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Apprendisti e Formazione

Formazione dirigenti (16 ore)

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Il dirigente, ai sensi dell'art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/2008, deve ricevere una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza, sostitutiva di quella prevista per il lavoratore. L'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 indica una durata minima di 16 ore, articolate in quattro moduli (giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, rischi tecnici, comunicazione e formazione). Sono previsti aggiornamenti periodici.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Contesto

Il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa. La sua formazione è distinta da quella del lavoratore e del preposto.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37 c. 7 — formazione di dirigenti e preposti
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011

Moduli formativi

  • Modulo 1 — Giuridico-normativo
  • Modulo 2 — Gestione e organizzazione della sicurezza
  • Modulo 3 — Individuazione e valutazione dei rischi
  • Modulo 4 — Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Durata

L'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 indica una durata minima complessiva di 16 ore per la formazione del dirigente. Per gli aggiornamenti periodici si rimanda al testo vigente dell'Accordo.

Modalità

La formazione del dirigente può essere svolta anche interamente in e-learning, nei limiti e con i requisiti previsti dagli Accordi Stato-Regioni vigenti. È richiesta verifica di apprendimento e rilascio di attestato.

Disclaimer

Le durate e le modalità devono essere verificate nel testo aggiornato degli Accordi Stato-Regioni. Le informazioni sono divulgative.

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Domande frequenti

La formazione dirigente sostituisce quella di lavoratore?
Sì: l'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (rep. atti n. 221/CSR) prevede che la formazione del dirigente (16 ore) sia sostitutiva di quella prevista per il lavoratore (4 ore generali + specifica), in quanto il percorso dirigenziale comprende già una componente di rischi tecnici.
È obbligatorio l'aggiornamento?
Sì. L'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012 (rep. atti n. 101/CSR) prevede un aggiornamento quinquennale di 6 ore per i dirigenti, erogabile anche per il 50% in e-learning.
Cosa comprende il modulo giuridico-normativo?
Il Modulo 1 dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (4 ore) tratta il sistema istituzionale di tutela della salute e sicurezza, gli obblighi del dirigente ai sensi dell'art. 2 lett. d e artt. 17-19 del D.Lgs. 81/2008, la responsabilità penale e civile e il sistema sanzionatorio.
Quando va completata la formazione del dirigente?
Prima dell'assunzione del ruolo dirigenziale o, se il dirigente è già in carica al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo 21/12/2011, entro i termini transitòri indicati nell'Accordo stesso. Il datore di lavoro è responsabile dell'organizzazione e dei costi (art. 37 c. 12 D.Lgs. 81/2008).

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37 cc. 4 e 7 — Formazione dei dirigenti
  2. Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221/CSR — 16 ore di formazione per i dirigenti
  3. Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2012, rep. atti n. 101/CSR — Aggiornamento quinquennale dirigenti (6 ore)
  4. INAIL — Materiali sulla formazione dirigenziale

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