Contesto
La formazione specifica è il secondo modulo del percorso del lavoratore e affronta i rischi reali del posto di lavoro e della mansione, sulla base del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/2008, art. 37 — formazione dei lavoratori
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e successivi aggiornamenti
- Codici ATECO per la classificazione del livello di rischio del settore
Contenuti
- Rischi connessi alla mansione e al ciclo produttivo
- Misure e procedure di prevenzione e protezione
- DPI da utilizzare e corretto uso
- Procedure di emergenza, segnaletica, comportamenti sicuri
Durata
La durata minima della formazione specifica è definita dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e dipende dal livello di rischio del settore (basso, medio, alto). Si rimanda al testo ufficiale per la conferma.
Modalità
La formazione specifica è erogata di norma in aula, con possibilità di parti pratiche e affiancamento sul posto di lavoro. L’e-learning per la specifica è ammesso solo nei limiti e per i contenuti previsti dagli Accordi vigenti.
Per gli apprendisti
L’apprendista deve completare la formazione generale e specifica prima dell’adibizione effettiva alla mansione. Per gli apprendisti minori si tiene conto delle lavorazioni vietate o limitate dalla L. 977/1967 e del giudizio del medico competente.
Disclaimer
Le durate e i contenuti devono essere verificati nel testo aggiornato degli Accordi Stato-Regioni. Le informazioni sono divulgative.