Inquadramento generale
L'obbligo di sorveglianza sanitaria nasce dalla valutazione dei rischi (art. 18, co. 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008). La nomina del medico competente è un adempimento del datore di lavoro quando tale sorveglianza è dovuta. Non è quindi legata al numero di dipendenti ma alle mansioni e ai rischi presenti in azienda. I casi più frequenti in cui la sorveglianza è obbligatoria includono: esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici o cancerogeni, lavori al videoterminale per più di 20 ore settimanali, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno.
Profili di responsabilità penale (art. 55 D.Lgs. 81/08)
L'omessa nomina quando obbligatoria è contravvenzione penale, punita con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro ai sensi dell'art. 55, co. 5, lett. b del D.Lgs. 81/2008 (importi soggetti ad aggiornamento). Il datore di lavoro, e l'amministratore che ne riveste il ruolo, risponde in proprio se non ha validamente delegato. Ulteriori profili di rischio:
- Responsabilità personale: in assenza di delega valida ex art. 16, l'amministratore risponde in proprio degli inadempimenti, anche se gestiti di fatto da altri soggetti aziendali.
- Sospensione dell'attività: l'art. 14 D.Lgs. 81/08 prevede la sospensione dell'attività d'impresa se la violazione della sorveglianza sanitaria riguarda un numero rilevante di lavoratori.
- Prescrizione obbligatoria: l'ispettore INL o ATS può emanare prescrizione obbligatoria ex art. 20 D.Lgs. 758/1994, con sospensione della procedura penale subordinata all'adempimento entro il termine prescritto.
- Reati colposi in caso di danno: in presenza di infortuni o malattie professionali riconducibili all'assenza di sorveglianza, si aggiungono i profili di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) c.p.
- Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001: per le persone giuridiche, le violazioni in materia di sicurezza che causano infortuni gravi o mortali possono integrare illeciti amministrativi dell'ente con sanzioni pecuniarie e interdittive.
Per il dettaglio aggiornato sulle sanzioni vedi la pagina sanzioni.
Delega di funzioni e distribuzione della responsabilità
Se esistono deleghe, verificare cosa è effettivamente delegato e cosa resta in capo all'amministratore. La delega di funzioni, per essere efficace, deve rispettare i requisiti dell'art. 16 D.Lgs. 81/2008:
- Forma scritta con data certa
- Delegato con requisiti di professionalità e competenza adeguati alla funzione delegata
- Autonomia di spesa del delegato sufficiente all'espletamento delle funzioni
- Accettazione scritta del delegato
- Pubblicizzazione interna della delega
Attenzione: la delega riduce ma non elimina la responsabilità del delegante. L'art. 16, co. 3 prevede in ogni caso l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato. La nomina del medico competente rientra nell'art. 18 (obblighi delegabili) e non nell'art. 17 (obblighi non delegabili). Vedi delega di funzioni – guida operativa.
Cosa fare in pratica
- Allineare l'elenco rischi del DVR con il RSPP e verificare se vi sono mansioni soggette a sorveglianza sanitaria
- Procedere alla nomina formale del medico competente con atto scritto e firmato da entrambe le parti
- Far definire il protocollo sanitario al medico competente, coerente con il DVR
- Avviare la sorveglianza sanitaria e conservare giudizi di idoneità, cartelle sanitarie e relazioni annuali
- Pianificare un audit interno semestrale per verificare la copertura delle visite e l'aggiornamento del protocollo
- Coordinare HR e RSPP sul monitoraggio delle scadenze delle idoneità
Ispezione: come prepararsi
- Tieni a disposizione l'atto di nomina firmato dal datore di lavoro e dal medico
- Mantieni il protocollo sanitario aggiornato e coerente con il DVR
- Conserva i giudizi di idoneità e la relazione sanitaria annuale
- Verifica che tutte le visite periodiche siano state effettuate nei tempi previsti dal protocollo
- Documenta la riunione periodica ex art. 35 (verbale con firma dei partecipanti)
- Tieni traccia dell'aggiornamento professionale del medico competente (art. 38 D.Lgs. 81/08)
KPI e monitoraggio per l'amministratore
Monitorare regolarmente questi indicatori riduce il rischio di non conformità in sede ispettiva: percentuale di idoneità scadute (target 0%), data dell"ultima riunione periodica effettuata, data dell'ultimo sopralluogo congiunto RSPP-MC, data dell'ultima revisione del protocollo sanitario, numero di non conformità rilevate dall'ultimo audit interno. Per la checklist completa: Audit sicurezza – checklist amministratore. Per una visione d'insieme degli indicatori, vedi l"area amministratore.