Tabella mansioni, rischi ed esami (30 profili)
| Mansione | Rischi principali | Esami tipici | Settori |
|---|---|---|---|
| Autista di camion | Alcol e Sostanze Stupefacenti, Lavoro Notturno, Vibrazioni | Alcol test, Test tossicologici | Trasporto Merci, Logistica |
| Autista di autobus | Alcol e Sostanze Stupefacenti, Lavoro Notturno, Stress Lavoro-Correlato | Alcol test, Test tossicologici | Trasporto Persone |
| Muratore | Polveri, Rumore, Vibrazioni | Audiometria, Spirometria | Edilizia |
| Carpentiere | Rumore, Vibrazioni, Lavori in Quota | Audiometria | Edilizia, Metalmeccanica |
| Gruista | Lavori in Quota, Vibrazioni, Stress Lavoro-Correlato | Visita medica | Edilizia |
| Saldatore | Rischio Chimico, Radiazioni Ottiche Artificiali, Rumore | Spirometria, Audiometria | Metalmeccanica, Industria |
| Operatore di macchine utensili | Rumore, Vibrazioni, Rischio Chimico | Audiometria | Metalmeccanica |
| Addetto al magazzino | Movimentazione Manuale Carichi, Rumore, Microclima | Visita medica | Logistica, Magazzini |
| Mulettista | Vibrazioni, Movimentazione Manuale Carichi, Rumore | Visita medica | Logistica, Magazzini |
| Impiegato d’ufficio | Videoterminali, Stress Lavoro-Correlato, Posture Incongrue | Visiotest | Uffici, Studi Professionali |
| Addetto call center | Videoterminali, Stress Lavoro-Correlato | Visiotest | Call Center |
| Sviluppatore IT | Videoterminali, Posture Incongrue | Visiotest | IT, Uffici |
| Cameriere | Movimentazione Manuale Carichi, Lavoro Notturno, Rischio Biologico | Visita medica | Ristorazione, Hotel |
| Cuoco | Microclima, Rischio Biologico, Movimentazione Manuale Carichi | Esami ematochimici | Ristorazione, Alimentare |
| Addetto alle pulizie | Rischio Chimico, Rischio Biologico, Movimentazione Manuale Carichi | Spirometria | Pulizie, Sanità |
| Infermiere | Rischio Biologico, Agenti Biologici in Sanità, Lavoro Notturno | Esami ematochimici | Sanità |
| Operatore Socio-Sanitario (OSS) | Rischio Biologico, Movimentazione Manuale Carichi, Lavoro Notturno | Esami ematochimici | Sanità, Cooperative |
| Addetto alla vigilanza | Lavoro Notturno, Stress Lavoro-Correlato | Visita medica | Vigilanza |
| Meccanico auto | Rischio Chimico, Rumore, Movimentazione Manuale Carichi | Audiometria, Spirometria | Autofficine |
| Elettricista | Lavori in Quota, Movimentazione Manuale Carichi | Visita medica | Impiantisti |
| Idraulico | Movimentazione Manuale Carichi, Rischio Chimico | Visita medica | Impiantisti |
| Parrucchiere | Rischio Chimico, Posture Incongrue | Spirometria | Estetica |
| Estetista | Rischio Chimico, Posture Incongrue | Visita medica | Estetica |
| Agricoltore | Rischio Chimico, Rischio Biologico, Vibrazioni | Spirometria, Audiometria | Agricoltura |
| Addetto supermercato | Movimentazione Manuale Carichi, Movimenti Ripetitivi, Lavoro Notturno | Visita medica | GDO |
| Docente scolastico | Rischio Biologico, Stress Lavoro-Correlato | Visita medica | Scuole |
| Farmacista | Rischio Biologico, Videoterminali | Visita medica | Farmacie |
| Addetto lavanderia industriale | Rischio Chimico, Microclima, Movimentazione Manuale Carichi | Spirometria | Lavanderie |
| Tecnico di laboratorio chimico | Rischio Chimico, Agenti Cancerogeni e Mutageni, Rischio Biologico | Esami ematochimici, Spirometria | Chimica |
| Portiere / Receptionist | Lavoro Notturno, Videoterminali | Visiotest | Portierato, Hotel |
Matrice mansione-rischio-norma
| Mansione tipica | Rischio prevalente | Norma di riferimento | Approfondimento |
|---|---|---|---|
| Operaio edile, carpentiere | Rumore, vibrazioni, polveri | D.Lgs. 81/08 artt. 185, 204 | Rischio rumore |
| Addetto magazzino, facchino | Movimentazione manuale carichi (MMC) | D.Lgs. 81/08 Titolo VI art. 168 | Rischio MMC |
| Videoterminalista (oltre 20 h/settimana) | Affaticamento visivo, ergonomia | D.Lgs. 81/08 Titolo VII art. 176 | Rischio videoterminali |
| Autista, conducente professionale | Alcol/stupefacenti, vibrazioni | L. 125/2001 art. 15; Provv. CU 30/10/2007 | Rischio alcol |
| Operatore sanitario, OSS | Rischio biologico, MMC | D.Lgs. 81/08 Titolo X art. 279 | Rischio biologico |
| Chimico di laboratorio, verniciatore | Agenti chimici e cancerogeni | D.Lgs. 81/08 artt. 229, 242 | Rischio chimico |
La matrice è indicativa: il protocollo definitivo è definito dal medico competente sulla base del DVR aziendale. Consulta il catalogo completo dei rischi lavorativi.
Sorveglianza sanitaria obbligatoria per mansione
Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per le mansioni esposte a rischi specifici rilevati nel DVR. Le principali categorie sono: videoterminalisti per più di 20 h/settimana (art. 176), esposti a rumore oltre i valori inferiori d'azione (art. 185), esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), addetti alla MMC (art. 168), esposti ad agenti chimici con rischio non irrilevante (art. 229), esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 242), esposti ad agenti biologici classificati negli Allegati XLVI e XLVII D.Lgs. 81/08 (art. 279). A queste si aggiungono le mansioni particolari soggette a normativa specifica: lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 art. 15 e Provv. CU 30/10/2007). Per tutte queste mansioni la sorveglianza sanitaria è abbinata alla formazione specifica obbligatoria ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. Per ciascuna categoria approfondisci nel catalogo controlli mansioni a rischio e nel catalogo rischi lavorativi.
Come si associa il protocollo sanitario alla mansione
Per ciascuna mansione il medico competente valuta i rischi specifici e definisce il protocollo sanitario, indicando tipologia di visite, esami strumentali e periodicità. L'attribuzione non è automatica: dipende dal DVR aziendale e dalle condizioni reali di esposizione. Consulta anche la sezione codici ATECO per i rischi tipici del tuo settore.
Mansioni particolari soggette a normativa specifica
Alcune mansioni sono soggette a obblighi normativi che si aggiungono alla sorveglianza sanitaria ordinaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08. Tra queste: conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o merci pericolose, lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003), addetti a mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 e Provv. CU 30/10/2007), videoterminalisti con esposizione superiore alle 20 ore settimanali (Titolo VII D.Lgs. 81/08) e lavoratori in quota. Per queste mansioni il protocollo è definito anche in applicazione della normativa di settore. Approfondisci nella sezione controlli per mansioni a rischio.
Mansioni a rischio per legge
Il D.Lgs. 81/08 identifica categorie di mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria in ragione dei rischi associati. Le principali sono: addetti a videoterminali per più di 20 ore settimanali (art. 176), esposti a rumore superiore ai valori inferiori d'azione (art. 185), esposti a vibrazioni oltre i valori d'azione (art. 204), addetti alla movimentazione manuale dei carichi (art. 168), lavoratori notturni (D.Lgs. 66/2003 art. 14), mansioni a rischio alcol e stupefacenti (L. 125/2001 e Provv. CU 30/10/2007), esposti ad agenti chimici, biologici e cancerogeni (Titoli IX-X D.Lgs. 81/08). Per ciascuna mansione a rischio è il medico competente a definire il protocollo specifico sulla base del DVR. Consulta anche il catalogo controlli mansioni a rischio.
Come verificare se una mansione è a rischio
- Analisi del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08) individua i rischi per ciascuna mansione. È il primo riferimento.
- Confronto con le soglie normative: per ogni agente (rumore, vibrazioni, agenti chimici) la norma fissa valori d'azione e valori limite. Il superamento di quelli di azione genera l'obbligo di sorveglianza.
- Verifica delle mansioni particolari: alcune categorie sono indicate direttamente dalla legge (VDT, notturno, alcol/stupefacenti) indipendentemente dai risultati di misurazione.
- Consulenza del medico competente: il medico competente, dopo il sopralluogo, conferma i rischi e imposta il protocollo sanitario.
Procedura per la sorveglianza sanitaria per mansione
- Redazione o aggiornamento del DVR (art. 17 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 — obbligo non delegabile del datore di lavoro) con identificazione dei rischi per ciascuna mansione.
- Nomina del medico competente (art. 18 co. 1 lett. a D.Lgs. 81/08 — obbligo delegabile con atto scritto).
- Sopralluogo nei luoghi di lavoro e analisi del DVR (art. 25 co. 1 lett. l).
- Redazione del protocollo sanitario per mansione (art. 25 co. 1 lett. b).
- Visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione (art. 41 co. 2 lett. a).
- Visite periodiche con frequenza stabilita nel protocollo (art. 41 co. 2 lett. b).
- Espressione del giudizio di idoneità alla mansione (art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/08).
- Formazione specifica obbligatoria dei lavoratori per rischio e mansione, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (durata: 4 h generali + 4/8/12 h specifiche in base al livello di rischio del settore).
- Aggiornamento del protocollo al variare delle condizioni di rischio o delle mansioni (art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08).
Aggiornamento della mansione nel DVR
Ai sensi dell'art. 29 co. 3 D.Lgs. 81/08 il DVR va aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro o dell'introduzione di nuove attrezzature. Quando cambia una mansione — o ne viene introdotta una nuova — il datore di lavoro deve aggiornare il DVR e comunicarlo al medico competente, che rivaluta il protocollo sanitario. Questa operazione è indispensabile per garantire che la sorveglianza sanitaria resti adeguata ai rischi effettivi. 123 Medico Competente (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007 — tel. +39 06 9968846, info@pmiservizi.it) supporta l'aggiornamento del protocollo ogni volta che vengono modificate le mansioni o la valutazione dei rischi. Consulta la sezione codici ATECO per verificare i rischi tipici del tuo settore e la sezione dimensione aziendale per gli obblighi correlati alla struttura organizzativa.
Periodicità delle visite per mansione
La cadenza delle visite mediche dipende dalla mansione, dai rischi e dalle disposizioni di legge applicabili. Il medico competente fissa la periodicità nel protocollo sanitario; le indicazioni normative costituiscono un riferimento minimo. Per approfondire le cadenze per rischio o settore consulta la sezione periodicità delle visite mediche.
Quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria
- Esposizione a rischi valutati nel DVR che la normativa vincola a sorveglianza (rumore, vibrazioni, agenti chimici/biologici/cancerogeni, MMC, videoterminali, ecc.).
- Mansioni particolari disciplinate da normativa specifica (lavoro notturno, mansioni a rischio alcol/stupefacenti, conducenti, lavori in quota).
- Richiesta del lavoratore, anche in assenza di rischio specifico, nei casi previsti dall'art. 41 co. 2-bis D.Lgs. 81/08.
- Ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi (art. 41 co. 2 lett. d D.Lgs. 81/08): il medico competente valuta l'idoneità alla mansione prima della ripresa effettiva.
- Ogni qualvolta il medico competente lo ritenga necessario sulla base della valutazione clinica individuale.