Contesto
L’Accordo del 21/12/2011 è il primo atto attuativo organico dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e ha unificato a livello nazionale durate e contenuti minimi della formazione obbligatoria.
Cosa disciplina
- Formazione generale e specifica dei lavoratori
- Formazione particolare aggiuntiva dei preposti (8 ore)
- Formazione dei dirigenti (16 ore)
- Aggiornamento periodico
- Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti
- Modalità (aula, e-learning nei limiti previsti)
Livelli di rischio
L’Accordo associa il livello di rischio (basso, medio, alto) ai codici ATECO del settore. La durata della formazione specifica per i lavoratori dipende da questo livello.
Aggiornamento periodico
Per i lavoratori l’aggiornamento è quinquennale; per dirigenti e preposti vale quanto disposto dagli Accordi vigenti.
Applicazione agli apprendisti
L’apprendista, in quanto lavoratore ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è destinatario delle stesse regole. Per gli apprendisti minori si aggiungono le tutele della L. 977/1967 e l’eventuale revisione del giudizio del medico competente.
Disclaimer
L’Accordo è integrato da atti successivi. Si rimanda alla fonte ufficiale per la versione consolidata e gli aggiornamenti. Le informazioni sono divulgative.