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Cos'è il medico competente

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Il medico competente è un medico specializzato in medicina del lavoro che viene nominato dall'azienda per tutelare la salute dei lavoratori esposti a rischi sul lavoro. Esegue le visite previste dal protocollo sanitario, esprime un giudizio di idoneità alla mansione e collabora con il datore di lavoro e l'RSPP nella prevenzione. Non è il tuo medico curante: si occupa del rapporto tra salute e mansione lavorativa.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Avviso importante

Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.

Chi è e che ruolo ha

Ai sensi degli artt. 2 e 38 del D.Lgs. 81/2008, il medico competente è un medico in possesso di una specializzazione riconosciuta in medicina del lavoro o titoli equipollenti. È nominato dal datore di lavoro e collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella valutazione dei rischi e nell'adozione delle misure di prevenzione.

I tuoi diritti nel percorso sanitario

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, in qualità di lavoratore hai diritto a:

  • Essere sottoposto alle visite previste dal protocollo sanitario aziendale, senza oneri a tuo carico.
  • Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
  • Conoscere i risultati degli accertamenti che ti riguardano.
  • Richiedere una visita su tua richiesta se la ritieni connessa ai rischi lavorativi (art. 41 c. 2 lett. c).
  • Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza territoriale (art. 41 c. 9).

Come si svolge la visita medica (art. 41 D.Lgs. 81/08)

Il medico competente effettua diverse tipologie di visita ai sensi dell'art. 41 c. 2:

  • Preventiva: prima che il lavoratore sia adibito alla mansione.
  • Periodica: con frequenza stabilita nel protocollo sanitario in base ai rischi specifici.
  • Su richiesta del lavoratore: quando le condizioni di salute sono potenzialmente collegate al lavoro.
  • In occasione del cambio di mansione: per aggiornare il giudizio alla nuova attività.
  • Di rientro dopo malattia: dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi (art. 41 c. 2 lett. e-ter).

Il giudizio di idoneità

Al termine della visita, il medico competente valuta e formula per iscritto un giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6). Le tipologie previste sono: idoneo, idoneo con prescrizioni o limitazioni, inidoneo temporaneo, inidoneo permanente.

Il lavoratore e il datore di lavoro ricevono entrambi copia del giudizio. Approfondisci il diritto al giudizio di idoneità.

Come fare ricorso (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/08)

Se non sei d'accordo con il giudizio espresso, ai sensi dell'art. 41 c. 9 del D.Lgs. 81/2008 puoi presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS). Guida al ricorso.

Privacy dei dati sanitari

Il medico competente è tenuto al segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008): al datore di lavoro comunica solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né altri dati sanitari personali. I tuoi dati sanitari sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR e godono di tutele rafforzate. Approfondisci: cosa sa il datore di lavoro.

Cosa NON è il medico competente

Non sostituisce il tuo medico di famiglia, non prescrive terapie per condizioni generali di salute e non diagnostica malattie non correlate alla mansione. Si occupa esclusivamente della relazione tra la tua salute e la mansione svolta.

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Domande frequenti

Lo scelgo io il medico competente?
No, è nominato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18 c. 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008. Puoi però confrontarti con lui durante le visite e chiedere chiarimenti sul giudizio di idoneità.
Devo pagarlo io?
No, il costo della sorveglianza sanitaria è interamente a carico del datore di lavoro (art. 18 c. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008).
Il medico competente è tenuto al segreto professionale?
Sì. L'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008 impone al medico competente di mantenere il segreto professionale e di comunicare al datore di lavoro solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi né altri dati sanitari personali.
Posso fare ricorso se non sono d'accordo con il giudizio?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/2008, puoi presentare ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS).
Il medico competente può accedere alla mia cartella clinica personale?
Il medico competente gestisce la cartella sanitaria e di rischio relativa all'esposizione lavorativa. Non ha accesso automatico alla tua documentazione sanitaria personale, salvo che tu non la fornisca volontariamente per agevolare la valutazione.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni (medico competente) — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 25 — Obblighi del medico competente — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  3. D.Lgs. 81/2008, art. 38 — Titoli e requisiti del medico competente — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  4. D.Lgs. 81/2008, art. 41 — Sorveglianza sanitaria e visita medica — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  5. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 9 — Trattamento di categorie particolari di dati personali

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