Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
Base normativa (art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere al medico competente una visita medica quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano influenzate dai rischi lavorativi. È una facoltà, non un obbligo, e non sostituisce la sorveglianza sanitaria programmata. La visita è a carico del datore di lavoro.
Quando ha senso chiederla
- Comparsa di disturbi che ritieni legati alla mansione o all'ambiente di lavoro.
- Cambiamento significativo del tuo stato di salute (es. dopo un infortunio, una malattia, un intervento).
- Dubbi sull'idoneità a continuare la mansione nelle stesse condizioni.
- Percezione di un aumento del rischio lavorativo (stress lavoro-correlato, esposizione a nuovi agenti).
Come si richiede
- Prepara una comunicazione scritta all'azienda (o direttamente al medico competente, se indicato dalla procedura aziendale).
- Indica i disturbi o le condizioni di salute che ritieni correlati ai rischi lavorativi.
- Conserva copia della richiesta con data di invio.
- Il medico competente valuta la pertinenza e, se la richiesta è correlata ai rischi lavorativi, esegue la visita.
Cosa può decidere il medico
A seguito della visita, il medico competente esprime un giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/2008: può confermare l'idoneità, prescrivere limitazioni temporanee o permanenti, disporre ulteriori accertamenti o esprimere inidoneità temporanea. Il giudizio è vincolante per il datore di lavoro. Approfondisci: cosa significa idoneo con limitazioni.
Diritti connessi (artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/08)
In coerenza con gli artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/2008, dopo la visita hai diritto a:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che ti riguardano (art. 41 c. 5).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.