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Apprendisti e Formazione

Formazione specifica sui rischi (art. 37)

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Oltre alla formazione generale, l'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 richiede una formazione specifica sui rischi connessi alle mansioni effettivamente svolte. Contenuti e durata minimi sono definiti dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e variano in funzione del livello di rischio del settore. La formazione è obbligatoria, a carico del datore di lavoro e da completare prima dell'adibizione alla mansione, anche per gli apprendisti.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto

La formazione specifica è il secondo modulo del percorso del lavoratore e affronta i rischi reali del posto di lavoro e della mansione, sulla base del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37 — formazione dei lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti
  • Codici ATECO per la classificazione del livello di rischio del settore

Contenuti

  • Rischi connessi alla mansione e al ciclo produttivo
  • Misure e procedure di prevenzione e protezione
  • DPI da utilizzare e corretto uso
  • Procedure di emergenza, segnaletica, comportamenti sicuri

Durata

La durata minima della formazione specifica è definita dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e dipende dal livello di rischio del settore (basso, medio, alto). Si rimanda al testo ufficiale per la conferma.

Modalità

La formazione specifica è erogata di norma in aula, con possibilità di parti pratiche e affiancamento sul posto di lavoro. L'e-learning per la specifica è ammesso solo nei limiti e per i contenuti previsti dagli Accordi vigenti.

Per gli apprendisti

L'apprendista deve completare la formazione generale e specifica prima dell'adibizione effettiva alla mansione. Per gli apprendisti minori si tiene conto delle lavorazioni vietate o limitate dalla L. 977/1967 e del giudizio del medico competente.

Disclaimer

Le durate e i contenuti devono essere verificati nel testo aggiornato degli Accordi Stato-Regioni. Le informazioni sono divulgative.

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Domande frequenti

Il livello di rischio dipende dal codice ATECO?
Sì: l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR) associa ciascun codice ATECO a un livello di rischio (basso, medio, alto) che determina la durata minima della formazione specifica: 4 ore per il basso, 8 per il medio, 12 per l'alto.
La formazione specifica può essere svolta solo in e-learning?
No. L'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR) consente l'e-learning esclusivamente per la formazione generale (4 ore). La formazione specifica richiede la presenza o modalità blended con verifica pratica, in particolare per i settori a rischio medio e alto.
Chi rilascia l'attestato?
Il soggetto formatore qualificato secondo i requisiti dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR): ente accreditato, organismi paritetici, aziende che rispettano i criteri definiti nell'Accordo stesso.
La formazione specifica va ripetuta se il lavoratore cambia mansione?
Sì. In caso di cambio di mansione che comporta nuovi rischi, è necessaria una nuova formazione specifica ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 81/2008. La formazione generale (4 ore) di norma resta valida come credito formativo permanente.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37 — Formazione dei lavoratori
  2. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221/CSR — Durata e contenuti minimi della formazione specifica
  3. Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, rep. atti n. 101/CSR — Aggiornamento della formazione
  4. INAIL — Materiali tecnici per la formazione sicurezza

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