Chi è il lavoratore al videoterminale
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 definisce videoterminalista il lavoratore che usa un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste. Rientrano in questa categoria molte figure d’ufficio, contact center, sviluppatori, designer, addetti all’inserimento dati. Per chi opera al di sotto di questa soglia non scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria specifica, ma restano gli obblighi generali di tutela.
I rischi specifici dei VDT
I rischi connessi al lavoro al videoterminale sono principalmente di tipo visivo (affaticamento, secchezza oculare, disturbi accomodativi), muscolo-scheletrico (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, disturbi degli arti superiori) e psicosociale (stress, monotonia, ritmi imposti). L’organizzazione del lavoro, la postazione, la qualità del monitor, l’illuminazione e l’ergonomia della seduta influenzano in modo determinante la probabilità di insorgenza di disturbi.
La visita medica per i videoterminalisti
La visita comprende esame della funzione visiva (acuità, motilità, accomodazione) e valutazione del rachide e degli arti superiori. È previsto, ove necessario, l’uso di dispositivi specifici (occhiali per VDT) prescritti dal medico competente. Non tutti i difetti visivi richiedono occhiali dedicati, ma quando prescritti il datore di lavoro è tenuto a fornirli a proprio carico per la parte relativa all’uso lavorativo.
Periodicità delle visite
La periodicità standard delle visite per i videoterminalisti è quinquennale. Per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni di età o per quelli con prescrizioni o limitazioni, la periodicità si riduce a due anni. Sono comunque possibili visite anticipate su richiesta del lavoratore quando insorgono disturbi che possono essere correlati all’attività al videoterminale.
Pause e interruzioni
La norma prevede una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di lavoro continuativo al videoterminale, salvo diverse modalità organizzative che assicurino comunque un’equivalente riduzione dell’affaticamento. Le pause non sono cumulabili all’inizio o alla fine del turno e devono interrompere effettivamente l’attività al VDT, anche con cambio di attività.
Ergonomia della postazione
L’allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi della postazione: monitor regolabile, tastiera separata dal monitor, sedia ergonomica con regolazioni, piano di lavoro di profondità adeguata, illuminazione che eviti riflessi, microclima confortevole. La sorveglianza sanitaria è efficace solo se affiancata da una corretta progettazione della postazione e da una formazione adeguata dei lavoratori.
Lavoro agile e VDT
Il diffondersi del lavoro agile pone questioni nuove sulla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti che operano da casa o da postazioni non aziendali. La normativa richiede comunque al datore di lavoro di informare e formare il lavoratore sui rischi ergonomici e di considerare nel DVR le specificità del lavoro a distanza, anche se la sorveglianza sanitaria resta in capo al medico competente con le periodicità previste.
Documentazione e formazione
La sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti va accompagnata da una formazione specifica sui rischi VDT e da una valutazione documentata delle postazioni. È utile integrare nel sistema di gestione della sicurezza schede di postazione, check di ergonomia periodici e segnalazione strutturata dei disturbi, in modo da consentire al medico competente un quadro completo durante le visite.