Visite mediche per apprendisti
Formazione obbligatoria lavoratori
Formazione di preposti e dirigenti
Quadro normativo degli Accordi Stato-Regioni
Obbligo di formazione e sorveglianza sanitaria: il raccordo
Formazione e sorveglianza sanitaria sono obblighi distinti ma complementari. L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone la formazione a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, prima dell'adibizione alla mansione. La sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/08), affidata al medico competente, scatta invece solo per le mansioni espresse a rischio specifico (agenti chimici, biologici, rumore, vibrazioni, VDT, ecc.). Le due attività si coordinano: il medico competente deve conoscere i rischi a cui è esposto il lavoratore — rischi descritti proprio nella formazione specifica — per definire il protocollo sanitario e il giudizio di idoneità. La mancata formazione preventiva alla mansione può costituire aggravante in caso di infortunio o malattia professionale (art. 55 D.Lgs. 81/08).
Formazione e smart working
I lavoratori in modalità agile ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81 devono ricevere formazione sui rischi specifici dell'ambiente domestico (ergonomia, VDT, rischi psicosociali). Il Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 richiama espressamente gli obblighi di formazione del D.Lgs. 81/08: la formazione specifica deve pertanto integrare un modulo dedicato ai rischi del lavoro da postazione domestica.
Disclaimer
Queste informazioni non sostituiscono il parere del medico competente né di un legale. Per la conferma delle durate e dei contenuti minimi si rimanda agli Accordi Stato-Regioni vigenti e alla versione consolidata del D.Lgs. 81/08.