Contesto
La formazione generale è il primo modulo del percorso formativo dei lavoratori e fornisce le basi comuni a qualunque mansione. Si applica anche agli apprendisti, indipendentemente dall’età.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — formazione dei lavoratori
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti
- D.Lgs. 81/2008, art. 36 — informazione
Contenuti minimi (da Accordo Stato-Regioni)
- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo, assistenza
Modalità
La formazione può essere erogata in aula o, nei limiti previsti dagli Accordi Stato-Regioni vigenti, in modalità e-learning. È richiesta verifica di apprendimento e rilascio di attestato.
Durata
La durata minima è definita dagli Accordi Stato-Regioni vigenti. Si rimanda al testo ufficiale per la conferma. Le ore di formazione generale rilevano una sola volta nell’arco della vita lavorativa, in caso di permanenza nello stesso settore o livello di rischio coerente.
Per gli apprendisti
L’apprendista riceve la formazione generale e successivamente quella specifica relativa ai rischi della mansione, prima di essere adibito al lavoro. Per gli apprendisti minori si aggiungono le tutele della L. 977/1967.
Disclaimer
Le durate e i contenuti devono essere verificati nel testo aggiornato degli Accordi Stato-Regioni. Le informazioni sono divulgative.