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Salute Mentale sul Lavoro

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In parole semplici: la salute mentale sul lavoro è tutelata dalla legge. L'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare lo stress lavoro-correlato; l'Accordo Europeo dell'8/10/2004 e lo standard ISO 45003:2021 indicano come gestire i rischi psicosociali. Qui trovi spiegazioni divulgative per orientarti, non consulenze individuali.

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Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico, psicologico né quello legale. Per situazioni personali contatta il medico competente, il medico curante, uno psicologo iscritto all'Albo o un legale di fiducia.

Argomenti dell'hub

Quadro normativo essenziale

  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato (SLC) per tutti i datori di lavoro.
  • D.Lgs. 81/08, art. 20 — diritti e obblighi del lavoratore: può richiedere una visita su propria iniziativa quando ritiene che il lavoro influenzi la propria salute, inclusi i rischi psicosociali (art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008).
  • Direttiva 89/391/CEE — protezione della salute dei lavoratori inclusa la dimensione psicosociale.
  • Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004 — definisce lo SLC e i principi di prevenzione, recepito in Italia.
  • Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010 — indicazioni nazionali per la valutazione dello stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08.
  • Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 — aggiorna la formazione dei lavoratori e rafforza l'integrazione della valutazione dei rischi psicosociali nei programmi formativi aziendali.
  • ISO 45003:2021 — standard internazionale per la gestione dei rischi psicosociali nei sistemi di gestione SSL.
  • Metodologia INAIL per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

Cosa fa il medico competente per la salute mentale

Il medico competente, in coerenza con l'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e con la metodologia INAIL per la valutazione dello stress lavoro-correlato, svolge le seguenti funzioni nell\'ambito della salute mentale:

  • Collabora alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato con il datore di lavoro e l'RSPP, ai sensi dell\'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008, dell\'Accordo Europeo dell\'8 ottobre 2004 e dell\'Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010.
  • Effettua la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi psicosociali significativi (es. lavoro notturno, turnisti, lavoratori in condizioni di isolamento).
  • Esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica, valutando anche le condizioni di salute psicologica in relazione alla mansione, senza effettuare diagnosi psichiatriche.
  • Propone al datore di lavoro misure organizzative e di prevenzione collettiva, ove ravvisi indicatori di disagio psicosociale.
  • Collabora con lo psicologo del lavoro o con i servizi di supporto psicologico aziendale, ove attivati.

Accordo Interconfederale 9 giugno 2008 e Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010

In Italia, l'Accordo Europeo sullo stress dell'8 ottobre 2004 (CES/UNICE/UEAPME/CEEP) è stato recepito dalle parti sociali con l'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, che lo rende applicabile a tutte le imprese aderenti alle associazioni firmatarie. I punti chiave sono:

  • Definizione condivisa di stress lavoro-correlato: condizione che può essere accompagnata da disturbi fisici, psicologici o sociali derivanti dal fatto che le persone non si sentono in grado di rispondere alle richieste o aspettative del lavoro.
  • Obbligo del datore di lavoro di esaminare i fattori di stress quando identificato un problema (organizzazione, condizioni di lavoro, comunicazione, fattori soggettivi).
  • Misure di prevenzione collettive e individuali da concordare con i rappresentanti dei lavoratori.

L'Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 2010 ha successivamente fornito la metodologia operativa per l'adempimento dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08, distinguendo una valutazione preliminare (eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro) e, se necessario, una valutazione approfondita con strumenti soggettivi validati.

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Domande frequenti

La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria?
Sì, ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, inclusi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8/10/2004 e le indicazioni dell'Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010.
Il medico competente fa diagnosi di disturbi mentali?
No. Il medico competente esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008. Per diagnosi e percorsi di cura sono competenti gli specialisti del SSN o privati.
ISO 45003 è obbligatoria?
No, ISO 45003:2021 è uno standard volontario. Può essere adottato come riferimento di buona prassi nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza (SGSL).
Anche le piccole imprese devono valutare lo stress lavoro-correlato?
Sì. L'obbligo ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i datori di lavoro. L'Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010 ha fornito indicazioni metodologiche applicabili anche alle PMI.
Qual è il ruolo del medico competente nella valutazione del rischio psicosociale?
In coerenza con l'art. 25 D.Lgs. 81/2008 e con la metodologia INAIL, il medico competente collabora alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e propone misure organizzative di prevenzione collettiva.
Il lavoratore ha diritto a una visita medica se ritiene che il lavoro influisca sulla sua salute mentale?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può richiedere al medico competente una visita su propria iniziativa quando ritiene che le condizioni di salute siano correlabili ai rischi lavorativi, inclusi i rischi psicosociali.
Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 2021?
L'Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 2021 aggiorna le indicazioni per la formazione dei lavoratori e rafforza l'integrazione della valutazione dei rischi psicosociali, incluso lo stress lavoro-correlato, nei programmi formativi aziendali.
Quali categorie di rischi psicosociali identifica ISO 45003:2021?
ISO 45003:2021 identifica pericoli psicosociali in cinque aree principali: contenuto del lavoro (carichi, complessità, varietà), organizzazione del lavoro (orari, turni, autonomia), relazioni nel lavoro (stile di leadership, conflitti, molestie), ruolo (chiarezza, conflitto di ruolo) e fattori di contesto organizzativo (comunicazione, partecipazione, gestione del cambiamento). Queste aree si raccordano con la metodologia INAIL per la valutazione dello stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 1-bis — Valutazione del rischio stress lavoro-correlato
  2. Direttiva 89/391/CEE — Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
  3. Accordo Europeo sullo stress sul lavoro — 8 ottobre 2004 — CES/UNICE/UEAPME/CEEP
  4. Accordo Interconfederale — 9 giugno 2008 — Recepimento in Italia dell'Accordo Europeo sullo stress 8 ottobre 2004 — applicabile a tutte le imprese aderenti alle associazioni firmatarie
  5. Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010 — Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  6. Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 — Formazione dei lavoratori e integrazione valutazione rischi psicosociali
  7. INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato
  8. ISO 45003:2021 — Occupational health and safety — Psychological health and safety at work — ISO

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