Definizione normativa del ruolo RSPP (artt. 31, 32 e 33 D.Lgs. 81/08)
L'art. 31 D.Lgs. 81/08 disciplina l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): il datore di lavoro è obbligato a istituirlo e può organizzarlo con personale interno, con un servizio esterno specializzato o con formula mista, in funzione della natura dell'attività e delle dimensioni aziendali. L'RSPP, che dirige il SPP, deve possedere i requisiti formativi e professionali definiti dall'art. 32 D.Lgs. 81/08 e dall\'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore) e attestato di frequenza ai corsi modulari A, B, C commisurati al macrosettore ATECO. L'art. 33 D.Lgs. 81/08 definisce i compiti del SPP: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure preventive e collaborazione con il medico competente nella predisposizione dei protocolli sanitari. L'RSPP non ha potere di spesa autonomo né responsabilità diretta sulla sorveglianza sanitaria — che resta in capo al datore di lavoro e al MC — ma è il referente tecnico privilegiato del medico per tutto ciò che riguarda rischi, mansioni e DVR.
Pain point tipici e come risolverli
- Il MC non riceve gli aggiornamenti del DVR: ogni revisione del documento di valutazione dei rischi va trasmessa al medico per consentirgli di aggiornare il protocollo sanitario (art. 25, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/08). Soluzione: prevedere un trigger nel processo di revisione DVR che includa la notifica al MC.
- Il protocollo sanitario non copre tutte le mansioni a rischio: accade quando il DVR non è stato condiviso integralmente alla nomina del MC. Usa la checklist DVR–medico competente per verificare la copertura mansione per mansione.
- Visite scadute su lavoratori esposti: il problema nasce spesso dall'assenza di alert strutturati. Imposta lo scadenziario sorveglianza sanitaria con notifiche a 90/60/30 giorni condivise tra RSPP e HR.
- Sopralluogo congiunto senza verbale firmato: in sede di ispezione ATS, l'assenza del verbale è una non conformità documentale frequente. Calendarizza il sopralluogo annuale (art. 25, co. 1, lett. l, D.Lgs. 81/08) almeno 60 giorni prima della scadenza e archivia il verbale firmato da entrambi.
Come collabora con il medico competente
- DVR e protocollo sanitario: l'RSPP trasmette l\'estratto rischi al MC; il MC elabora il protocollo sanitario (art. 25, co. 1, lett. b) e lo aggiorna ad ogni revisione del DVR.
- Sopralluogo congiunto annuale: previsto dall'art. 25, co. 1, lett. l, D.Lgs. 81/08; effettuato insieme con verbale condiviso firmato da entrambi.
- Riunione periodica: art. 35 D.Lgs. 81/08 — obbligatoria almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 lavoratori; l\'RSPP cura convocazione e verbale.
- Scambio dati infortuni e malattie professionali: RSPP e MC condividono i dati per aggiornare valutazione dei rischi e protocollo sanitario.
Ruoli e responsabilità
L'RSPP cura la valutazione dei rischi e la programmazione della prevenzione; il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, esprime i giudizi di idoneità e partecipa alla riunione periodica. La collaborazione è prevista dall\'art. 25 e dall\'art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
Flussi documentali tipici
- Elenco lavoratori e mansioni aggiornato
- Estratto del DVR per i rischi sanitari
- Protocollo sanitario condiviso
- Calendario visite e scadenze
- Giudizi di idoneità e relazione sanitaria annuale
Strumenti operativi
Un canale unico di comunicazione, una cartella condivisa per la documentazione e una checklist di sopralluogo riducono i tempi di gestione. Per le PMI gestite da RSPP esterni è utile standardizzare i template di richiesta visita. Strumenti utili: checklist DVR–medico competente, scadenziario sorveglianza sanitaria, strumenti dedicati per RSPP.
Frequenza dei confronti
Oltre alla riunione periodica annuale (obbligatoria sopra i 15 lavoratori, art. 35 D.Lgs. 81/2008), si consiglia un confronto operativo ad ogni cambiamento di organico, ciclo produttivo o introduzione di nuovi agenti di rischio.