Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente o a un legale di fiducia.
Base normativa (art. 25 D.Lgs. 81/08 e GDPR art. 9)
Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto al segreto professionale sui dati sanitari del lavoratore. I dati clinici raccolti nel corso della sorveglianza sanitaria costituiscono "dati particolari" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e godono di tutele rafforzate. Il datore di lavoro non ha titolo per accedere a questi dati.
Cosa riceve il datore di lavoro
- Il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con limitazioni, inidoneo temporaneo, inidoneo permanente).
- Le limitazioni o prescrizioni operative necessarie per organizzare il lavoro (es. limite di peso, esclusione dal notturno).
- Nessun altro dato clinico. Approfondisci: cosa significa idoneo con limitazioni.
Cosa NON riceve il datore di lavoro
- Diagnosi, patologie, referti specialistici.
- Terapie farmacologiche in corso.
- Dettagli clinici o motivi sanitari alla base delle limitazioni.
- Informazioni comunicate dal lavoratore durante la visita (anamnesi, storia clinica).
Dove sono conservati i dati
Nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, gestita dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008, in conformità al GDPR e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008).
Diritti del lavoratore sulla privacy sanitaria (artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/08)
In coerenza con la normativa vigente, il lavoratore ha diritto a:
- Accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis).
- Esercitare i diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione nei limiti di legge) rivolgendosi al medico competente come titolare/responsabile del trattamento.
- Fare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.