Periodicità stabilita dal medico competente (art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria nel rispetto delle indicazioni di legge e secondo il protocollo sanitario definito in funzione del documento di valutazione dei rischi (DVR). La periodicità è quindi determinata caso per caso dal medico competente: le cadenze normative rappresentano un riferimento minimo od orientativo, non un tetto massimo. Il medico può sempre prevedere visite più frequenti in base al caso concreto, all'età del lavoratore, all'anzianità di esposizione o agli esiti delle visite precedenti.
Periodicità per categoria di rischio
- Rumore (Titolo VIII Capo II): almeno annuale sopra LEX 85 dB(A); almeno biennale tra LEX 80 e 85 dB(A). Vedi cadenza visite rumore.
- Vibrazioni (Titolo VIII Capo III): annuale o biennale in funzione del valore di esposizione giornaliero.
- Agenti chimici (Titolo IX Capo I): definita dal medico competente in funzione del livello di esposizione e delle proprietà tossicologiche dell'agente.
- Cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II): il medico competente stabilisce la cadenza con sorveglianza post-esposizione obbligatoria anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
- Agenti biologici (Titolo X): almeno annuale per gli esposti a rischio biologico di gruppo 3 e 4.
- Videoterminalisti (Titolo VII): biennale per lavoratori con prescrizione oftalmologica; quinquennale per gli altri lavoratori VDT.
- Movimentazione manuale carichi (Titolo VI): periodicità definita dal medico competente in funzione dell'indice NIOSH o OCRA.
- Lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003): visita preventiva e almeno biennale per i lavoratori di età inferiore a 50 anni; annuale per gli altri.
Come varia la periodicità con l'età e le condizioni del lavoratore
Il medico competente può modificare la cadenza delle visite in funzione di fattori individuali. L'età avanzata, la presenza di patologie preesistenti, l'anzianità di esposizione al rischio, gli esiti audiometrici o spirometrici anomali e l'uso di farmaci possono giustificare una sorveglianza più ravvicinata. Al contrario, la riduzione dell'esposizione al rischio (es. a seguito di interventi tecnici o organizzativi documentati nel DVR) può giustificare un allungamento dell'intervallo, sempre nel rispetto dei minimi di legge. Le linee guida SIMLII forniscono indicazioni specifiche per ciascun fattore di rischio.
Elenco periodicità per rischio o settore
- Videoterminalisti
Periodicità orientativa per addetti al videoterminale (Titolo VII D.Lgs. 81/08).
- Esposti a rumore
Cadenza orientativa per lavoratori esposti a rumore (Titolo VIII Capo II).
- Esposti a vibrazioni
Sorveglianza sanitaria per vibrazioni mano-braccio e corpo intero (Titolo VIII Capo III).
- Rischio chimico
Periodicità orientativa per esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I).
- Rischio biologico
Cadenza per esposti ad agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08).
- Esposti ad amianto
Sorveglianza sanitaria per esposti ad amianto (Titolo IX Capo III).
- Esposti a cancerogeni/mutageni
Periodicità per esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II).
- Lavoro notturno
Cadenza orientativa per i lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 81/08).
- Movimentazione manuale carichi (MMC)
Sorveglianza sanitaria per MMC e sovraccarico biomeccanico (Titolo VI).
- Alcol e droghe (mansioni a rischio)
Controlli per mansioni a rischio ex Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e 18/9/2008.
- Lavoratori minori
Periodicità per minorenni (L. 977/67 come modificata dal D.Lgs. 345/99).
- Lavoratrici madri
Tutela della maternità e periodicità correlate (D.Lgs. 151/2001).
- Settore edilizia
Cadenza orientativa per le mansioni tipiche del settore edile.
- Settore sanità
Periodicità per operatori sanitari (rischio biologico, chimico, MMC).
- Settore logistica
Cadenza per addetti logistica, magazzino, carrellisti e autisti.
Come 123 MC gestisce le scadenze
123 Medico Competente gestisce il monitoraggio delle scadenze delle visite periodiche per i propri clienti. Il medico competente pianifica il calendario annuale delle visite nel protocollo sanitario e notifica al datore di lavoro le scadenze imminenti. In caso di modifiche organizzative, variazioni del DVR o nuovi inserimenti di lavoratori, il protocollo viene aggiornato tempestivamente. Per richiedere una revisione del protocollo nella tua azienda contatta 123 Medico Competente.
Categorie protette: cadenze specifiche per lavoratori tutelati
La normativa prevede cadenze specifiche o obblighi aggiuntivi per alcune categorie: i lavoratori minori sono sottoposti a visita preventiva e periodica ai sensi della L. 977/67 e D.Lgs. 345/99; le lavoratrici madribeneficiano di adattamenti del protocollo durante gravidanza e allattamento (D.Lgs. 151/2001); i lavoratori notturni hanno diritto a visita preventiva e periodicità almeno biennale ex D.Lgs. 66/2003. Per i lavoratori esposti a cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II D.Lgs. 81/08) il medico competente stabilisce la cadenza tenendo conto dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) e della sorveglianza post-esposizione obbligatoria. Consulta le schede dedicate per i dettagli operativi.
Come modificare la periodicità: procedura corretta
La cadenza delle visite può essere modificata dal medico competente in qualsiasi momento aggiornando il protocollo sanitario aziendale, con comunicazione formale al datore di lavoro. L'aggiornamento va documentato e conservato nel registro delle visite. Una riduzione della frequenza rispetto alle soglie di legge è consentita solo se supportata da adeguata motivazione clinica e dalla valutazione dei rischi aggiornata. Per richiedere una revisione del protocollo nella tua azienda contatta 123 Medico Competente.
Disclaimer
Le cadenze indicate sono orientative. Il medico competente definisce la periodicità nel protocollo sanitario. Le pagine di questa sezione non sostituiscono il parere clinico né il documento di valutazione dei rischi.