Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
Quadro normativo: art. 41 D.Lgs. 81/08
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende le seguenti tipologie di visita:
- Preventiva (art. 41 c. 2 lett. a): prima dell'adibizione alla mansione.
- Periodica (art. 41 c. 2 lett. b): con cadenza stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario.
- Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. c): quando la salute è potenzialmente influenzata dai rischi lavorativi.
- In occasione del cambio di mansione (art. 41 c. 2 lett. d).
- Di rientro dopo assenza per malattia (art. 41 c. 2 lett. e-ter): dopo almeno 60 giorni continuativi di assenza.
Passaggi tipici della visita
- Identificazione e raccolta dell'anamnesi lavorativa e sanitaria (storia professionale, esposizioni a rischi).
- Visita clinica orientata alla mansione svolta.
- Accertamenti integrativi previsti dal protocollo sanitario (visus, audiometria, spirometria, esami ematochimici, secondo i rischi).
- Comunicazione al lavoratore del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Consegna di copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/2008).
Cosa portare alla visita
Documento d'identità, eventuali referti recenti utili alla valutazione (esami del sangue, visite specialistiche correlate alla mansione), occhiali o ausili che usi abitualmente. L'azienda di solito ti convoca con un preavviso scritto.
Riservatezza e tutela dei dati sanitari
Il contenuto clinico della visita è coperto da segreto professionale ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c del D.Lgs. 81/2008. Al datore di lavoro viene comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità, non la diagnosi né altri dati sanitari. I dati raccolti durante la sorveglianza sanitaria sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e godono di protezione rafforzata. Approfondisci: cosa sa il datore di lavoro.
I tuoi diritti durante la visita
Ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto a:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
- Presentare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territoriale (art. 41 c. 9).
- Richiedere una visita su propria iniziativa, quando le condizioni di salute siano correlabili ai rischi lavorativi (art. 41 c. 2 lett. c).