Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
Base normativa (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è prevista dopo assenze per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi. La visita ha lo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica e di disporre eventuali adattamenti dell'organizzazione del lavoro. È a carico del datore di lavoro e deve essere eseguita prima della ripresa effettiva.
Quando si applica
- Assenza per qualunque motivo di salute superiore a 60 giorni continuativi (non solo malattie professionali).
- La visita deve avvenire prima del rientro alla mansione soggetta a sorveglianza sanitaria.
- Non si applica se la mansione non è soggetta a sorveglianza sanitaria, salvo richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c.
A cosa serve
- Verificare la persistente idoneità alla mansione specifica.
- Identificare eventuali limitazioni temporanee o permanenti (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/2008).
- Programmare una ripresa graduale, se necessario.
- Raccordare il rientro con eventuali indicazioni degli specialisti curanti.
Chi la organizza
Il datore di lavoro, in coordinamento con il medico competente, ha l'obbligo di attivare e programmare la visita di rientro. Il lavoratore ha diritto a essere convocato in tempo utile e a ricevere copia scritta del giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/2008. Approfondisci: cosa significa idoneo con limitazioni.
Diritti del lavoratore (artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/08)
In coerenza con gli artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto a:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.
- Richiedere una visita su propria iniziativa (art. 41 c. 2 lett. c) quando ritiene che le condizioni di salute siano correlabili ai rischi lavorativi. Approfondisci.