Tipologie di giudizio di idoneità
| Tipologia | Descrizione |
|---|---|
| Idoneo alla mansione | Esito senza limitazioni né prescrizioni. |
| Idoneo con prescrizioni | Idoneità subordinata a misure tecniche, organizzative o di protezione. |
| Idoneo con limitazioni | Idoneità con esclusione di specifici compiti o esposizioni. |
| Inidoneo temporaneo | Inidoneità limitata nel tempo, con rivalutazione successiva. |
| Inidoneo permanente | Inidoneità definitiva alla mansione specifica. |
| Inidoneità parziale | Esclusione di alcune attività della mansione. |
| Ricorso al giudizio di idoneità | Procedura di ricorso all'organo di vigilanza territoriale. |
| Idoneità e cambio mansione | Adibizione del lavoratore a mansione compatibile. |
| Idoneità e licenziamento | Profili giuslavoristici (formulazioni prudenti). |
| Idoneità lavoratori disabili (L. 68/99) | Tutele e accomodamenti ragionevoli. |
| Idoneità lavoratrice madre | Tutele in gravidanza e allattamento (D.Lgs. 151/2001). |
| Idoneità minori e apprendisti | Tutele specifiche (L. 977/67). |
| Idoneità mansioni particolari (art. 176) | Videoterminalisti e sorveglianza dedicata. |
| Come comunicare l'idoneità al lavoratore | Modalità e tutela della privacy nella consegna. |
| Contestazione del giudizio di idoneità | Strumenti di contestazione previsti dalla normativa. |
Riferimenti normativi principali
L’art. 41 del D.Lgs. 81/08 disciplina i contenuti, le modalità e le forme del giudizio di idoneità. Per categorie specifiche si applicano fonti dedicate: L. 68/99 per i lavoratori con disabilità, D.Lgs. 151/2001 per le lavoratrici madri, L. 977/67 per minori e apprendisti, GDPR per il trattamento dei dati sanitari.
Come leggere questa sezione
Ogni scheda illustra il significato del giudizio, i riferimenti normativi, le conseguenze pratiche per azienda e lavoratore, le tutele applicabili e le modalità di gestione. Le formulazioni sono prudenti su licenziamento e ricorsi: per il singolo caso resta sempre necessario il confronto con il proprio consulente legale o del lavoro.
Obblighi del datore di lavoro in caso di giudizio non pieno
Quando il medico competente formula un giudizio di idoneità con prescrizioni o limitazioni, oppure di inidoneità temporanea o permanente, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure indicate. In caso di inidoneità temporanea deve preservare il posto di lavoro e, ove possibile, adibire il lavoratore a compiti compatibili. In caso di inidoneità permanente alla mansione specifica è tenuto a valutare il cambio di mansione prima di procedere a provvedimenti disciplinari. Per i profili giuslavoristici consulta la scheda idoneità e licenziamento.
Giudizio di idoneità e privacy: come gestire i dati sanitari
Il giudizio di idoneità contiene dati sanitari soggetti al regime di protezione rafforzata previsto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003. Il medico competente è il responsabile del trattamento dei dati sanitari: il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità, senza indicazione della diagnosi. Le modalità di consegna al lavoratore e all’azienda sono disciplinate dall’art. 41 D.Lgs. 81/08. Per approfondire consulta la scheda come comunicare l’idoneità al lavoratore.
Ricorso avverso il giudizio di idoneità
Ai sensi dell’art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/08, avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Il giudizio resta efficace durante l’iter del ricorso, pertanto il lavoratore va adibito in conformità al giudizio vigente fino alla decisione dell’organo competente. Per il dettaglio si rinvia alla scheda ricorso al giudizio di idoneità.
Sanzioni per mancato rispetto del giudizio di idoneità
Il datore di lavoro che adibisce il lavoratore a mansioni incompatibili con il giudizio del medico competente incorre nella sanzione prevista dall’art. 55, c. 5, lett. e), D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00. In presenza di prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini, l’importo si riduce a € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale). Per approfondire consulta la scheda sanzioni per mancato rispetto prescrizioni di idoneità.