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Smart Working

Stress lavoro-correlato nello smart working

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Nello smart working la valutazione dello stress lavoro-correlato, prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08, deve considerare i fattori specifici del lavoro agile: isolamento sociale, iperconnessione, sovrapposizione tra vita lavorativa e privata, gestione autonoma di tempi e carichi. Il riferimento metodologico è l'Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008, e le indicazioni della Commissione consultiva permanente (Circolare Ministero del Lavoro n. 15 del 18 novembre 2010). Il medico competente collabora a indicatori, misure preventive e sorveglianza sanitaria mirata.

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Cos'è il rischio stress lavoro-correlato

È il rischio derivante da uno squilibrio tra richieste lavorative e risorse personali/organizzative del lavoratore. Nel lavoro agile assume connotazioni specifiche legate a tempi, comunicazione e contesto domestico. L'art. 28 c. 1 del D.Lgs. 81/08 ne prevede la valutazione obbligatoria nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al pari di qualsiasi altro rischio lavorativo.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 28 — obbligo di valutazione di tutti i rischi, incluso lo stress lavoro-correlato.
  • Accordo europeo sullo stress sul lavoro, 8 ottobre 2004 (ETUC-UNICE-UEAPME-CEEP), recepito in Italia con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008.
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 18 novembre 2010 — indicazioni metodologiche della Commissione consultiva permanente.
  • L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 19 e 21 — diritto alla disconnessione e accordo individuale.
  • Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7 dicembre 2021 — sezione «Disconnessione e riposo».

Fattori specifici nello smart working

  • Isolamento sociale e relazionale: riduzione delle interazioni informali con colleghi.
  • Iperconnessione e mancato rispetto dei tempi di riposo (violazione del diritto alla disconnessione, art. 19 L. 81/2017).
  • Confusione tra spazi e tempi lavorativi e personali (work-life conflict).
  • Carenza di feedback gerarchico, obiettivi poco definiti, difficoltà di coordinamento remoto.
  • Sovraccarico cognitivo derivante dalla gestione autonoma dell'organizzazione del lavoro.

Ruolo del medico competente

Il medico competente collabora alla valutazione del rischio stress ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 81/08 (che richiama il coinvolgimento del medico nella valutazione dei rischi), definisce eventuali misure di sorveglianza sanitaria mirata e supporta le azioni di miglioramento organizzativo. La valutazione dello stress può essere integrata con iniziative di promozione della salute (WHP) e con il monitoraggio del benessere organizzativo, nel rispetto della distinzione tra attività obbligatorie e volontarie.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Affianchiamo HR e RSPP nella definizione di indicatori, questionari (ispirati a ISO 45003:2021) e azioni preventive, integrando i risultati nel protocollo sanitario aziendale. Proponiamo anche percorsi di formazione specifica sui rischi psicosociali per responsabili e preposti, in linea con l'obbligo di aggiornamento annuale introdotto dalla L. 215/2021.

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Domande frequenti

Lo stress lavoro-correlato va valutato anche per gli smart worker?
Sì, l'obbligo di valutazione dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 riguarda tutti i lavoratori, incluso chi è in modalità agile. La valutazione deve tenere conto dei fattori specifici del lavoro agile (isolamento, iperconnessione, conflitto vita-lavoro).
Quali misure adottare?
Definire fasce di disconnessione (art. 19 L. 81/2017) nell'accordo individuale di lavoro agile, formare i responsabili sui segnali di disagio, monitorare carichi e turni e attivare canali di ascolto e supporto. Il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021 raccomanda la previsione di fasce orarie di non reperibilità.
Il medico competente partecipa alla valutazione?
Sì, collabora alla valutazione ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 81/08 e suggerisce misure preventive e di sorveglianza sanitaria mirata. La Circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2010 indica il coinvolgimento del medico competente come buona prassi nel processo valutativo.
L'accordo individuale di smart working deve menzionare i rischi da stress?
La L. 22 maggio 2017 n. 81, art. 21, richiede che l'accordo individuale disciplini i tempi di riposo e le misure per garantire la disconnessione; l'informativa sui rischi (art. 22) deve indicare anche i rischi psicosociali specifici del lavoro agile, tra cui lo stress da iperconnessione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 28-29 — Valutazione dei rischi e stress lavoro-correlato
  2. Accordo europeo sullo stress sul lavoro, 8 ottobre 2004 (ETUC-UNICE-UEAPME-CEEP), recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008
  3. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 18 novembre 2010 — Indicazioni della Commissione consultiva permanente sulla valutazione dello stress lavoro-correlato
  4. L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 19 e 21-22 — Lavoro agile: disconnessione, accordo individuale e informativa rischi
  5. Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7 dicembre 2021
  6. ISO 45003:2021 — Occupational health and safety management — Psychological health and safety at work
  7. INAIL — Stress lavoro-correlato e Smart Working

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