Contesto
La corretta tenuta del registro formativo è elemento essenziale per dimostrare l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/2008 in caso di vigilanza, infortunio o contenzioso.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37 — informazione e formazione
- Accordi Stato-Regioni 21/12/2011 e successivi
- Indicazioni INAIL e degli organi di vigilanza
Cosa conservare
- Registro presenze con firma di ciascun partecipante per ogni giornata
- Programma del corso e calendario delle lezioni
- Nominativo e firma del docente, indicazione del soggetto formatore
- Verifica di apprendimento (test o prova pratica) e relativi esiti
- Attestato finale rilasciato al partecipante
- Documentazione e-learning: log di tracciamento, tempi di fruizione, test
Per quanto tempo
Non esiste un termine unico fissato in modo esplicito dalla norma: per prudenza si suggerisce di conservare la documentazione per tutta la durata del rapporto di lavoro e, di regola, oltre, in coerenza con i termini di prescrizione applicabili.
Per gli apprendisti
L’azienda conserva, oltre agli attestati, la prova del completamento di formazione generale e specifica prima dell’adibizione alla mansione. Per gli apprendisti minori si raccomanda anche di documentare la coerenza con il giudizio del medico competente.
Disclaimer
Le informazioni sono divulgative. Per gli adempimenti puntuali si rimanda al testo degli Accordi vigenti e alle indicazioni dell’organo di vigilanza territoriale.