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Sicurezza sul lavoro

Smart Working e Lavoro Agile

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Il lavoro agile (smart working), disciplinato dalla L. 81/2017 e dal Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021, non sospende gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. Restano dovuti informativa sui rischi, sorveglianza sanitaria quando attivata dalla valutazione dei rischi, tutela INAIL anche in itinere e rispetto del diritto alla disconnessione.

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Preventivi chiari, senza voci nascoste

Approfondimenti smart working

Quadro normativo essenziale

  • L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23 — disciplina del lavoro agile: accordo individuale, informativa rischi, tutela INAIL, disconnessione.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 22 — lavoratori a domicilio e a distanza (requisiti di sicurezza invariati).
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VII, artt. 172-179 — videoterminali (VDT): applicazione anche alla postazione domestica oltre le 20 ore settimanali nette.
  • Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 — indicazioni su formazione, disconnessione, diritto alla privacy e misure di prevenzione.
  • Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 — valutazione del rischio stress applicabile anche al lavoro agile.
  • Circolari e istruzioni operative INAIL in materia di infortuni e tutela assicurativa nel lavoro agile.

Obblighi del datore di lavoro nel lavoro agile

  • Informativa sui rischi (art. 22 L. 81/2017): consegna per iscritto dell'informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione del lavoro agile.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08): garantita al lavoratore agile con le stesse modalità e periodicità previste per i colleghi in sede; visita a richiesta senza oneri a carico del lavoratore.
  • Dotazione di attrezzature (art. 18, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/08): il datore deve assicurare che le attrezzature utilizzate dal lavoratore agile siano conformi ai requisiti del Titolo III D.Lgs. 81/08.
  • Diritto alla disconnessione (art. 19, c. 1 L. 81/2017): l'accordo individuale deve prevedere le fasce di reperibilità e le misure per l'esercizio del diritto alla disconnessione.
  • Parità formativa (Protocollo nazionale 7 dicembre 2021, punto 12): i lavoratori agili devono ricevere la stessa formazione in materia di salute e sicurezza dei colleghi in presenza.

Sorveglianza sanitaria e videoterminali in smart working

  • Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) si applica integralmente alla postazione domestica: schermi, tastiera, illuminazione, postura.
  • L'art. 176 D.Lgs. 81/08 obbliga alla visita oculistica periodica per chi utilizza il VDT in modo sistematico (≥20 ore/settimana con pause).
  • Il medico competente inserisce nel protocollo sanitario la periodicità degli accertamenti per gli smart worker esposti a VDT, stress lavoro-correlato e rischi ergonomici.
  • Le visite mediche possono essere effettuate in modalità telematica per l'anamnesi e il counselling, con esame obiettivo in presenza quando clinicamente indicato.
  • Il lavoratore agile ha diritto a richiedere la visita al medico competente in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08, senza necessità di motivazione.

Tutela INAIL e gestione degli infortuni in smart working

  • L'art. 23, c. 4 L. 81/2017 riconosce la copertura INAIL per gli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa svolta in modalità agile, anche nel luogo scelto dal lavoratore.
  • L'infortunio in itinere è tutelato unicamente per i tragitti motivati da esigenze lavorative, non per spostamenti all'interno del domicilio del lavoratore.
  • Il lavoratore ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro, che provvede alla comunicazione INAIL nei termini di legge (art. 53 D.P.R. 1124/1965).
  • Il datore di lavoro non è esonerato dalla responsabilità per infortuni avvenuti nella postazione domestica se non ha adempiuto all'informativa rischi e alla dotazione delle attrezzature conformi.

Smart working, formazione e benessere: i raccordi

Il lavoro agile non è un ambito isolato: si raccorda con la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08 (che deve includere i rischi specifici della postazione domestica e dell'uso dei VDT da remoto) e con i programmi di benessere aziendale (Workplace Health Promotion), che possono offrire supporto volontario su ergonomia, gestione dello stress, sedentarietà e ritmi sonno-veglia per chi lavora da remoto. La distinzione tra obblighi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) e iniziative volontarie (WHP) resta fondamentale.

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Domande frequenti

Lo smart working modifica gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro?
No. L'art. 22 della L. 81/2017 richiama espressamente l'applicazione del D.Lgs. 81/08: cambia la modalità organizzativa, non la responsabilità in materia di salute e sicurezza. Il datore deve consegnare l'informativa sui rischi generali e specifici prima dell'avvio del lavoro agile.
Lo smart worker deve fare le visite mediche?
Sì, quando la sorveglianza sanitaria è prevista dal protocollo sanitario (ad esempio per uso sistematico del VDT oltre 20 ore settimanali nette, ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08), con la stessa periodicità del lavoro in sede. La visita può essere richiesta in qualsiasi momento dal lavoratore (art. 41, c. 2, lett. c) D.Lgs. 81/08).
Il medico competente visita anche i lavoratori da remoto?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 22 della L. 81/2017, la sorveglianza sanitaria si applica anche ai lavoratori in modalità agile. Le visite possono essere organizzate in studio o, ove previsto dal protocollo sanitario, tramite clinica mobile o telemedicina per gli accertamenti compatibili.
La formazione obbligatoria si applica anche ai lavoratori agili?
Sì. Gli obblighi di formazione ex artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08 si applicano a tutti i lavoratori. Il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021 indica che la formazione deve includere i rischi specifici della postazione domestica (ergonomia, VDT, rischi psicosociali).
È obbligatorio stipulare un accordo individuale per il lavoro agile?
Sì. Ai sensi dell'art. 19 L. 81/2017, il lavoro agile è regolato da un accordo scritto tra datore e lavoratore, che deve indicare: luogo e strumenti di lavoro, fasce di reperibilità, diritto alla disconnessione, misure tecniche e organizzative per la sicurezza.
Gli infortuni in smart working sono coperti da INAIL?
Sì, ai sensi dell'art. 23, c. 4 L. 81/2017 la tutela INAIL si estende agli infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, anche nel luogo scelto dal lavoratore. L'infortunio in itinere è coperto solo per spostamenti motivati da esigenze lavorative.
Le donne lavoratrici in gravidanza possono svolgere lavoro agile?
Sì, il lavoro agile è compatibile con la gravidanza e può essere una misura organizzativa utile per ridurre l'esposizione a rischi fisici (es. spostamenti, posture prolungate). Tuttavia il lavoro agile non sostituisce le tutele obbligatorie previste dal D.Lgs. 151/2001 (divieto mansioni a rischio, anticipo astensione, cambio mansione). Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 151/2001 e art. 28 c. 3 D.Lgs. 81/2008 anche per la lavoratrice in modalità agile.
Il lavoratore agile può richiedere una visita al medico competente su propria iniziativa?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore agile ha il diritto di richiedere una visita al medico competente in qualsiasi momento, senza bisogno di motivarla, quando ritiene che le condizioni di salute siano correlabili ai rischi lavorativi (es. disturbi visivi da VDT, dolori posturali, stress da iperconnessione).

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23 — Disciplina del lavoro agile
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 22, 25, 41 e Titolo VII (artt. 172-179) — Sicurezza nel lavoro agile e videoterminali
  3. Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7 dicembre 2021
  4. Accordo europeo sullo stress sul lavoro, 8 ottobre 2004 — recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008
  5. INAIL — Smart working e tutela del lavoratore

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