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Privacy: cosa sa il datore di lavoro

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Il datore di lavoro non conosce le tue diagnosi né i contenuti clinici della visita: riceve unicamente il giudizio di idoneità alla mansione, con eventuali limitazioni o prescrizioni operative. I dati sanitari sono coperti da segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008) e conservati dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio. Anche colleghi e responsabili non hanno diritto di conoscere le informazioni cliniche.

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Avviso importante

Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente o a un legale di fiducia.

Base normativa (art. 25 D.Lgs. 81/08 e GDPR art. 9)

Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto al segreto professionale sui dati sanitari del lavoratore. I dati clinici raccolti nel corso della sorveglianza sanitaria costituiscono "dati particolari" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e godono di tutele rafforzate. Il datore di lavoro non ha titolo per accedere a questi dati.

Cosa riceve il datore di lavoro

  • Il giudizio di idoneità alla mansione specifica (idoneo, idoneo con limitazioni, inidoneo temporaneo, inidoneo permanente).
  • Le limitazioni o prescrizioni operative necessarie per organizzare il lavoro (es. limite di peso, esclusione dal notturno).
  • Nessun altro dato clinico. Approfondisci: cosa significa idoneo con limitazioni.

Cosa NON riceve il datore di lavoro

  • Diagnosi, patologie, referti specialistici.
  • Terapie farmacologiche in corso.
  • Dettagli clinici o motivi sanitari alla base delle limitazioni.
  • Informazioni comunicate dal lavoratore durante la visita (anamnesi, storia clinica).

Dove sono conservati i dati

Nella cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, gestita dal medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008, in conformità al GDPR e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008).

Diritti del lavoratore sulla privacy sanitaria (artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/08)

In coerenza con la normativa vigente, il lavoratore ha diritto a:

  • Accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008).
  • Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
  • Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis).
  • Esercitare i diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione nei limiti di legge) rivolgendosi al medico competente come titolare/responsabile del trattamento.
  • Fare ricorso avverso il giudizio di idoneità entro 30 giorni (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.

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Domande frequenti

Il responsabile diretto può sapere perché ho delle limitazioni?
No. Il datore di lavoro (e i suoi delegati) possono conoscere solo le limitazioni operative utili a organizzare il lavoro, non i motivi clinici. Il medico competente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008.
Posso vedere la mia cartella sanitaria?
Sì. Hai diritto di accedere alla tua cartella sanitaria e di rischio e di riceverne copia, richiedendola al medico competente ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro può chiedere al medico ulteriori informazioni sulla mia salute?
No. Qualsiasi informazione clinica aggiuntiva è vietata ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 9 GDPR. Il medico competente può comunicare al datore di lavoro solo il giudizio di idoneità e le eventuali limitazioni operative.
La mia diagnosi può essere rivelata ai colleghi?
No. I dati sanitari del lavoratore sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR e sono soggetti a segreto professionale (art. 25 D.Lgs. 81/2008). Né il datore di lavoro né il medico competente possono rivelarli a terzi, inclusi i colleghi.
Se cambio azienda, il nuovo datore conosce la mia storia sanitaria?
La cartella sanitaria e di rischio segue il lavoratore alla fine del rapporto di lavoro: viene consegnata al lavoratore o, su sua richiesta, al nuovo medico competente. Il nuovo datore di lavoro non ha accesso diretto ai dati clinici, solo al giudizio di idoneità corrente.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 25 c. 1 lett. c -- segreto professionale del medico competente — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  2. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 9 -- dati particolari sulla salute — GUCE L 119 del 04-05-2016
  3. Garante per la protezione dei dati personali

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