Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
I tuoi diritti nel percorso sanitario
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto a:
- Essere sottoposto alla sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo sanitario (art. 41 c. 1).
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti sanitari che lo riguardano (art. 41 c. 5).
- Richiedere una visita medica su propria richiesta, quando collegata ai rischi lavorativi (art. 41 c. 2 lett. c).
- Fare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41 c. 9).
Come si svolge la visita medica (art. 41 D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 41 c. 2 del D.Lgs. 81/2008, la visita medica comprende le seguenti tipologie (lett. a–e-ter):
- Visita preventiva (lett. a): prima di adibire il lavoratore alla mansione, per valutare l'idoneità.
- Visita periodica (lett. b): con frequenza stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario, in base ai rischi della mansione.
- Visita su richiesta (lett. c): il lavoratore può chiederla al medico competente quando ritiene che le condizioni di salute siano influenzate dal lavoro.
- Visita in occasione del cambio di mansione (lett. d): per aggiornare il giudizio di idoneità alla nuova attività.
- Visita alla cessazione del rapporto di lavoro (lett. e): nei casi previsti dalla normativa vigente per specifici agenti di rischio (es. cancerogeni, agenti biologici).
- Visita preventiva in fase preassuntiva (lett. e-bis): su richiesta del datore di lavoro, prima dell'assunzione.
- Visita di rientro dopo assenza per malattia (lett. e-ter): precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi.
Ai sensi dell'art. 41 c. 4 D.Lgs. 81/2008, le visite di cui alle lett. a, b, d, e-bis ed e-ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di ipersuscettibilità individuale.
Il giudizio di idoneità
Al termine della visita, il medico competente valuta e formula per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione specifica. Le tipologie previste dall'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/2008 sono:
- Idoneo: il lavoratore può svolgere la mansione senza limitazioni.
- Idoneo con prescrizioni o limitazioni: il medico competente valuta compatibile la mansione con alcune condizioni operative specifiche.
- Inidoneo temporaneo: il lavoratore non è attualmente idoneo, ma il medico competente valuta un recupero nel tempo.
- Inidoneo permanente: il lavoratore non è idoneo alla mansione in modo definitivo.
Il lavoratore ha diritto a ricevere copia del giudizio. Approfondisci il diritto al giudizio di idoneità.
Come fare ricorso (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può ricorrere avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS o Ispettorato del Lavoro, secondo le indicazioni regionali).
- Il ricorso va presentato in forma scritta all'organo di vigilanza territoriale (ASL o ATS di riferimento).
- L'organo di vigilanza dispone, se del caso, una visita medica e si pronuncia sul giudizio.
- Il lavoratore può farsi assistere da un medico di fiducia durante le procedure.
Privacy dei dati sanitari
I dati sanitari raccolti durante la sorveglianza sanitaria sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e godono di tutele rafforzate:
- Il medico competente è tenuto al segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008): al datore di lavoro comunica solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né i dati sanitari.
- La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico competente con garanzia di riservatezza.
- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria è consegnata al lavoratore o conservata secondo le indicazioni del medico competente.
- Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c).
Approfondisci: cosa sa il datore di lavoro sulla tua salute.