Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Cambio mansione: iter HR

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Quando un lavoratore cambia mansione e la nuova attività comporta rischi diversi o aggiuntivi soggetti a sorveglianza sanitaria, l'HR aggiorna il profilo, informa il medico competente in adempimento all'obbligo di collaborazione ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08, organizza la visita per cambio mansione e archivia il nuovo giudizio di idoneità prima di assegnare in via definitiva la nuova attività.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando attivare la visita per cambio mansione (art. 41 co. 2 lett. b D.Lgs. 81/08)

L'art. 41, co. 2, lett. b, D.Lgs. 81/08 prevede la visita medica in occasione del cambio della mansione quando la nuova attività comporta rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli già valutati. La visita va effettuata prima dell'assegnazione definitiva della nuova mansione a rischio — non in parallelo o successivamente. Vedi mansioni soggette a sorveglianza.

Situazioni tipiche che attivano l'obbligo: passaggio da mansioni amministrative a mansioni con esposizione a agenti chimici, biologici o fisici; trasferimento a postazioni VDT oltre 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs. 81/08); assegnazione a lavori in quota, movimentazione manuale dei carichi, uso di DPI di III categoria.

Flusso operativo HR

  • Aggiornamento del profilo del lavoratore e identificazione della mansione di destinazione
  • Verifica con l'RSPP se la nuova mansione introduce rischi non coperti dal giudizio attuale
  • Comunicazione al medico competente dei nuovi rischi (estratto DVR per mansione, ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/08)
  • Convocazione visita straordinaria per cambio mansione (art. 41, co. 2, lett. b, D.Lgs. 81/08)
  • Ricezione e archiviazione del giudizio di idoneità nel fascicolo del lavoratore
  • Comunicazione al manager delle sole indicazioni operative (eventuali prescrizioni o limitazioni), senza contenuto clinico

Coordinamento con manager e RSPP

L'RSPP verifica la coerenza tra il cambio mansione e il DVR: se la nuova mansione introduce rischi non ancora valutati, il DVR va aggiornato prima o contestualmente alla visita medica. Il manager non assegna la nuova mansione a rischio prima del giudizio di idoneità — l'assegnazione anticipata espone il datore di lavoro a sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08. L'HR fa da regista del processo, tenendo traccia della comunicazione all'RSPP, della richiesta di visita e della ricezione del giudizio.

Per approfondire il coordinamento RSPP–HR sui cambi mansione, vedi l'area RSPP e la pagina DVR e collaborazione con il medico competente.

Documenti da conservare

Il fascicolo del lavoratore contiene il nuovo giudizio di idoneità e la comunicazione formale del cambio mansione; eventuali documenti clinici restano presso il medico competente che li conserva nella cartella sanitaria e di rischio (art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/08 — conservazione minima 10 anni dalla cessazione del rapporto). Vedi privacy cartella sanitaria.

Cambio mansione e responsabilità del datore di lavoro

L'adibizione a nuova mansione a rischio senza preventivo giudizio di idoneità espone il datore di lavoro a sanzioni ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 81/08. L'HR che presidia il processo contribuisce direttamente a ridurre questo rischio sanzionatorio. Punti chiave:

  • Il cambio mansione va comunicato all'HR con anticipo sufficiente per organizzare la visita medica (5-10 giorni lavorativi nella maggior parte dei casi).
  • Il giudizio di idoneità per la nuova mansione non è retroattivo: non sana periodi di assegnazione antecedenti alla visita.
  • In caso di idoneità con prescrizioni, l'HR coordina con il manager gli adattamenti organizzativi necessari prima che la nuova assegnazione diventi operativa.

Per il quadro delle sanzioni e responsabilità vedi sanzioni e responsabilità penale per mancata nomina.

Procedure HR correlate

Esplora tutti i contenuti correlati

Risorse normative e operative

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Serve sempre una nuova visita per ogni cambio mansione?
Solo quando la nuova mansione comporta rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quanto già valutato dal medico competente (art. 41, co. 2, lett. b, D.Lgs. 81/08). Se il lavoratore cambia ruolo ma rimane nelle stesse condizioni di rischio già coperte dal giudizio vigente, la visita straordinaria non è necessaria. In caso di dubbio, l'RSPP verifica la coerenza tra nuovo profilo di rischio e giudizio esistente.
Il lavoratore può svolgere la nuova mansione in attesa del giudizio?
No, se la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria si attende il giudizio di idoneità prima dell'assegnazione definitiva. L'assegnazione anticipata espone il datore di lavoro a sanzioni ex art. 55 D.Lgs. 81/08. In situazioni urgenti, l'HR e il manager devono concordare una soluzione transitoria che non implichi l'esposizione al rischio non ancora valutato.
Chi decide se il cambio richiede visita?
La valutazione è congiunta: l'HR e l'RSPP verificano se la nuova mansione introduce rischi diversi da quelli già coperti; il medico competente conferma se il giudizio in essere è sufficiente o se è necessaria una visita straordinaria. In pratica, l'RSPP è il soggetto tecnico che confronta il profilo di rischio della nuova mansione con il protocollo sanitario vigente.
Come si documenta il processo di cambio mansione lato HR?
Il minimo documentale consigliato: (1) comunicazione interna del cambio mansione con data e mansione di destinazione; (2) richiesta formale al MC della visita per cambio mansione con indicazione dei nuovi rischi; (3) copia del giudizio di idoneità per la nuova mansione, archiviata nel fascicolo del lavoratore; (4) comunicazione al manager delle sole prescrizioni operative, se presenti. Questo set documentale è sufficiente a dimostrare l'adempimento in sede di ispezione INL o ATS.
Cosa succede se il cambio mansione riduce i rischi rispetto alla mansione precedente?
Se il lavoratore passa a una mansione con minori rischi o non soggetta a sorveglianza sanitaria obbligatoria, la visita straordinaria non è imposta dalla norma. L'HR deve comunque verificare che il giudizio precedente non contenga prescrizioni per la mansione precedente che siano irrilevanti con la nuova assegnazione. In ogni caso, il cambio va registrato nell'anagrafica e comunicato al MC per aggiornamento delle scadenze.
Qual è l'obbligo specifico di collaborazione dell'HR col medico competente in caso di cambio mansione?
Ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro e i dirigenti hanno l'obbligo di nominare e fornire tutte le informazioni necessarie al medico competente per l'esercizio delle sue funzioni. In pratica, l'HR deve trasmettere al MC la nuova mansione, i rischi specifici della posizione di destinazione (estratto DVR per mansione) e la data prevista di assegnazione, in modo tempestivo da consentire l'effettuazione della visita preventiva al cambio mansione prima dell'inizio dell'esposizione al nuovo rischio. La mancata o tardiva comunicazione al MC espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dall'art. 55, co. 5, D.Lgs. 81/08 per omessa sorveglianza sanitaria.
Cosa deve fare l'HR se il giudizio per il cambio mansione è di non idoneità temporanea o permanente alla nuova mansione?
In caso di non idoneità (temporanea o permanente) alla nuova mansione, il datore di lavoro è obbligato ad applicare il giudizio del medico competente. L'art. 42 D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro, anche in questo caso, attua le misure indicate dal medico competente e ne tiene conto ai fini della sistemazione del lavoratore in mansioni compatibili con il suo stato di salute. In pratica, l'HR deve: (1) coinvolgere il manager e l'RSPP per identificare una mansione alternativa compatibile con le limitazioni espresse nel giudizio; (2) verificare con il MC se la mansione alternativa individuata è effettivamente compatibile; (3) se non esiste una mansione compatibile, valutare con il supporto legale aziendale le opzioni disponibili (aspettativa, modifica del contratto, ecc.). Adibire il lavoratore alla nuova mansione in contrasto con il giudizio del MC, o lasciarlo nella mansione originaria non più compatibile, espone il datore di lavoro a responsabilità ex artt. 18 e 55 D.Lgs. 81/08. Il lavoratore ha in ogni caso diritto a ricorrere avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, co. 9, D.Lgs. 81/08).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 18, co. 1, lett. b (obbligo del datore di lavoro di fornire informazioni al MC)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 25, co. 1, lett. c (custodia della cartella sanitaria e di rischio)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 33, co. 1, lett. c (compiti del SPP: informazioni al MC per mansioni a rischio)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 2, lett. b (visita medica in occasione del cambio della mansione)
  5. D.Lgs. 81/2008 – art. 55, co. 5 (sanzioni penali per omessa sorveglianza sanitaria)
  6. D.Lgs. 81/2008 – art. 176 (sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai VDT)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali