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Salute mentale

Molestie sul luogo di lavoro: prevenzione

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Le molestie sul luogo di lavoro sono comportamenti indesiderati che ledono la dignità della persona. Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare integrità fisica e personalità morale (art. 2087 c.c.) e di valutare i rischi psicosociali (art. 28 D.Lgs. 81/08). L'Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26/04/2007 fornisce il quadro di riferimento per le procedure aziendali.

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Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Avviso importante

Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.

Contesto

Le molestie possono assumere forme verbali, fisiche o digitali. La prevenzione è affidata a procedure interne, formazione e canali di segnalazione tutelati.

Riferimenti normativi

  • Art. 2087 codice civile — obbligo generale del datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — valutazione obbligatoria dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali per tutti i datori di lavoro.
  • D.Lgs. 198/2006, art. 26 (Codice Pari Opportunità) — divieto di molestie e molestie sessuali nei luoghi di lavoro; responsabilità del datore di lavoro per i comportamenti non prevenuti o non sanzionati.
  • D.Lgs. 216/2003 — parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; vieta molestie basate su religione, disabilità, età o orientamento sessuale e impone obblighi di prevenzione.
  • Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro — 26 aprile 2007 — quadro di riferimento per le procedure aziendali di prevenzione e gestione.
  • ISO 45003:2021 — gestione dei rischi psicosociali nel sistema di gestione SSL.

Misure di prevenzione

  • Politica aziendale chiara e comunicata.
  • Procedure di segnalazione riservate e non discriminatorie.
  • Formazione a tutti i livelli, in particolare ai preposti.
  • Coordinamento con consigliera/e di fiducia ove previste.

Ruolo del medico competente

Il medico competente partecipa alla valutazione dei rischi psicosociali e mantiene la riservatezza sulle informazioni sanitarie acquisite, senza svolgere indagini su condotte individuali.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Supportiamo l'azienda nell'integrazione tra sorveglianza sanitaria e piano di prevenzione dei rischi psicosociali.

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Domande frequenti

Le aziende devono avere una policy anti-molestie?
È fortemente raccomandato. L'Accordo Europeo 2007 e numerosi CCNL prevedono la definizione di procedure interne, codici di condotta e canali di segnalazione. L'Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 rafforza l'integrazione di questi temi nella formazione aziendale.
Il medico competente raccoglie le denunce di molestia?
No. La gestione delle segnalazioni spetta agli organi aziendali competenti, secondo le procedure interne, eventualmente con la consigliera di fiducia. Il medico competente non svolge indagini su condotte individuali, ma può rilevare conseguenze sanitarie in sorveglianza sanitaria.
Le molestie sessuali hanno una tutela normativa specifica?
Sì. L'art. 26 del D.Lgs. 198/2006 (Codice Pari Opportunità) vieta le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e prevede la responsabilità del datore di lavoro per i comportamenti non prevenuti o non sanzionati.
Il lavoratore vittima di molestie può richiedere una visita al medico competente?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita al medico competente quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi lavorativi, incluse le conseguenze di situazioni di molestia o disagio relazionale.
Le molestie devono essere valutate nel DVR?
Sì. Le molestie rientrano tra i rischi psicosociali che il datore di lavoro è obbligato a valutare ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008, in coerenza con l'Accordo Europeo del 26 aprile 2007 e le linee guida ISO 45003:2021.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. INAIL -- Metodologia stress lavoro-correlato — INAIL
  2. Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro -- 26 aprile 2007 — CES/BusinessEurope/UEAPME/CEEP
  3. ISO 45003:2021 — ISO
  4. D.Lgs. 198/2006, art. 26 -- molestie sessuali nei luoghi di lavoro — GU Serie Generale n. 125 del 31-05-2006

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