Contesto
L’apprendistato dei minori è disciplinato sia dalle norme generali sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008) sia dalla Legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori. La visita precede di norma l’avvio della mansione.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/2008, artt. 41 (sorveglianza sanitaria) e 36-37 (informazione e formazione)
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977 — tutela del lavoro dei minori
- Accordi Stato-Regioni vigenti per la formazione
Quando si fa la visita
- Preventiva, prima dell’adibizione alla mansione
- Periodica, con cadenza definita dal protocollo sanitario in base ai rischi
- Su richiesta del lavoratore o per cambio mansione, quando previsto
Ruolo del medico competente per i minori
Il medico competente valuta l’idoneità tenendo conto dell’età e dello sviluppo fisico del minore, dei rischi della mansione e delle lavorazioni vietate o limitate dalla normativa. Può proporre limitazioni o prescrizioni e collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi.
Modalità
La visita è effettuata dal medico competente nominato dall’azienda, in luogo idoneo, ed è a carico del datore di lavoro. Gli esiti sono comunicati al lavoratore e al datore secondo le regole sulla privacy.
Disclaimer
Le informazioni sono divulgative e non sostituiscono il parere del medico competente o di un legale.