Cosa significa
Il ricorso è uno strumento di garanzia: consente di sottoporre il giudizio del medico competente al riesame di un organo terzo, evitando contenziosi diretti tra datore di lavoro, lavoratore e medico.
Riferimenti normativi
Art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/08. Per la composizione e l’operatività dell’organo territoriale si applicano le indicazioni regionali e provinciali vigenti.
Termini e modalità di presentazione
- Termine: entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio ai sensi dell’art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08. Il ricorso tardivo non è procedibile.
- Organo competente: l’organo di vigilanza territorialmente competente (ATS/ASL o, secondo le disposizioni regionali, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro — ITL).
- Forma: la presentazione avviene di norma in forma scritta, allegando copia del giudizio impugnato e la documentazione clinica ritenuta rilevante.
- Titolari: possono ricorrere sia il lavoratore sia il datore di lavoro.
Conseguenze pratiche
Fino alla decisione dell’organo di vigilanza, il giudizio del medico competente resta efficace. L’esito del ricorso può confermare, modificare o revocare il giudizio originario.
Tutele del lavoratore
Il lavoratore può presentare ricorso personalmente; ha diritto a essere informato del giudizio in forma comprensibile e a ricevere supporto da parte del RLS. In coerenza con l’art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08, il lavoratore non subisce pregiudizi nella propria posizione lavorativa per il solo fatto di aver presentato ricorso.
Come si gestisce in azienda
- Verificare i termini di presentazione del ricorso (30 giorni dalla comunicazione del giudizio).
- Trasmettere all’organo competente la documentazione richiesta, incluso il giudizio originario e il protocollo sanitario.
- Nelle more del ricorso, mantenere il lavoratore adibito in conformità al giudizio vigente.
- Aggiornare l’adibizione del lavoratore e la documentazione di sorveglianza in base all’esito dell’organo di vigilanza.
Ricorso e sanzioni correlate
Il mancato rispetto del giudizio di idoneità vigente — anche durante l’iter di ricorso — espone il datore di lavoro alla sanzione ex art. 55 c. 5 lett. e) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.644,00 a € 6.576,00). Per il dettaglio si rinvia alla scheda sanzioni per mancato rispetto prescrizioni di idoneità.