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Idoneità

Idoneità Mansioni Particolari (Art. 176 D.Lgs. 81/08): Videoterminalisti e Sorveglianza Dedicata

Risposta rapida

Lettura ~1 min
L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che utilizzano abitualmente attrezzature munite di videoterminali per almeno venti ore settimanali. Il giudizio di idoneità tiene conto degli accertamenti oftalmologici e funzionali previsti, con periodicità definita dalla norma e dal protocollo sanitario aziendale.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cosa significa

I videoterminalisti rientrano in una sorveglianza dedicata, con accertamenti specifici e possibili prescrizioni ergonomiche (postazione, illuminazione, pause).

Riferimenti normativi

Art. 176 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria videoterminalisti); art. 41 D.Lgs. 81/08 (giudizio di idoneità); allegato XXXIV (requisiti delle postazioni).

Conseguenze pratiche

Il datore di lavoro adegua la postazione ai requisiti ergonomici e attua eventuali prescrizioni del medico competente (ad es. lenti correttive per uso al videoterminale).

Tutele del lavoratore

Il lavoratore ha diritto alle visite secondo le periodicità di legge e alla fornitura, se prescritta, dei dispositivi di correzione visiva specifici per il VDT.

Come si gestisce in azienda

  • Identificare i videoterminalisti soggetti a sorveglianza.
  • Verificare conformità ergonomica delle postazioni (Allegato XXXIV).
  • Calendarizzare le visite secondo periodicità e fasce d’età.

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Domande frequenti

Quando è obbligatoria la sorveglianza per i VDT?
Quando il lavoratore utilizza videoterminali in modo sistematico per almeno venti ore settimanali, ai sensi dell'art. 173 D.Lgs. 81/08 (Titolo VII). Sono escluse le interruzioni obbligatorie previste dalla legge.
Le lenti correttive sono a carico dell'azienda?
Sì, quando prescritte specificamente dal medico competente per l'uso del videoterminale e non coperte dalla normale correzione visiva del lavoratore, secondo l'art. 176 D.Lgs. 81/08. L'obbligo non riguarda le lenti da vista generali.
Con quale frequenza si effettuano le visite per i videoterminalisti?
Ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08: ogni 5 anni per i lavoratori idonei senza prescrizioni; ogni 2 anni per i lavoratori con prescrizioni, limitazioni o di età superiore ai 50 anni. Il medico competente può prevedere cadenze più ravvicinate.
Lo smart working include i lavoratori VDT soggetti a sorveglianza?
Sì, se ricorrono i presupposti dell'art. 173 D.Lgs. 81/08 (uso sistematico per almeno 20 ore settimanali). La modalità di esecuzione della prestazione (in sede o da remoto) non modifica l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 — artt. 41, 173, 176, Allegato XXXIV — Testo Unico sicurezza sul lavoro
  2. D.Lgs. 81/08 — art. 176 c. 3 — Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva a carico del datore quando prescritti dal medico competente
  3. Linee guida SIMLII su VDT e sorveglianza sanitaria
  4. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Protezione dei dati personali

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