Disclaimer
Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.
Differenze concettuali
- Mobbing: condotta intenzionale, ripetuta e sistematica verso una persona; valutazione caso per caso in sede giudiziaria.
- Stress lavoro-correlato: rischio organizzativo che riguarda gruppi omogenei di lavoratori; obbligo di valutazione ex art. 28 c. 1-bis.
- Le due categorie possono coesistere ma richiedono risposte aziendali diverse.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis -- valutazione dello stress lavoro-correlato.
- Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004.
- Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26 aprile 2007.
- ISO 45003:2021.
Prevenzione organizzativa
- Codici di condotta interni e procedure di segnalazione tutelate.
- Formazione di responsabili e preposti.
- Canali di ascolto neutrali e riservati.
Ruolo del medico competente
Il medico competente partecipa alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e, in sorveglianza sanitaria, può intercettare elementi utili al piano di prevenzione, senza esprimere valutazioni giuridiche su condotte individuali.
Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro (26 aprile 2007)
L'Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26 aprile 2007 (CES/BusinessEurope/UEAPME/CEEP) integra il quadro dell'Accordo Europeo sullo stress dell'8 ottobre 2004 affrontando specificamente le condotte sistemiche. I principi chiave applicabili all'analisi del mobbing sono:
- Tolleranza zero verso molestie e violenza sul luogo di lavoro, con obbligo di procedure interne chiare.
- Riservatezza del lavoratore che segnala condotte avverse: la segnalazione non deve comportare ritorsioni.
- Obbligo del datore di lavoro di esaminare le segnalazioni e adottare misure correttive tempestive.
- Formazione di responsabili e preposti alla gestione dei conflitti relazionali.
Come 123 Medico Competente supporta l'azienda
Supportiamo l'azienda nel coordinamento tra medico competente, RSPP e funzione HR per la corretta impostazione della valutazione del rischio e la definizione di procedure interne coerenti con l'Accordo Europeo del 26 aprile 2007.