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Apprendisti e Formazione

Visite mediche per apprendisti maggiorenni

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L'apprendista maggiorenne è sottoposto alla stessa sorveglianza sanitaria prevista per gli altri lavoratori dal D.Lgs. 81/2008 quando la mansione comporta rischi che la rendono obbligatoria. Non si applicano le tutele speciali della Legge 977/1967 sui minori. Il medico competente effettua la visita preventiva, periodica, su richiesta o per cambio mansione, esprimendo il giudizio di idoneità.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto

Per l'apprendista maggiorenne il regime della sorveglianza sanitaria coincide con quello ordinario dei lavoratori dipendenti. La differenza rispetto al minore è la non applicabilità delle tutele speciali della L. 977/1967.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, art. 41 — sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37 — informazione e formazione
  • Accordi Stato-Regioni vigenti per la formazione

Tipologie di visita

  • Visita preventiva, prima dell'adibizione alla mansione
  • Visita periodica, secondo il protocollo sanitario
  • Visita su richiesta del lavoratore, se motivata
  • Visita per cambio mansione o al rientro dopo lunga assenza per motivi di salute

Ruolo del medico competente

Il medico competente collabora con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi, definisce il protocollo sanitario e formula il giudizio di idoneità alla mansione (idoneo, idoneo con limitazioni, non idoneo temporaneamente o permanentemente).

Modalità

Le visite sono a carico del datore di lavoro, eseguite dal medico competente nominato dall'azienda. Gli esiti sono comunicati al lavoratore e al datore di lavoro nel rispetto della privacy.

Disclaimer

Le informazioni sono divulgative e non sostituiscono il parere del medico competente o di un legale.

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Domande frequenti

Servono visite diverse rispetto agli altri lavoratori?
No: per l'apprendista maggiorenne si applica la stessa disciplina del D.Lgs. 81/2008, art. 41, in base ai rischi della mansione specifica.
Quando si fa la prima visita?
La visita preventiva va effettuata prima dell'adibizione alla mansione, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. a del D.Lgs. 81/2008.
Se l'apprendista era già stato visitato per un'altra mansione?
Cambiando mansione è prevista la visita per cambio mansione ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e del D.Lgs. 81/2008, con nuova valutazione di idoneità da parte del medico competente.
L'apprendista può rifiutarsi di fare la visita medica?
No. La sorveglianza sanitaria è un obbligo del datore di lavoro (art. 18 c. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008) e un diritto-dovere del lavoratore (art. 20 c. 2 lett. i). Il rifiuto ingiustificato può avere conseguenze sul rapporto di lavoro.
Il giudizio di idoneità è definitivo?
No. Il lavoratore può ricorrere contro il giudizio di idoneità o non idoneità al medico del lavoro competente dell'organo di vigilanza (ASL), ai sensi dell'art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/2008.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 — Sorveglianza sanitaria
  2. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 36-37 — Informazione e formazione dei lavoratori
  3. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 18 e 20 — Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori
  4. D.Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 — Testo unico dell'apprendistato
  5. INAIL — Sorveglianza sanitaria: schede informative

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