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Salute mentale

Mobbing vs stress lavoro-correlato

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Mobbing e stress lavoro-correlato sono fenomeni distinti. Il mobbing è una condotta vessatoria sistematica, oggetto di valutazione giurisprudenziale caso per caso. Lo stress lavoro-correlato è un rischio organizzativo che il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08, secondo l'Accordo Europeo dell'8/10/2004 e la metodologia INAIL.

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Disclaimer

Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.

Differenze concettuali

  • Mobbing: condotta intenzionale, ripetuta e sistematica verso una persona; valutazione caso per caso in sede giudiziaria.
  • Stress lavoro-correlato: rischio organizzativo che riguarda gruppi omogenei di lavoratori; obbligo di valutazione ex art. 28 c. 1-bis.
  • Le due categorie possono coesistere ma richiedono risposte aziendali diverse.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis -- valutazione dello stress lavoro-correlato.
  • Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004.
  • Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26 aprile 2007.
  • ISO 45003:2021.

Prevenzione organizzativa

  • Codici di condotta interni e procedure di segnalazione tutelate.
  • Formazione di responsabili e preposti.
  • Canali di ascolto neutrali e riservati.

Ruolo del medico competente

Il medico competente partecipa alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato e, in sorveglianza sanitaria, può intercettare elementi utili al piano di prevenzione, senza esprimere valutazioni giuridiche su condotte individuali.

Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro (26 aprile 2007)

L'Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26 aprile 2007 (CES/BusinessEurope/UEAPME/CEEP) integra il quadro dell'Accordo Europeo sullo stress dell'8 ottobre 2004 affrontando specificamente le condotte sistemiche. I principi chiave applicabili all'analisi del mobbing sono:

  • Tolleranza zero verso molestie e violenza sul luogo di lavoro, con obbligo di procedure interne chiare.
  • Riservatezza del lavoratore che segnala condotte avverse: la segnalazione non deve comportare ritorsioni.
  • Obbligo del datore di lavoro di esaminare le segnalazioni e adottare misure correttive tempestive.
  • Formazione di responsabili e preposti alla gestione dei conflitti relazionali.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Supportiamo l'azienda nel coordinamento tra medico competente, RSPP e funzione HR per la corretta impostazione della valutazione del rischio e la definizione di procedure interne coerenti con l'Accordo Europeo del 26 aprile 2007.

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Domande frequenti

Il datore di lavoro deve "valutare il mobbing"?
L'obbligo normativo riguarda la valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08). Specifiche condotte vessatorie individuali sono oggetto di accertamento giudiziario e di procedure interne aziendali, non di valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/08.
Esiste un test per riconoscere il mobbing?
No. L'accertamento del mobbing è di competenza dell'autorità giudiziaria sulla base di elementi probatori e valutazioni medico-legali. A livello aziendale, si possono monitorare indicatori aggregati di disagio organizzativo (assenteismo, turnover, segnalazioni) senza esprimere diagnosi individuali.
L'Accordo Europeo 2007 si applica al mobbing?
L'Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro del 26 aprile 2007 fornisce un quadro di riferimento per condotte sistematiche e dà indicazioni su prevenzione e gestione, applicabili anche a comportamenti assimilabili al mobbing. Non costituisce però una definizione giuridicamente vincolante di mobbing.
Un lavoratore che subisce condotte mobbizzanti può richiedere la visita al medico competente?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita al medico competente quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi lavorativi, incluse le conseguenze di condotte relazionali avverse.
Lo stress lavoro-correlato può derivare da condotte di mobbing?
Sì. Le due categorie possono coesistere: una situazione di mobbing può generare stress lavoro-correlato, ma il rischio stress va valutato a livello di gruppo omogeneo (art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08), mentre il mobbing riguarda condotte individuali. La valutazione organizzativa e quella giudiziaria seguono percorsi separati.
Il RLS può intervenire in caso di segnalazioni di mobbing?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS, artt. 47-50 D.Lgs. 81/08) può segnalare al datore di lavoro e al medico competente situazioni di rischio psicosociale, incluse criticità relazionali, e richiedere l'adozione di misure preventive. Non è competente a giudicare condotte individuali.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. INAIL -- Metodologia stress lavoro-correlato — INAIL
  2. Accordo Europeo sullo stress sul lavoro -- 8 ottobre 2004 — CES/UNICE/UEAPME/CEEP
  3. ISO 45003:2021 — ISO
  4. Accordo Europeo su molestie e violenza sul lavoro -- 26 aprile 2007 — CES/BusinessEurope/UEAPME/CEEP

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