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Catalogo mansioni

Mansioni e Sorveglianza Sanitaria

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In questa sezione trovi 30 mansioni lavorative con rischi tipici associati e visite ed esami previsti dalla sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08. Il protocollo specifico è definito dal medico competente sulla base della valutazione dei rischi aziendale, della mansione concreta e delle indicazioni di legge.

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Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Tabella mansioni, rischi ed esami (30 profili)

MansioneRischi principaliEsami tipiciSettori
Autista di camionAlcol e Sostanze Stupefacenti, Lavoro Notturno, VibrazioniAlcol test, Test tossicologiciTrasporto Merci, Logistica
Autista di autobusAlcol e Sostanze Stupefacenti, Lavoro Notturno, Stress Lavoro-CorrelatoAlcol test, Test tossicologiciTrasporto Persone
MuratorePolveri, Rumore, VibrazioniAudiometria, SpirometriaEdilizia
CarpentiereRumore, Vibrazioni, Lavori in QuotaAudiometriaEdilizia, Metalmeccanica
GruistaLavori in Quota, Vibrazioni, Stress Lavoro-CorrelatoVisita medicaEdilizia
SaldatoreRischio Chimico, Radiazioni Ottiche Artificiali, RumoreSpirometria, AudiometriaMetalmeccanica, Industria
Operatore di macchine utensiliRumore, Vibrazioni, Rischio ChimicoAudiometriaMetalmeccanica
Addetto al magazzinoMovimentazione Manuale Carichi, Rumore, MicroclimaVisita medicaLogistica, Magazzini
MulettistaVibrazioni, Movimentazione Manuale Carichi, RumoreVisita medicaLogistica, Magazzini
Impiegato d’ufficioVideoterminali, Stress Lavoro-Correlato, Posture IncongrueVisiotestUffici, Studi Professionali
Addetto call centerVideoterminali, Stress Lavoro-CorrelatoVisiotestCall Center
Sviluppatore ITVideoterminali, Posture IncongrueVisiotestIT, Uffici
CameriereMovimentazione Manuale Carichi, Lavoro Notturno, Rischio BiologicoVisita medicaRistorazione, Hotel
CuocoMicroclima, Rischio Biologico, Movimentazione Manuale CarichiEsami ematochimiciRistorazione, Alimentare
Addetto alle pulizieRischio Chimico, Rischio Biologico, Movimentazione Manuale CarichiSpirometriaPulizie, Sanità
InfermiereRischio Biologico, Agenti Biologici in Sanità, Lavoro NotturnoEsami ematochimiciSanità
Operatore Socio-Sanitario (OSS)Rischio Biologico, Movimentazione Manuale Carichi, Lavoro NotturnoEsami ematochimiciSanità, Cooperative
Addetto alla vigilanzaLavoro Notturno, Stress Lavoro-CorrelatoVisita medicaVigilanza
Meccanico autoRischio Chimico, Rumore, Movimentazione Manuale CarichiAudiometria, SpirometriaAutofficine
ElettricistaLavori in Quota, Movimentazione Manuale CarichiVisita medicaImpiantisti
IdraulicoMovimentazione Manuale Carichi, Rischio ChimicoVisita medicaImpiantisti
ParrucchiereRischio Chimico, Posture IncongrueSpirometriaEstetica
EstetistaRischio Chimico, Posture IncongrueVisita medicaEstetica
AgricoltoreRischio Chimico, Rischio Biologico, VibrazioniSpirometria, AudiometriaAgricoltura
Addetto supermercatoMovimentazione Manuale Carichi, Movimenti Ripetitivi, Lavoro NotturnoVisita medicaGDO
Docente scolasticoRischio Biologico, Stress Lavoro-CorrelatoVisita medicaScuole
FarmacistaRischio Biologico, VideoterminaliVisita medicaFarmacie
Addetto lavanderia industrialeRischio Chimico, Microclima, Movimentazione Manuale CarichiSpirometriaLavanderie
Tecnico di laboratorio chimicoRischio Chimico, Agenti Cancerogeni e Mutageni, Rischio BiologicoEsami ematochimici, SpirometriaChimica
Portiere / ReceptionistLavoro Notturno, VideoterminaliVisiotestPortierato, Hotel

Matrice mansione-rischio-norma

Mansione tipicaRischio prevalenteNorma di riferimentoApprofondimento
Operaio edile, carpentiereRumore, vibrazioni, polveriD.Lgs. 81/08 artt. 185, 204Rischio rumore
Addetto magazzino, facchinoMovimentazione manuale carichi (MMC)D.Lgs. 81/08 Titolo VI art. 168Rischio MMC
Videoterminalista (oltre 20 h/settimana)Affaticamento visivo, ergonomiaD.Lgs. 81/08 Titolo VII art. 176Rischio videoterminali
Autista, conducente professionaleAlcol/stupefacenti, vibrazioniL. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007Rischio alcol
Operatore sanitario, OSSRischio biologico, MMCD.Lgs. 81/08 Titolo X art. 279Rischio biologico
Chimico di laboratorio, verniciatoreAgenti chimici e cancerogeniD.Lgs. 81/08 artt. 229, 242Rischio chimico

La matrice è indicativa: il protocollo definitivo è definito dal medico competente sulla base del DVR aziendale. Consulta il catalogo completo dei rischi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria per mansione

Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni esposte a rischi specifici rilevati nel DVR. Le principali categorie sono: videoterminalisti per più di 20 h/settimana (art. 176), esposti a rumore oltre i valori inferiori d'azione (art. 185), esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), addetti alla MMC (art. 168), esposti ad agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 242), esposti ad agenti biologici classificati negli Allegati XLVI e XLVII D.Lgs. 81/08 (art. 279). A queste si aggiungono le mansioni particolari soggette a normativa specifica: lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 art. 15 e Provv. CU 30/10/2007). Per tutte queste mansioni la sorveglianza sanitaria è abbinata alla formazione specifica obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Per ciascuna categoria approfondisci nel catalogo controlli mansioni a rischio e nel catalogo rischi lavorativi.

Come si associa il protocollo sanitario alla mansione

Per ciascuna mansione il medico competente valuta i rischi specifici e definisce il protocollo sanitario, indicando tipologia di visite, esami strumentali e periodicità. L'attribuzione non è automatica: dipende dal DVR aziendale e dalle condizioni reali di esposizione. Consulta anche la sezione codici ATECO per i rischi tipici del tuo settore.

Mansioni particolari soggette a normativa specifica

Alcune mansioni sono soggette a obblighi normativi che si aggiungono alla sorveglianza sanitaria ordinaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08. Tra queste: conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o merci pericolose, lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003), addetti a mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 e Provv. CU 30/10/2007), videoterminalisti con esposizione superiore alle 20 ore settimanali (Titolo VII D.Lgs. 81/08) e lavoratori in quota. Per queste mansioni il protocollo è definito anche in applicazione della normativa di settore. Approfondisci nella sezione controlli per mansioni a rischio.

Mansioni a rischio per legge

Il D.Lgs. 81/08 identifica categorie di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria in ragione dei rischi associati. Le principali sono: addetti a videoterminali per più di 20 ore settimanali (art. 176), esposti a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185), esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168), lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 e Provv. CU 30/10/2007), esposti ad agenti chimici, biologici e cancerogeni (Titoli IX-X D.Lgs. 81/08). Per ciascuna mansione a rischio è il medico competente a definire il protocollo specifico sulla base del DVR. Consulta anche il catalogo controlli mansioni a rischio.

Come verificare se una mansione è a rischio

  1. Analisi del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) individua i rischi per ciascuna mansione. È il primo riferimento.
  2. Confronto con le soglie normative: per ogni agente (rumore, vibrazioni, agenti chimici) la norma fissa valori d'azione e valori limite. Il superamento di quelli di azione genera l'obbligo di sorveglianza.
  3. Verifica delle mansioni particolari: alcune categorie sono indicate direttamente dalla legge (VDT, notturno, alcol/stupefacenti) indipendentemente dai risultati di misurazione.
  4. Consulenza del medico competente: il medico competente, dopo il sopralluogo, conferma i rischi e imposta il protocollo sanitario.

Procedura per la sorveglianza sanitaria per mansione

  1. Redazione o aggiornamento del DVR (art. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 — obbligo non delegabile del datore di lavoro) con identificazione dei rischi per ciascuna mansione.
  2. Nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 — obbligo delegabile con atto scritto).
  3. Sopralluogo nei luoghi di lavoro e analisi del DVR (art. 25 co. 1 lett. l).
  4. Redazione del protocollo sanitario per mansione (art. 25 co. 1 lett. b).
  5. Visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione (art. 41 co. 2 lett. a).
  6. Visite periodiche con frequenza stabilita nel protocollo (art. 41 co. 2 lett. b).
  7. Espressione del giudizio di idoneità alla mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08).
  8. Formazione specifica obbligatoria dei lavoratori per rischio e mansione, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (durata: 4 h generali + 4/8/12 h specifiche in base al livello di rischio del settore).
  9. Aggiornamento del protocollo al variare delle condizioni di rischio o delle mansioni (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08).

Aggiornamento della mansione nel DVR

Ai sensi dell'art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08 il DVR va aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o dell'introduzione di nuove attrezzature. Quando cambia una mansione — o ne viene introdotta una nuova — il datore di lavoro deve aggiornare il DVR e comunicarlo al medico competente, che rivaluta il protocollo sanitario. Questa operazione è indispensabile per garantire che la sorveglianza sanitaria resti adeguata ai rischi effettivi. 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007 — tel. +39 06 9968846, info@pmiservizi.it) supporta l'aggiornamento del protocollo ogni volta che vengono modificate le mansioni o la valutazione dei rischi. Consulta la sezione codici ATECO per verificare i rischi tipici del tuo settore e la sezione dimensione aziendale per gli obblighi correlati alla struttura organizzativa.

Periodicità delle visite per mansione

La cadenza delle visite mediche dipende dalla mansione, dai rischi e dalle disposizioni di legge applicabili. Il medico competente fissa la periodicità nel protocollo sanitario; le indicazioni normative costituiscono un riferimento minimo. Per approfondire le cadenze per rischio o settore consulta la sezione periodicità delle visite mediche.

Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria

  • Esposizione a rischi valutati nel DVR che la normativa vincola a sorveglianza (rumore, vibrazioni, agenti chimici/biologici/cancerogeni, MMC, videoterminali, ecc.).
  • Mansioni particolari disciplinate da normativa specifica (lavoro notturno, mansioni a rischio alcol/stupefacenti, conducenti, lavori in quota).
  • Richiesta del lavoratore, anche in assenza di rischio specifico, nei casi previsti dall'art. 41 co. 2-bis D.Lgs. 81/08.
  • Ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41 co. 2 lett. d D.Lgs. 81/08): il medico competente valuta l'idoneità alla mansione prima della ripresa effettiva.
  • Ogni qualvolta il medico competente lo ritenga necessario sulla base della valutazione clinica individuale.

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Domande frequenti

Come si determina se una mansione è a rischio?
Attraverso la valutazione dei rischi documentata nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08). Il DVR individua i rischi per ciascuna mansione e, in relazione alle soglie normative per ogni agente (rumore, vibrazioni, agenti chimici, MMC, VDT ecc.), stabilisce se scatta l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Per le mansioni particolari (lavoro notturno, conducenti, mansioni a rischio alcol/stupefacenti) la norma fissa direttamente l'obbligo indipendentemente dalle misurazioni.
Chi valuta l'idoneità alla mansione?
Il medico competente, nominato ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08, è l'unico soggetto abilitato a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 co. 6). Il giudizio — che può essere di idoneità piena, idoneità con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea o permanente — è comunicato al datore di lavoro e al lavoratore.
La sorveglianza sanitaria è uguale per tutte le mansioni?
No. Cambia in base ai rischi specifici della mansione individuati nel DVR e alle prescrizioni di legge per le mansioni particolari (es. lavoro notturno, mansioni a rischio).
L'addetto magazzino deve fare la visita medica?
Sì, se la mansione prevede movimentazione manuale dei carichi (MMC) in modo non occasionale. Ai sensi dell'art. 168 D.Lgs. 81/08, l'esposizione a rischio MMC rilevante — valutata con metodi standardizzati come NIOSH o OCRA — rende obbligatoria la sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08. Il protocollo include tipicamente visita medica con valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico; possono aggiungersi esami strumentali in base ai risultati del DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08). Se l'addetto magazzino conduce carrelli elevatori o veicoli aziendali, possono essere previsti accertamenti aggiuntivi per idoneità alla guida e, ove la mansione rientri nell'elenco del Provvedimento CU 30/10/2007 (ai sensi dell'art. 15 L. 125/2001), test per alcol e stupefacenti.
Chi stabilisce visite ed esami per ciascuna mansione?
Il medico competente redige il protocollo sanitario sulla base della valutazione dei rischi e delle mansioni svolte concretamente in azienda.
Posso richiedere una valutazione per le mansioni della mia azienda?
Sì. Compila il modulo di preventivo su 123medicocompetente.it oppure contatta direttamente 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007) al numero +39 06 9968846 o via e-mail a info@pmiservizi.it: riceverai una proposta coerente con le mansioni svolte, il codice ATECO e la dimensione aziendale.
Con quale frequenza vanno rinnovate le visite per mansione?
La periodicità è definita dal medico competente nel protocollo sanitario. In genere annuale, può essere adeguata in funzione del rischio specifico, dell'età e dell'esito degli accertamenti precedenti.
La sorveglianza sanitaria dipende dalla mansione?
Sì, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria dipende dai rischi specifici della mansione rilevati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08). Mansioni esposte a rischi come rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, MMC o videoterminali richiedono sorveglianza obbligatoria; mansioni prive di tali rischi ne sono escluse. È il DVR lo strumento che determina l'obbligo per ciascun profilo professionale.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i dipendenti?
No, dipende dalla mansione e dai rischi identificati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08). Solo i lavoratori esposti a rischi per cui la normativa prevede sorveglianza sanitaria sono soggetti all'obbligo. Il medico competente definisce per ciascuna mansione se e quali accertamenti effettuare, in base al protocollo sanitario redatto ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Come si definisce il protocollo sanitario per una specifica mansione?
Il medico competente (art. 25 D.Lgs. 81/08) definisce il protocollo sanitario per ciascuna mansione sulla base dei rischi specifici individuati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e delle prescrizioni di legge per la mansione (art. 41 D.Lgs. 81/08). Il protocollo indica tipologia di visite, esami strumentali e periodicità. Non è un modello standard: viene personalizzato dopo sopralluogo nei luoghi di lavoro e analisi delle mansioni effettive.
I costi delle visite per mansione sono a carico del datore di lavoro?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 tutti i costi della sorveglianza sanitaria, incluse visite ed esami strumentali, sono a carico del datore di lavoro.
Quali mansioni richiedono la sorveglianza sanitaria obbligatoria?
Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni esposte a rischi specifici identificati nel DVR: videoterminalisti oltre 20 h/settimana (art. 176), esposti a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185), esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168), esposti ad agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), ad agenti cancerogeni (art. 242) e biologici (art. 279). La norma prevede inoltre obblighi per lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14) e per mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 art. 15).
Come si determina la periodicità delle visite mediche per mansione?
La periodicità è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario, ai sensi dell'art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08. La cadenza annuale è il riferimento generale, ma può essere ridotta (es. ogni 6 mesi per rischi elevati) o aumentata (es. biennale per videoterminalisti fino a 50 anni senza patologie) in funzione del rischio, dell'età e degli esiti degli accertamenti precedenti. Per i dettagli consulta la sezione periodicità visite mediche.
Cosa prevede la normativa in caso di cambio di mansione?
Ai sensi dell'art. 41 co. 2 lett. c D.Lgs. 81/08, il lavoratore deve essere sottoposto a visita medica in occasione del cambio della mansione ogniqualvolta il cambiamento comporti l'esposizione a un rischio diverso o nuovo. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente il cambio di mansione al medico competente, che rivaluta il protocollo sanitario sulla base del DVR aggiornato (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08) ed esprime, se necessario, un nuovo giudizio di idoneità per la nuova mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08).
Quali esami sono richiesti per una specifica mansione?
Gli esami dipendono dai rischi specifici associati alla mansione, identificati nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) e tradotti in protocollo sanitario dal medico competente (art. 25 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/08). I principali accertamenti per mansione sono: audiometria per esposizione a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185 D.Lgs. 81/08); spirometria per esposizione a polveri, fumi e agenti chimici irritanti (art. 229 D.Lgs. 81/08); visiotest per videoterminalisti oltre 20 h/settimana (art. 176 D.Lgs. 81/08); esami ematochimici per esposizione ad agenti chimici ematotossici o biologici (artt. 229, 279 D.Lgs. 81/08); ECG per mansioni con rischio cardiovascolare (conducenti, lavoro notturno ex D.Lgs. 66/2003); alcol test e test tossicologici per le mansioni a rischio specifico (L. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007). Il protocollo non è standardizzato: viene definito dopo sopralluogo e analisi delle mansioni effettive. Per i rischi tipici per settore consulta la sezione codici ATECO; per il catalogo dei rischi lavorativi e le norme applicabili consulta la sezione rischi lavorativi.
Come si collegano le mansioni ai settori e ai rischi del DVR?
Ogni mansione è strettamente legata al settore di attività (identificato dal codice ATECO) e ai rischi specifici presenti nell'unità produttiva. Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) individua i rischi per ciascuna mansione nel contesto aziendale; il codice ATECO orienta i rischi tipici del comparto. Ad esempio, un operaio edile (sezione ATECO F) è tipicamente esposto a rumore (art. 185), vibrazioni (art. 204) e polveri di silice cristallina (art. 242 D.Lgs. 81/08); un operatore socio-sanitario (sezione Q) è esposto a rischio biologico (art. 279) e MMC (art. 168). Per i rischi tipici del tuo settore consulta la sezione codici ATECO; per i settori merceologici specifici consulta la sezione settori coperti.
I lavoratori in somministrazione sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per mansione?
Sì. Ai sensi dell'art. 3 co. 5 D.Lgs. 81/08, gli obblighi di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 gravano sull'utilizzatore — l'azienda presso cui la mansione è concretamente svolta — e non sull'agenzia di somministrazione. L'utilizzatore nomina il medico competente, definisce il protocollo sanitario sulla base del DVR e sottopone il lavoratore in somministrazione alle visite preventive e periodiche previste per la mansione specifica. L'agenzia è tenuta a informare il lavoratore sui rischi generali connessi alla mansione prima dell'invio. Il lavoratore in somministrazione ha gli stessi diritti in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti che svolgono la medesima mansione.
Lo smartworking (lavoro agile) modifica gli obblighi di sorveglianza sanitaria per la mansione?
Non in modo automatico. Il lavoratore agile ex L. 81/2017 che opera su videoterminale per più di 20 ore settimanali — anche dalla postazione domestica — rimane soggetto alla sorveglianza sanitaria per videoterminali ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro è tenuto a estendere la valutazione dei rischi anche alla postazione remota (art. 22 L. 81/2017) e a garantire la continuità del protocollo sanitario. Eventuali altri rischi legati alla mansione (es. uso di sostanze chimiche, MMC) non cambiano con la modalità di lavoro agile: se la mansione li presenta, la sorveglianza sanitaria rimane obbligatoria indipendentemente da dove viene svolta la prestazione.
I tirocinanti e gli stagisti sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per mansione?
Dipende dalla mansione svolta concretamente. Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08, la tutela in materia di salute e sicurezza si applica a tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, compresi tirocinanti e stagisti. Se la mansione prevede rischi soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08) — ad esempio esposizione a videoterminali oltre 20 h/settimana, agenti chimici o biologici, MMC — la visita medica è necessaria. Il DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08) deve includere la valutazione dei rischi per tutte le mansioni, comprese quelle svolte da tirocinanti. È prudente equiparare il tirocinante al lavoratore dipendente ogni volta che opera nelle stesse condizioni di rischio.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 25 — Obblighi del medico competente
  3. Provvedimento CU 30/10/2007 — Intesa su accertamento assunzione alcol e stupefacenti
  4. D.Lgs. 66/2003, art. 14 — Lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
  5. Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  6. D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Valutazione dei rischi (DVR)
  7. D.Lgs. 81/2008, art. 17 — Obblighi non delegabili del datore di lavoro
  8. D.Lgs. 81/2008, Allegato XLVI e XLVII — Classificazione agenti biologici — Allegato XLVI: agenti biologici; Allegato XLVII: misure di contenimento
  9. L. 125/2001, art. 15 — Mansioni a rischio alcol e stupefacenti

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