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Catalogo rischi

Rischi Lavorativi e Sorveglianza Sanitaria

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In questa sezione trovi i principali rischi lavorativi che possono richiedere sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per ciascun rischio descriviamo mansioni interessate, esami e visite previsti dal protocollo sanitario e riferimenti normativi. L'attivazione della sorveglianza dipende dalla valutazione dei rischi e dalle decisioni del medico competente.

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Elenco dei rischi

Come si definisce il protocollo sanitario

Il medico competente, sulla base della valutazione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda, redige il protocollo sanitario indicando visite ed esami per ciascun lavoratore. La sorveglianza sanitaria non è attivata in modo automatico per tutti i rischi: dipende dall'esito della valutazione.

Rischi fisici

I rischi fisici — rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali e microclima — sono normati principalmente dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08. La loro valutazione si basa su misurazioni strumentali e sul confronto con valori di azione e valori limite fissati per legge.

Rischi chimici, cancerogeni e biologici

Agenti chimici (Titolo IX Capo I), cancerogeni e mutageni (Titolo IX Capo II), amianto (Titolo IX Capo III) e agenti biologici (Titolo X) richiedono valutazione specifica e, quando il rischio non è irrilevante, sorveglianza sanitaria con esami ematochimici, monitoraggio biologico e — per cancerogeni e amianto — registro degli esposti.

Rischi ergonomici e psicosociali

Movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, posture incongrue e videoterminali rientrano nel sovraccarico biomeccanico (Titolo VI e Titolo VII del D.Lgs. 81/08). Lo stress lavoro-correlato è valutato ai sensi dell'art. 28 con la metodologia INAIL. Per questi rischi la sorveglianza include visita medica mirata e, dove pertinente, test strumentali come il visiotest per i videoterminalisti (art. 176 D.Lgs. 81/08) e accertamenti clinici ortopedici o fisiatrici per il sovraccarico biomeccanico.

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Domande frequenti

Tutti i rischi richiedono sorveglianza sanitaria?
No. La sorveglianza sanitaria viene attivata quando dalla valutazione dei rischi emergono esposizioni rilevanti per la salute o quando è espressamente prevista dalla normativa per specifiche mansioni.
Chi decide quali esami fare per ciascun rischio?
Il medico competente, sulla base del DVR, redige il protocollo sanitario indicando tipologia di visite ed esami strumentali per ciascuna mansione.
Posso richiedere una consulenza per i rischi della mia azienda?
Sì, richiedendo un preventivo riceverai una valutazione coerente con settore, mansioni e dimensione aziendale.
Qual è la differenza tra rischio fisico, chimico e biologico?
I rischi fisici (rumore, vibrazioni, CEM, ROA, microclima) sono normati dal Titolo VIII del D.Lgs. 81/08; i rischi chimici e cancerogeni dal Titolo IX (Capi I-III); i rischi biologici dal Titolo X. Per ciascuno la normativa stabilisce valori limite, obblighi di valutazione e — dove il rischio supera le soglie — sorveglianza sanitaria con protocollo specifico.
Cosa succede se l'azienda omette la sorveglianza sanitaria?
L'omissione della sorveglianza sanitaria obbligatoria espone il datore di lavoro a sanzioni penali e amministrative ai sensi degli artt. 55-60 del D.Lgs. 81/08, oltre alla responsabilità civile in caso di danno alla salute del lavoratore.
Come si attiva la sorveglianza sanitaria in azienda?
Il datore di lavoro nomina il medico competente (art. 18 D.Lgs. 81/08), il quale collabora alla valutazione dei rischi e redige il protocollo sanitario con le visite ed esami previsti per ciascuna mansione. Le visite possono essere preventive (prima dell'adibizione), periodiche (con cadenza definita dal medico), al rientro da assenze superiori a 60 giorni continuativi e a richiesta del lavoratore (art. 41 D.Lgs. 81/08).

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (con successive modifiche)
  2. INAIL — Il medico competente nel sistema di prevenzione aziendale
  3. SIMLII — Linee guida per la sorveglianza sanitaria (serie tematica per rischio)
  4. Ministero del Lavoro — Circolare applicativa D.Lgs. 81/08 e sorveglianza sanitaria

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