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Apprendisti e Formazione

Visite mediche per apprendisti minori

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L'apprendista minore di 18 anni è soggetto, prima dell'ammissione al lavoro e successivamente con periodicità, a visita medica condotta dal medico competente quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria. Si applicano le tutele della Legge 977/1967 sul lavoro dei minori e del D.Lgs. 81/2008. Il medico verifica l'idoneità in relazione all'età, allo sviluppo e ai rischi della mansione.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto

L'apprendistato dei minori è disciplinato sia dalle norme generali sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/2008) sia dalla Legge 977/1967 sulla tutela del lavoro dei minori. La visita precede di norma l'avvio della mansione.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, artt. 41 (sorveglianza sanitaria) e 36-37 (informazione e formazione)
  • Legge 17 ottobre 1967, n. 977 — tutela del lavoro dei minori
  • Accordi Stato-Regioni vigenti per la formazione

Quando si fa la visita

  • Preventiva, prima dell'adibizione alla mansione
  • Periodica, con cadenza definita dal protocollo sanitario in base ai rischi
  • Su richiesta del lavoratore o per cambio mansione, quando previsto

Ruolo del medico competente per i minori

Il medico competente valuta l'idoneità tenendo conto dell'età e dello sviluppo fisico del minore, dei rischi della mansione e delle lavorazioni vietate o limitate dalla normativa. Può proporre limitazioni o prescrizioni e collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi.

Modalità

La visita è effettuata dal medico competente nominato dall'azienda, in luogo idoneo, ed è a carico del datore di lavoro. Gli esiti sono comunicati al lavoratore e al datore secondo le regole sulla privacy.

Disclaimer

Le informazioni sono divulgative e non sostituiscono il parere del medico competente o di un legale.

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Domande frequenti

La visita serve sempre per un apprendista minore?
È richiesta quando la mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Per i minori sono inoltre previste tutele rafforzate dalla Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
Chi sostiene il costo?
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 81/2008, come per la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori.
Il minore può essere adibito a qualsiasi mansione?
No. La Legge 977/1967 e il D.Lgs. 345/1999 elencano lavorazioni vietate o limitate per i minori. Il medico competente verifica la compatibilità della mansione in relazione all'età e allo sviluppo del minore.
Con quale frequenza il minore deve essere visitato?
La periodicità è stabilita dal protocollo sanitario definito dal medico competente sulla base dei rischi della mansione. Per i minori l'art. 8 della Legge 977/1967 prevede una visita medica almeno annuale, fatta salva la disciplina più specifica del D.Lgs. 81/2008.
Il giudizio di idoneità per un minore può includere prescrizioni?
Sì. Il medico competente può esprimere un giudizio di idoneità con limitazioni (ad esempio orari ridotti, esclusione di determinate attrezzature) o prescrizioni specifiche, in applicazione dell'art. 41 c. 6 del D.Lgs. 81/2008 e delle tutele rafforzate dalla Legge 977/1967.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 36-37 — Informazione e formazione dei lavoratori
  3. Legge 17 ottobre 1967 n. 977 — Tutela del lavoro dei minori
  4. D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345 — Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
  5. INAIL — Sorveglianza sanitaria: schede informative

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