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Salute mentale

Stress lavoro-correlato: valutazione aziendale

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La valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8/10/2004. La metodologia INAIL prevede una fase preliminare con indicatori oggettivi (assenze, infortuni, turnover) e, se necessario, una fase di approfondimento soggettiva. L'esito orienta le misure organizzative.

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Disclaimer

Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.

Contesto

Lo stress lavoro-correlato è una delle dimensioni dei rischi psicosociali. È un rischio organizzativo, non una diagnosi individuale: l'azienda valuta come l\'organizzazione del lavoro può favorire condizioni di stress nei gruppi omogenei di lavoratori.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro.
  • D.Lgs. 81/08, art. 20 — diritto-obbligo del lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza; base per richiedere la visita su richiesta quando ritiene che il lavoro comprometta la propria salute.
  • D.Lgs. 81/08, art. 41 c. 2 lett. b — visita medica su richiesta del lavoratore correlata ai rischi professionali, inclusi quelli psicosociali.
  • Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004 (recepito dalle parti sociali europee: UNICE/UEAPME, CEEP e CES) — definisce lo stress lavoro-correlato come rischio da valutare nell'ambito della valutazione generale dei rischi ai sensi dell'art. 28 c. 1 D.Lgs. 81/08.
  • Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente (18 novembre 2010) e metodologia INAIL.
  • ISO 45003:2021 — standard internazionale per la gestione dei rischi psicosociali.

Fasi della valutazione (metodologia INAIL)

  • Fase preliminare: analisi di indicatori oggettivi (infortuni, assenze, turnover, sanzioni, segnalazioni).
  • Coinvolgimento di RLS/RLST, RSPP e medico competente.
  • Eventuale fase di approfondimento con strumenti soggettivi (questionari ai gruppi omogenei).
  • Definizione del piano di misure correttive e monitoraggio.

Misure di prevenzione organizzative

  • Revisione carichi di lavoro, ritmi e turnistica.
  • Chiarezza di ruoli, obiettivi e processi decisionali.
  • Formazione di preposti e responsabili sulla gestione delle persone.
  • Canali di ascolto interni e procedure non discriminatorie.

Ruolo del medico competente

Il medico competente collabora alla valutazione del rischio (art. 25 D.Lgs. 81/08), fornisce indicazioni sulle misure di tutela e, in sede di sorveglianza sanitaria, raccoglie elementi utili a orientare il piano di prevenzione, senza esprimere diagnosi psicologiche. Approfondisci il ruolo del medico competente nella salute mentale.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Affianchiamo l'azienda nel raccordo tra medico competente, RSPP e datore di lavoro per impostare la valutazione preliminare e l'eventuale fase di approfondimento, definendo un protocollo coerente con le indicazioni INAIL.

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Domande frequenti

Devo valutare lo stress anche se ho pochi dipendenti?
Sì. L'obbligo si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale, ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/08. La Commissione Consultiva Permanente del 18 novembre 2010 ha fornito indicazioni applicabili anche alle PMI.
Ogni quanto va aggiornata la valutazione dello stress lavoro-correlato?
Va riesaminata in occasione di modifiche significative dell'organizzazione del lavoro (nuove tecnologie, ristrutturazioni, cambi di turni), di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria del medico competente evidenzi la necessità.
I questionari ai lavoratori sono obbligatori?
No. La fase soggettiva con questionari validati (es. Job Content Questionnaire, ERI) è prevista solo se la fase preliminare degli indicatori sentinella evidenzia condizioni che richiedono approfondimento ai sensi della metodologia INAIL.
Il RLS deve essere coinvolto nella valutazione?
Sì. L'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008 prevede il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, sia nella fase preliminare che nell'eventuale approfondimento.
L'Accordo Stato-Regioni del 2021 cambia qualcosa per lo stress lavoro-correlato?
L'Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 2021 aggiorna le indicazioni per la formazione dei lavoratori e rafforza l'integrazione della valutazione dei rischi psicosociali, incluso lo stress lavoro-correlato, nei programmi formativi aziendali.
Un lavoratore può chiedere una visita al medico competente per stress?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita medica quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi lavorativi, inclusi i rischi psicosociali come lo stress lavoro-correlato.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 1-bis — Valutazione del rischio stress lavoro-correlato — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  2. INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato — INAIL
  3. Accordo Europeo sullo stress sul lavoro — 8 ottobre 2004 — CES/UNICE/UEAPME/CEEP
  4. Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 — Formazione dei lavoratori e integrazione valutazione rischi psicosociali
  5. ISO 45003:2021 — Occupational health and safety — Psychological health and safety at work — ISO
  6. Commissione Consultiva Permanente — Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato (18 novembre 2010)

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