Cosa significa
Il giudizio riguarda la sola mansione specifica oggetto della sorveglianza sanitaria e non la generica capacità lavorativa. Non è un accertamento di invalidità.
Riferimenti normativi
Art. 41 D.Lgs. 81/08 (giudizio di idoneità); art. 42 (provvedimenti del datore di lavoro in caso di inidoneità alla mansione specifica); L. 68/99 per i lavoratori con disabilità eventualmente coinvolti.
Conseguenze pratiche
Il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 81/08, valuta l’adibizione a mansioni equivalenti o, ove non possibili, a mansioni inferiori. Profili connessi al rapporto di lavoro vanno valutati con il consulente del lavoro: formulazioni puntuali su eventuali scioglimenti del rapporto restano fuori dall’ambito di questa scheda.
Tutele del lavoratore
Il lavoratore può presentare ricorso all’organo di vigilanza territoriale entro i termini previsti dall’art. 41 D.Lgs. 81/08; ha diritto al supporto informativo del medico competente e del RLS.
Come si gestisce in azienda
- Attivare il percorso ex art. 42 D.Lgs. 81/08 con HR e consulente del lavoro.
- Mappare le mansioni potenzialmente compatibili nell’organizzazione.
- Documentare tutte le valutazioni nel rispetto della riservatezza.
Sanzioni per mancato rispetto del giudizio di inidoneità permanente
Il datore di lavoro che adibisce il lavoratore alla mansione per cui è stata formulata inidoneità permanente risponde ai sensi dell’art. 55, c. 5, lett. e), D.Lgs. 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00. Con prescrizione ex D.Lgs. 758/94 regolarizzata nei termini, l’importo si riduce a € 1.644,00 (un quarto del massimo edittale). In caso di infortunio connesso all’inosservanza, si aggiungono i profili penali ex artt. 589 e 590 c.p.
Ricorso avverso il giudizio di inidoneità permanente
Ai sensi dell’art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/08, avverso il giudizio di inidoneità permanente è ammesso ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio. Possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro. Il giudizio resta efficace durante l’iter del ricorso: il lavoratore non può essere adibito alla mansione oggetto di inidoneità fino all’eventuale modifica da parte dell’organo di vigilanza.