Elenco periodicità per rischio o settore
- Videoterminalisti
Periodicità orientativa per addetti al videoterminale (Titolo VII D.Lgs. 81/08).
- Esposti a rumore
Cadenza orientativa per lavoratori esposti a rumore (Titolo VIII Capo II).
- Esposti a vibrazioni
Sorveglianza sanitaria per vibrazioni mano-braccio e corpo intero (Titolo VIII Capo III).
- Rischio chimico
Periodicità orientativa per esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I).
- Rischio biologico
Cadenza per esposti ad agenti biologici (Titolo X D.Lgs. 81/08).
- Esposti ad amianto
Sorveglianza sanitaria per esposti ad amianto (Titolo IX Capo III).
- Esposti a cancerogeni/mutageni
Periodicità per esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II).
- Lavoro notturno
Cadenza orientativa per i lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 e D.Lgs. 81/08).
- Movimentazione manuale carichi (MMC)
Sorveglianza sanitaria per MMC e sovraccarico biomeccanico (Titolo VI).
- Alcol e droghe (mansioni a rischio)
Controlli per mansioni a rischio ex Intesa Stato-Regioni 30/10/2007 e 18/9/2008.
- Lavoratori minori
Periodicità per minorenni (L. 977/67 come modificata dal D.Lgs. 345/99).
- Lavoratrici madri
Tutela della maternità e periodicità correlate (D.Lgs. 151/2001).
- Settore edilizia
Cadenza orientativa per le mansioni tipiche del settore edile.
- Settore sanità
Periodicità per operatori sanitari (rischio biologico, chimico, MMC).
- Settore logistica
Cadenza per addetti logistica, magazzino, carrellisti e autisti.
Chi stabilisce la periodicità
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria nel rispetto delle indicazioni di legge e secondo il protocollo sanitario definito in funzione del DVR. Le cadenze normative rappresentano un riferimento minimo: il medico competente può prevedere visite più frequenti in base al caso concreto.
Disclaimer
Le cadenze indicate sono orientative. Il medico competente definisce la periodicità nel protocollo sanitario. Le pagine di questa sezione non sostituiscono il parere clinico né il documento di valutazione dei rischi.