Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al medico competente aziendale, ai servizi del collocamento mirato o a un legale di fiducia.
Cosa significa accomodamento ragionevole
L’accomodamento ragionevole è una misura organizzativa, tecnica o ambientale che consente al lavoratore con disabilità di svolgere la mansione, senza imporre oneri sproporzionati al datore di lavoro. Il D.Lgs. 216/2003 (art. 3 c. 3-bis) lo rende obbligatorio: il rifiuto ingiustificato costituisce discriminazione indiretta.
Riferimenti normativi
- L. 12 marzo 1999, n. 68 — diritto al lavoro delle persone con disabilità: collocamento mirato, quote di riserva, servizi territoriali di supporto.
- Art. 41 D.Lgs. 81/08 — sorveglianza sanitaria obbligatoria; visita preventiva, periodica e su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c).
- Art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08 — il DVR deve considerare le specificità dei lavoratori con disabilità ai fini della valutazione dei rischi.
- D.Lgs. 216/2003 — parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; obbligo di accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità.
- Direttiva CE 2000/78/CE — quadro comunitario per la parità di trattamento in materia di occupazione, recepita con D.Lgs. 216/2003.
Obblighi del datore di lavoro
Ai sensi della L. 68/99 e del D.Lgs. 216/2003, il datore di lavoro deve:
- Adottare accomodamenti ragionevoli per garantire al lavoratore con disabilità pari accesso all'occupazione.
- Coinvolgere il medico competente nella valutazione dell'idoneità alla mansione specifica con prescrizioni adeguate.
- Collaborare con i servizi territoriali del collocamento mirato.
- Aggiornare il DVR in base ai rischi specifici connessi alla disabilità del lavoratore.
Conseguenze pratiche del giudizio
Il giudizio del medico competente individua eventuali prescrizioni utili e supporta il datore di lavoro nella definizione degli accomodamenti necessari, in coordinamento con i servizi territoriali del collocamento mirato. Le prescrizioni devono essere documentate nel giudizio scritto (art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/08) e comunicate al datore di lavoro.
Tutele del lavoratore
Il lavoratore con disabilità beneficia delle tutele speciali della L. 68/99 e di quelle ordinarie dell'art. 41 D.Lgs. 81/08:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/08).
- Richiedere una visita al medico competente quando ritiene che le condizioni lavorative incidano sulla propria salute (art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/08).
- Presentare ricorso avverso il giudizio all'organo di vigilanza entro 30 giorni (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08).
- Non subire discriminazioni per la propria condizione di disabilità, ai sensi del D.Lgs. 216/2003.
Come si gestisce in azienda
- Coinvolgere il medico competente nella valutazione degli accomodamenti già in fase di assunzione.
- Documentare le misure adottate e la verifica di efficacia nel DVR.
- Mantenere il dialogo con i servizi del collocamento mirato (art. 6 L. 68/99).
- Formare i preposti sui diritti e le tutele dei lavoratori con disabilità (art. 37 D.Lgs. 81/08).