Quando attivare la visita di rientro (art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08)
La visita medica di rientro è prevista dall'art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08: si applica ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria con assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. La visita è effettuata dal medico competente prima della ripresa della mansione a rischio, allo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica alla luce delle condizioni di salute aggiornate.
L'obbligo vale quando: (1) l'assenza è continuativa e supera i 60 giorni; (2) il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria per la mansione svolta (mansione inclusa nel protocollo sanitario del MC perché esposta a rischi soggetti a obbligo ai sensi del DVR). La visita di rientro si aggiunge — non sostituisce — le visite periodiche in scadenza.
Flusso operativo HR
- Ricezione della comunicazione di rientro
- Richiesta visita al medico competente
- Convocazione del lavoratore
- Ricezione del giudizio di idoneità
- Eventuale adeguamento organizzativo della mansione
Esiti possibili del giudizio (art. 41, co. 6, D.Lgs. 81/08)
Il medico competente esprime il giudizio ai sensi dell'art. 41, co. 6, D.Lgs. 81/08:
- Idoneo: ripresa della mansione senza limitazioni.
- Idoneo con prescrizioni o limitazioni: ripresa con adattamenti organizzativi (es. riduzione del carico, eliminazione di specifiche esposizioni). L'HR traduce le prescrizioni in istruzioni operative per il manager.
- Inidoneo temporaneamente: il lavoratore non può riprendere la mansione per un periodo definito; l'HR valuta con RSPP eventuali mansioni alternative compatibili.
- Inidoneo permanentemente: impossibilità definitiva alla mansione specifica; si apre un percorso che coinvolge le tutele contrattuali e di legge. L'RSPP verifica l'esistenza di mansioni alternative con profilo di rischio compatibile.
Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territoriale (ATS/ASL) ai sensi dell'art. 41, co. 9, D.Lgs. 81/08. Per la comunicazione al manager vedi idoneità con prescrizioni.
Tracciamento e archiviazione
Il giudizio di idoneità — atto amministrativo, non clinico — va archiviato nel fascicolo del lavoratore a cura dell'HR. I dati clinici (referti, diagnosi, verbali di visita) restano nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal MC sotto segreto professionale ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/08: l'HR non ne detiene né conserva copie. Vedi: privacy cartella sanitaria – FAQ HR.
Il registro delle idoneità va aggiornato con il nuovo giudizio e la data di scadenza della prossima visita. Se il giudizio implica una modifica del profilo di rischio del lavoratore, l'HR notifica l'RSPP per verifica di coerenza con il DVR e aggiornamento del protocollo sanitario.
Ruoli e responsabilità nel rientro da malattia lunga
- Datore di lavoro (art. 18, co. 1, lett. g, D.Lgs. 81/08): garantisce l'effettuazione della visita di rientro e non adibisce il lavoratore alla mansione a rischio prima del giudizio del MC.
- HR: referente operativo del processo; riceve la comunicazione di rientro, attiva il MC con congruo anticipo, riceve il giudizio, coordina manager e RSPP sugli adeguamenti organizzativi, archivia il giudizio nel fascicolo.
- Medico competente (art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08): effettua la visita di rientro, esprime il giudizio di idoneità alla specifica mansione e lo comunica al datore di lavoro. Non trasmette informazioni cliniche all'HR.
- RSPP: coinvolto quando il giudizio impatta la mansione (prescrizioni che richiedono modifica del DVR, adibizione a mansione alternativa con diverso profilo di rischio, aggiornamento del protocollo sanitario).