Il quadro normativo
La normativa di riferimento si articola su più livelli: la Legge 125/2001 in materia di alcol, l’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e il successivo Accordo del 18 settembre 2008 sulle sostanze stupefacenti, le previsioni del Provvedimento della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007. A tutto questo si aggiungono le competenze generali del medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il sistema è pensato per prevenire infortuni e tutelare terzi.
Quali mansioni sono interessate
Sono soggette ad accertamento le mansioni elencate dalle norme di settore: conduzione di mezzi di trasporto pubblico e privato di persone, mansioni in ambito sanitario con responsabilità diretta sulla sicurezza dei pazienti, lavori in quota oltre determinate soglie, addetti a sostanze pericolose, conduzione di macchinari complessi, presidi antincendio in attività a rischio rilevante. L’elenco è puntuale e non discrezionale.
Visita di assenza di alcol-dipendenza
La visita per la verifica dell’assenza di alcol-dipendenza è effettuata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Comprende anamnesi mirata, esame obiettivo e, ove necessario, accertamenti di laboratorio. L’esito è inserito nel giudizio di idoneità. Il datore di lavoro non riceve dati clinici: ottiene solo l’esito in termini di idoneità.
Accertamento di assenza di uso di stupefacenti
L’accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope si articola in uno screening di primo livello (in genere su matrice urinaria) e, in caso di positività o di necessità di approfondimento, in un accertamento di secondo livello affidato a strutture sanitarie pubbliche. Il datore di lavoro non conosce gli esiti biologici: riceve esclusivamente il giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea.
Riservatezza e trattamento dei dati
Trattandosi di dati particolari, le informazioni sono trattate dal medico competente come titolare autonomo del trattamento. Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito che al datore di lavoro non possono essere comunicati dati di dettaglio, ma solo l’idoneità o la non idoneità. I risultati restano nella cartella sanitaria del lavoratore.
Conseguenze in caso di positività
In caso di positività, il medico competente sospende il lavoratore dalla mansione a rischio e attiva i percorsi previsti, anche di natura riabilitativa, in coordinamento con i servizi sanitari competenti. La sospensione è una misura cautelare a tutela della sicurezza, non una sanzione disciplinare. Il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni compatibili durante il periodo di sospensione.
Pianificazione dei controlli
I controlli si effettuano in fase preventiva (prima dell’adibizione alla mansione), a periodicità definita dalla normativa, in caso di reinserimento dopo episodi rilevanti e quando il medico competente lo ritenga necessario sulla base di elementi obiettivi. I controlli non hanno carattere generalizzato né casuale: sono mirati alle mansioni elencate e regolati da procedure trasparenti.
Formazione e prevenzione
Accanto agli accertamenti, è importante una politica aziendale di prevenzione, con informazione ai lavoratori, percorsi di supporto, codice di condotta condiviso e coordinamento con i servizi territoriali. L’obiettivo non è esclusivamente sanzionare, ma costruire un ambiente di lavoro sicuro che riduca i fattori di rischio comportamentali.