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Gestione del rientro da malattia lunga

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Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dopo un'assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi è prevista una visita medica di rientro. L'HR riceve la comunicazione di rientro, attiva il medico competente prima della ripresa, raccoglie il giudizio di idoneità e ne traduce gli effetti organizzativi insieme al manager.

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Quando attivare la visita di rientro (art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08)

La visita medica di rientro è prevista dall'art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08: si applica ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria con assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. La visita è effettuata dal medico competente prima della ripresa della mansione a rischio, allo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica alla luce delle condizioni di salute aggiornate.

L'obbligo vale quando: (1) l'assenza è continuativa e supera i 60 giorni; (2) il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria per la mansione svolta (mansione inclusa nel protocollo sanitario del MC perché esposta a rischi soggetti a obbligo ai sensi del DVR). La visita di rientro si aggiunge — non sostituisce — le visite periodiche in scadenza.

Flusso operativo HR

  • Ricezione della comunicazione di rientro
  • Richiesta visita al medico competente
  • Convocazione del lavoratore
  • Ricezione del giudizio di idoneità
  • Eventuale adeguamento organizzativo della mansione

Esiti possibili del giudizio (art. 41, co. 6, D.Lgs. 81/08)

Il medico competente esprime il giudizio ai sensi dell'art. 41, co. 6, D.Lgs. 81/08:

  • Idoneo: ripresa della mansione senza limitazioni.
  • Idoneo con prescrizioni o limitazioni: ripresa con adattamenti organizzativi (es. riduzione del carico, eliminazione di specifiche esposizioni). L'HR traduce le prescrizioni in istruzioni operative per il manager.
  • Inidoneo temporaneamente: il lavoratore non può riprendere la mansione per un periodo definito; l'HR valuta con RSPP eventuali mansioni alternative compatibili.
  • Inidoneo permanentemente: impossibilità definitiva alla mansione specifica; si apre un percorso che coinvolge le tutele contrattuali e di legge. L'RSPP verifica l'esistenza di mansioni alternative con profilo di rischio compatibile.

Il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territoriale (ATS/ASL) ai sensi dell'art. 41, co. 9, D.Lgs. 81/08. Per la comunicazione al manager vedi idoneità con prescrizioni.

Tracciamento e archiviazione

Il giudizio di idoneità — atto amministrativo, non clinico — va archiviato nel fascicolo del lavoratore a cura dell'HR. I dati clinici (referti, diagnosi, verbali di visita) restano nella cartella sanitaria e di rischio custodita dal MC sotto segreto professionale ai sensi dell'art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/08: l'HR non ne detiene né conserva copie. Vedi: privacy cartella sanitaria – FAQ HR.

Il registro delle idoneità va aggiornato con il nuovo giudizio e la data di scadenza della prossima visita. Se il giudizio implica una modifica del profilo di rischio del lavoratore, l'HR notifica l'RSPP per verifica di coerenza con il DVR e aggiornamento del protocollo sanitario.

Ruoli e responsabilità nel rientro da malattia lunga

  • Datore di lavoro (art. 18, co. 1, lett. g, D.Lgs. 81/08): garantisce l'effettuazione della visita di rientro e non adibisce il lavoratore alla mansione a rischio prima del giudizio del MC.
  • HR: referente operativo del processo; riceve la comunicazione di rientro, attiva il MC con congruo anticipo, riceve il giudizio, coordina manager e RSPP sugli adeguamenti organizzativi, archivia il giudizio nel fascicolo.
  • Medico competente (art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08): effettua la visita di rientro, esprime il giudizio di idoneità alla specifica mansione e lo comunica al datore di lavoro. Non trasmette informazioni cliniche all'HR.
  • RSPP: coinvolto quando il giudizio impatta la mansione (prescrizioni che richiedono modifica del DVR, adibizione a mansione alternativa con diverso profilo di rischio, aggiornamento del protocollo sanitario).

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Domande frequenti

La visita di rientro vale anche per assenze inferiori a 60 giorni?
No. La visita medica prevista dall'art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/2008 è richiesta dopo assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni continuativi, limitatamente ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Per assenze più brevi non vi è obbligo normativo, ma il medico competente può essere consultato su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore.
Il lavoratore può rifiutare la visita?
Il rifiuto del lavoratore alla visita di rientro, quando obbligatoria per legge, è una questione che va gestita coinvolgendo il datore di lavoro e il medico competente. In assenza del giudizio di idoneità, il datore di lavoro non può in genere adibire il lavoratore alla mansione a rischio senza esporre entrambe le parti a responsabilità.
Chi paga la visita di rientro?
È interamente a carico del datore di lavoro (art. 41, co. 3, D.Lgs. 81/2008). Nessun costo può essere addebitato al lavoratore.
Cosa succede se la visita rivela una limitazione permanente?
Il medico emette un giudizio di idoneità con prescrizioni o di inidoneità alla mansione specifica. L'HR, ricevuto il giudizio, deve valutare con il manager e l'RSPP se il lavoratore può essere adibito a una mansione alternativa compatibile. In caso di inidoneità permanente, si apre un percorso che coinvolge anche le tutele contrattuali e di legge applicabili. Vedi la pagina dedicata sull'<a href="/per-hr/idoneita-con-prescrizioni-comunicare-al-manager/">idoneità con prescrizioni</a>.
L'HR deve comunicare al manager la durata della malattia durante la visita di rientro?
No. L'HR comunica al manager solo l'esito del giudizio di idoneità (idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo) e le eventuali limitazioni operative che impattano sulla mansione. La durata della malattia, le diagnosi e i dati clinici rimangono riservati. I dati sensibili di salute sono trattati dal medico competente nel rispetto del GDPR e dell'art. 25, co. 1, lett. c, D.Lgs. 81/2008.
Come si convoca formalmente il lavoratore per la visita di rientro?
La convocazione è effettuata dal medico competente, ma è prassi che l'HR la coordini avvisando il lavoratore con congruo anticipo (almeno 48–72 ore) tramite comunicazione scritta (e-mail o lettera). Il documento di convocazione riporta: data, orario e luogo della visita, il riferimento normativo (art. 41, co. 2, lett. e-ter, D.Lgs. 81/08) e l'indicazione che la presenza è obbligatoria per legge e che il costo è a carico del datore di lavoro (art. 41, co. 3, D.Lgs. 81/08). Conservare la prova di avvenuta consegna (ricevuta di lettura e-mail o firma per ricevuta) è utile in caso di ispezione.
Il lavoratore ha cambiato mansione durante l'assenza: serve ugualmente la visita di rientro?
Sì, se la nuova mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. In questo caso la visita di rientro ha la doppia funzione di verificare l'idoneità alla mansione precedente (per completare il percorso documentale) e di avviare la sorveglianza per la nuova mansione. L'HR coordina con l'RSPP l'aggiornamento del profilo di rischio e con il MC la definizione del protocollo sanitario applicabile alla nuova posizione. Per il processo di cambio mansione vedi <a href="/per-hr/cambio-mansione-iter-hr/">cambio mansione – iter HR</a>.
Come scelgo un medico competente affidabile per gestire i rientri e le scadenze del team?
Per team di grandi dimensioni o con turnover elevato, è essenziale un MC che risponda nei tempi concordati (SLA contrattuale) e disponga di una dashboard delle scadenze. Puoi richiedere un preventivo su <a href="/preventivo/">/preventivo/</a> oppure scrivere a info@pmiservizi.it (P.M.I. SERVIZI S.R.L., P.IVA 10874781007). Per la gestione delle scadenze su team numerosi vedi <a href="/per-hr/come-gestire-scadenze-visite-team-grande/">gestione scadenze visite – team grande</a>.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008 – art. 18, co. 1, lett. g (obbligo del datore di lavoro di non adibire il lavoratore senza preventivo giudizio MC)
  2. D.Lgs. 81/2008 – art. 25, co. 1, lett. b (protocollo sanitario e comunicazioni al datore di lavoro)
  3. D.Lgs. 81/2008 – art. 25, co. 1, lett. c (custodia della cartella sanitaria e riservatezza delle informazioni)
  4. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 2, lett. e-ter (visita medica di rientro da assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni)
  5. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 3 (costi della sorveglianza sanitaria a carico del datore di lavoro)
  6. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 6 (tipologie di giudizio di idoneità alla mansione)
  7. D.Lgs. 81/2008 – art. 41, co. 9 (ricorso avverso il giudizio di idoneità all'organo di vigilanza)

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