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Smart Working

Videoterminali a casa (VDT in smart working)

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Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) si applica anche allo smart worker che utilizza il VDT in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali. Sono dovute informativa, formazione e sorveglianza sanitaria con visita medica e visiotest, secondo la periodicità definita dal medico competente in base all'età e all'esito degli accertamenti.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è il rischio VDT in smart working

L'uso prolungato di videoterminali può causare affaticamento visivo (astenopia), disturbi muscolo-scheletrici da postura statica e stress da carico cognitivo. La modalità di lavoro agile non elimina questi rischi: anzi spesso peggiora l'assetto ergonomico della postazione domestica.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/08, Titolo VII, artt. 172-179 — videoterminali.
  • Allegato XXXIV — requisiti minimi delle attrezzature VDT.
  • L. 81/2017, art. 22 — sicurezza nel lavoro agile.
  • Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021.

Obblighi del datore di lavoro

  • Inserire nell'informativa annuale i rischi del VDT a casa.
  • Garantire la sorveglianza sanitaria per chi è videoterminalista.
  • Fornire indicazioni e, se necessario, attrezzature idonee.
  • Garantire pause/cambi di attività durante l'uso continuativo del VDT.

Sorveglianza sanitaria

  • Visita medica con anamnesi mirata.
  • Visiotest di screening.
  • Periodicità tipica: quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre.

Come 123 Medico Competente supporta lo smart worker

Predisponiamo il protocollo sanitario, organizziamo visite e visiotest e forniamo materiale informativo coerente con il Titolo VII per gli smart worker dell'azienda.

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Domande frequenti

A casa la soglia delle 20 ore settimanali vale lo stesso?
Sì. Il criterio dell'uso sistematico per almeno 20 ore settimanali nette dalle pause si applica indipendentemente dal luogo di lavoro, ai sensi del Titolo VII (artt. 172-179) del D.Lgs. 81/2008.
Il datore deve fornire occhiali specifici per il VDT?
Se la visita del medico competente (art. 176 D.Lgs. 81/2008) evidenzia la necessità di lenti specifiche per il lavoro al VDT non coperte dalla normale correzione visiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire o rimborsare i dispositivi adeguati.
Le pause obbligatorie valgono anche in smart working?
Sì. L'art. 175 del D.Lgs. 81/2008 prevede una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT. L'obbligo si applica indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.
Il lavoratore ha obblighi di cooperazione sulla postazione VDT a casa?
Sì. Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza, a non modificare arbitrariamente la postazione e a segnalare eventuali deficienze al datore di lavoro. Per lo smart worker ciò include l'allestimento della postazione domestica secondo le indicazioni dell'informativa rischi.
Quando può il lavoratore richiedere una visita medica per problemi visivi da VDT?
Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita al medico competente ogni volta che ritiene che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi lavorativi, inclusi i disturbi visivi e muscolo-scheletrici da uso del VDT. L'art. 176 D.Lgs. 81/2008 prevede anche la visita su richiesta per problemi che possano essere riconnessi all'uso del videoterminale.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/08 - Titolo VII (artt. 172-179) e Allegato XXXIV
  2. L. 22 maggio 2017 n. 81
  3. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021
  4. INAIL - Smart Working

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