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Idoneità

Idoneità e Cambio Mansione: Visita Medica e Procedura Aziendale

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Il cambio mansione, quando comporta un'esposizione a rischi diversi soggetti a sorveglianza sanitaria, richiede la visita medica al cambio mansione ex art. 41 D.Lgs. 81/08. Il medico competente esprime un nuovo giudizio di idoneità sulla mansione di destinazione, sulla base del DVR e del protocollo sanitario aggiornato.

Copertura nazionale

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa significa

Il cambio mansione attiva una nuova valutazione del rischio specifico e, se prevista dal protocollo, una visita preventiva con esito di idoneità alla nuova mansione.

Riferimenti normativi

Art. 41, comma 2, lett. d) D.Lgs. 81/08 (visita medica al cambio mansione); art. 18 (obblighi del datore di lavoro); art. 25 (compiti del medico competente).

Conseguenze pratiche

L’adibizione effettiva alla nuova mansione è subordinata all’esito del giudizio. Eventuali prescrizioni o limitazioni devono essere recepite prima dell’inserimento operativo.

Tutele del lavoratore

Il lavoratore ha diritto alla visita preventiva al cambio mansione e all’informazione sui rischi specifici della nuova mansione.

Come si gestisce in azienda

  • Aggiornare il DVR e il protocollo sanitario per la nuova mansione.
  • Programmare la visita prima dell’inserimento operativo.
  • Trasmettere al medico competente la scheda mansione aggiornata.

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Domande frequenti

La visita è sempre obbligatoria al cambio mansione?
È obbligatoria quando la nuova mansione comporta esposizione a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo l'art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08. Se la nuova mansione non è soggetta a sorveglianza, la visita non è richiesta ma può essere opportuna su indicazione del medico competente.
Si può iniziare la nuova mansione prima del giudizio?
No. L'adibizione operativa alla nuova mansione deve seguire l'esito della visita di idoneità, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. Iniziare senza giudizio espone il datore di lavoro a responsabilità amministrativa.
Il giudizio espresso per la mansione precedente vale anche per la nuova?
No. Il giudizio di idoneità è specifico per la mansione oggetto della sorveglianza sanitaria. Ogni cambio che comporta variazione dei rischi richiede una nuova visita preventiva e un nuovo giudizio ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. d) D.Lgs. 81/08.
Chi deve comunicare il cambio mansione al medico competente?
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, è tenuto a comunicare al medico competente le variazioni organizzative rilevanti per la sorveglianza sanitaria, inclusi i cambi di mansione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 18, 25, 41, 42 — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 81/08 — art. 41 c. 2 lett. d) — Visita medica in occasione di cambio mansione che comporta rischi diversi
  3. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Protezione dei dati personali

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