Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
Chi è e che ruolo ha
Ai sensi degli artt. 2 e 38 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente è un medico in possesso di una specializzazione riconosciuta in medicina del lavoro o titoli equipollenti. È nominato dal datore di lavoro e collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi e nell'adozione delle misure di prevenzione.
I tuoi diritti nel percorso sanitario
Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, in qualità di lavoratore hai diritto a:
- Essere sottoposto alle visite previste dal protocollo sanitario aziendale, senza oneri a tuo carico.
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che ti riguardano.
- Richiedere una visita su tua richiesta se la ritieni connessa ai rischi lavorativi (art. 41 c. 2 lett. c).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territoriale (art. 41 c. 9).
Come si svolge la visita medica (art. 41 D.Lgs. 81/08)
Il medico competente effettua diverse tipologie di visita ai sensi dell'art. 41 c. 2:
- Preventiva: prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
- Periodica: con frequenza stabilita nel protocollo sanitario in base ai rischi specifici.
- Su richiesta del lavoratore: quando le condizioni di salute sono potenzialmente collegate al lavoro.
- In occasione del cambio di mansione: per aggiornare il giudizio alla nuova attività.
- Di rientro dopo malattia: dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi (art. 41 c. 2 lett. e-ter).
Il giudizio di idoneità
Al termine della visita, il medico competente valuta e formula per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6). Le tipologie previste sono: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, inidoneo temporaneo, inidoneo permanente.
Il lavoratore e il datore di lavoro ricevono entrambi copia del giudizio. Approfondisci il diritto al giudizio di idoneità.
Come fare ricorso (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08)
Se non sei d'accordo con il giudizio espresso, ai sensi dell'art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/2008 puoi presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). Guida al ricorso.
Privacy dei dati sanitari
Il medico competente è tenuto al segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008): al datore di lavoro comunica solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né altri dati sanitari personali. I tuoi dati sanitari sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR e godono di tutele rafforzate. Approfondisci: cosa sa il datore di lavoro.
Cosa NON è il medico competente
Non sostituisce il tuo medico di famiglia, non prescrive terapie per condizioni generali di salute e non diagnostica malattie non correlate alla mansione. Si occupa esclusivamente della relazione tra la tua salute e la mansione svolta.