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Onboarding nuovo dipendente: la visita medica preventiva

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Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria la visita preventiva precede l'avvio della mansione a rischio. L'HR, ricevuta la conferma dell'assunzione, adempie all'obbligo di collaborazione col medico competente ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08: comunica mansione e rischi, organizza la convocazione, raccoglie il giudizio di idoneità e lo archivia nel fascicolo del lavoratore, senza accedere ai contenuti clinici.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Quando serve la visita preventiva

Quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo sanitario definito dal medico competente sulla base del DVR (art. 41, co. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008). La visita deve avvenire prima dell'adibizione alla mansione a rischio.

Checklist HR pre-visita

  • Dati anagrafici completi e sede di lavoro effettiva
  • Mansione precisa e rischi associati (da DVR o protocollo sanitario)
  • Eventuale documentazione sanitaria precedente fornita volontariamente dal lavoratore
  • Data di inizio previsto della mansione
  • Convocazione formale e logistica (luogo, orario, documenti da portare)

Strumenti HR consigliati

La checklist onboarding sicurezza nuovo assunto riepiloga tutti i passi da completare prima del primo giorno operativo. Per tracciare le scadenze delle visite periodiche usa lo scadenziario sorveglianza sanitaria. Per avere un preventivo sulle visite di ingresso, vai alla pagina preventivo.

Flusso operativo HR

  1. Ricevi la conferma di assunzione e verifica se la mansione rientra nel protocollo sanitario
  2. Comunica al medico competente: nome, mansione, rischi, data prevista di inizio
  3. Attendi la data della visita fissata dal medico e comunica la convocazione al lavoratore
  4. Ricevi il giudizio di idoneità (solo l'esito, non i dati clinici) e archivialo nel fascicolo
  5. Se presenti prescrizioni o limitazioni, attiva il processo di comunicazione al manager

Dopo la visita

Il medico competente emette il giudizio di idoneità. L'HR archivia il documento nel fascicolo del lavoratore e, se ci sono prescrizioni, le comunica al manager (vedi comunicazione al manager). I dati clinici restano riservati presso il medico (art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008).

Errori frequenti da evitare

  • Far iniziare la mansione prima della visita preventiva
  • Comunicare al medico una mansione generica invece di quella reale
  • Conservare in HR documenti clinici non pertinenti (violazione della privacy)
  • Dimenticare di informare il lavoratore dei propri diritti (art. 41, co. 5, D.Lgs. 81/2008)

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Domande frequenti

Il nuovo assunto può iniziare a lavorare prima della visita?
Solo se la mansione non rientra nella sorveglianza sanitaria; altrimenti la visita preventiva è obbligatoria prima dell'avvio della mansione a rischio (art. 41, co. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008).
Chi paga la visita preventiva?
L'onere economico è a carico del datore di lavoro; nessun costo può essere addebitato al lavoratore.
L'HR può leggere i referti medici del lavoratore?
No. L'HR riceve solo il giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo) ma non ha accesso alla cartella sanitaria e di rischio, che rimane riservata al medico competente.
Se il lavoratore porta esami recenti?
Può consegnarli direttamente al medico competente, che valuterà se possono essere utilizzati; l'HR non deve raccoglierli né conservarli.
Quali obblighi ha l'HR nella collaborazione col medico competente?
Ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro e i dirigenti devono designare il medico competente e garantirgli tutte le informazioni necessarie. Nella prassi operativa, l'HR è il referente che trasmette al medico i dati anagrafici del nuovo assunto, la mansione precisa e l'estratto del DVR relativo ai rischi della posizione, in modo che la visita preventiva possa essere pianificata correttamente e la sorveglianza sanitaria risulti coerente con i rischi effettivi.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 2, lett. a (visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione a rischio)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 18, co. 1, lett. b (obblighi del datore di lavoro: fornire al MC informazioni su mansioni e rischi)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 25, co. 1, lett. c (conservazione della cartella sanitaria da parte del medico competente)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 5 (diritto del lavoratore a conoscere i risultati della visita e il giudizio di idoneità)

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