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Privacy cartella sanitaria: FAQ per HR

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La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente sotto segreto professionale; l'HR non vi accede e non ne conserva copie. Nel fascicolo del lavoratore restano solo i documenti amministrativi (giudizio di idoneità, convocazioni, comunicazioni organizzative). La separazione fra dato clinico e dato gestionale è la regola di base.

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Quadro normativo: D.Lgs. 196/2003, GDPR e D.Lgs. 81/08

La cartella sanitaria e di rischio è disciplinata dall'art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08, che impone al medico competente di custodirla con salvaguardia del segreto professionale. Sul piano della protezione dei dati, i dati sanitari sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per i quali il trattamento è consentito solo con specifiche basi giuridiche. Il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), modificato dal D.Lgs. 101/2018, integra il GDPR nell'ordinamento italiano e include disposizioni specifiche sui dati sanitari dei lavoratori.

Il principio operativo per l'HR è la separazione rigida tra dato clinico (custodito dal MC) e dato gestionale (in mano a HR e datore di lavoro):

  • HR riceve il giudizio di idoneità (atto amministrativo) — non la cartella sanitaria, non la diagnosi, non gli esami.
  • Il datore di lavoro riceve il giudizio e le prescrizioni operative; non ha diritto di accesso alla cartella sanitaria del lavoratore.
  • Qualsiasi trattamento di dati sanitari da parte di HR che vada oltre il giudizio di idoneità è una violazione del GDPR e del segreto professionale medico.

Chi custodisce la cartella sanitaria

Il medico competente è il titolare della custodia della cartella sanitaria e di rischio. La cartella è coperta da segreto professionale e non è accessibile a HR, al datore di lavoro né all'RSPP.

Tempi di conservazione obbligatori (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08):

  • Almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro per la generalità dei lavoratori.
  • Almeno 40 anni per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, biologici o che hanno subito malattie professionali.

Cosa può vedere e conservare l'HR

  • Giudizio di idoneità (idoneo / idoneo con prescrizioni / idoneo con limitazioni / non idoneo temporaneamente / non idoneo permanentemente): è l'unico documento clinico-amministrativo che transita verso il datore di lavoro e l'HR.
  • Prescrizioni operative: indicazioni pratiche che l'HR deve applicare sul piano organizzativo (es. "non può sollevare pesi oltre 10 kg"), senza conoscerne la causa medica.
  • Documenti di convocazione: lettere, e-mail, avvisi di appuntamento — documenti amministrativi di tracciamento del processo.
  • Registro delle idoneità: elenco dei lavoratori con mansione, data dell'ultimo giudizio e data di scadenza della visita. Non contiene informazioni cliniche.

Cosa NON deve essere nel fascicolo HR del lavoratore

  • Referti di esami (ematochimici, audiometrici, spirometrici, ecc.)
  • Diagnosi o indicazioni cliniche
  • Anamnesi medica
  • Terapie in corso
  • Cartella sanitaria o sue copie, anche parziali
  • Verbali di visita medica con contenuto clinico

Conservazione e diritto di accesso del lavoratore

Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di riceverne copia su richiesta. L'istanza va presentata al medico competente, non all'HR. Alla cessazione del rapporto di lavoro, il MC consegna al lavoratore copia della propria cartella sanitaria (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). L'HR può supportare il lavoratore indirizzandolo al MC e facilitando la comunicazione, senza farsi tramite di dati clinici.

Cambio del medico competente: flusso documentale

In caso di cambio del MC, le cartelle sanitarie passano dal MC uscente al MC subentrante, con firma di entrambi per documentare la trasmissione. L'HR non gestisce il trasferimento delle cartelle, ma coordina la comunicazione tra le parti (nomina del nuovo MC, conferma del passaggio documentale, aggiornamento delle scadenze nel registro idoneità). Vedi la procedura dettagliata: passaggio cartelle sanitarie e gestione cambio MC.

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Domande frequenti

Posso archiviare nel fascicolo HR i referti degli esami di un lavoratore?
No. I referti degli esami (audiometria, spirometria, esami del sangue, ecc.) restano nella cartella sanitaria custodita dal medico competente e non devono mai transitare verso l'HR. Nel fascicolo del lavoratore in mano all'HR resta esclusivamente il giudizio di idoneità e i documenti amministrativi di convocazione e tracciamento.
Il manager può chiedere all'HR di vedere la cartella sanitaria di un dipendente?
No. La cartella sanitaria non è accessibile al manager, all'HR né al datore di lavoro. Il manager riceve esclusivamente le prescrizioni operative contenute nel giudizio di idoneità (es. "non può sollevare carichi oltre 10 kg"), senza alcuna informazione sulla diagnosi o sugli esami. Divulgare informazioni cliniche al manager costituisce una violazione del GDPR e del segreto professionale.
Cosa succede alla cartella sanitaria se cambia il medico competente?
La consegna documentale avviene direttamente tra MC uscente e MC subentrante, con firma di entrambi. L'HR non gestisce il trasferimento delle cartelle, ma coordina la comunicazione formale (nomina del nuovo MC, conferma del passaggio, aggiornamento del registro idoneità). È importante che HR verifichi l'effettivo trasferimento prima di considerare chiusa la transizione.
Per quanto tempo il medico competente deve conservare le cartelle sanitarie?
Almeno 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro per la generalità dei lavoratori (art. 25 co. 1 lett. c D.Lgs. 81/08). Per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o biologici con rischio per la salute a lungo termine, il termine minimo è di 40 anni. L'HR deve considerare questi termini quando pianifica la gestione dei fascicoli del personale.
L'HR può conservare una copia del giudizio di idoneità nel proprio archivio?
Sì. Il giudizio di idoneità è un atto amministrativo — non un documento clinico — e può essere conservato nel fascicolo del lavoratore da parte di HR e datore di lavoro. È anzi necessario conservarlo per verificare che le idoneità siano aggiornate e per dimostrare la conformità in sede ispettiva. La conservazione va fatta nel rispetto dei princìpi di minimizzazione dei dati del GDPR: solo il giudizio e le prescrizioni operative, nessun altro documento sanitario.
Come si applica il GDPR alla gestione dei giudizi di idoneità da parte dell'HR?
Il giudizio di idoneità è un dato sanitario (dato particolarmente sensibile ai sensi dell'art. 9 GDPR), ma il suo trattamento da parte del datore di lavoro e dell'HR è giustificato dall'obbligo di legge (art. 6 par. 1 lett. c GDPR) e dalla necessità di assolvere obblighi in materia di diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro (art. 9 par. 2 lett. b GDPR). L'HR deve: (1) trattare solo i dati strettamente necessari (minimizzazione); (2) non comunicare informazioni cliniche ai manager, ma solo le prescrizioni operative; (3) conservare i giudizi per il tempo strettamente necessario agli adempimenti; (4) garantire l'accesso ai soli soggetti autorizzati.
L'RSPP può accedere alla cartella sanitaria del lavoratore per verificare la coerenza con il DVR?
No. La cartella sanitaria è coperta da segreto professionale e non è accessibile all'RSPP, all'HR né al datore di lavoro, anche per finalità di verifica della conformità del DVR. L'RSPP riceve, tramite il medico competente, le indicazioni sanitarie aggregate necessarie per aggiornare il DVR (indicazioni sulle esposizioni rilevanti per la salute, giudizi di idoneità con prescrizioni operative) ma non ha accesso ai dati clinici individuali. Il ciclo di aggiornamento DVR–protocollo sanitario si basa sullo scambio di informazioni tra RSPP e MC in forma aggregata e anonimizzata ai sensi dell'art. 25 co. 1 lett. i D.Lgs. 81/08 (relazione sanitaria annuale), non sull'accesso alla cartella del singolo lavoratore.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 25, co. 1, lett. c (conservazione cartelle sanitarie)
  2. Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – art. 9 (trattamento di categorie particolari di dati)
  3. D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) – come modificato dal D.Lgs. 101/2018
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 9 (diritto di ricorso del lavoratore avverso il giudizio)

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