Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Visita medica di rientro dopo lunga malattia

Risposta rapida

Lettura ~1 min
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 41 c. 2 lett. e-ter) prevede una visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. Serve a verificare che tu sia ancora idoneo a svolgere la mansione specifica. È a carico del datore di lavoro e va programmata prima del rientro effettivo. Il medico può confermare l'idoneità, prescrivere limitazioni temporanee o ulteriori valutazioni.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Avviso importante

Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.

Base normativa (art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/08)

Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/2008, la visita medica precedente alla ripresa del lavoro è prevista dopo assenze per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi. La visita ha lo scopo di verificare l'idoneità alla mansione specifica e di disporre eventuali adattamenti dell'organizzazione del lavoro. È a carico del datore di lavoro e deve essere eseguita prima della ripresa effettiva.

Quando si applica

  • Assenza per qualunque motivo di salute superiore a 60 giorni continuativi (non solo malattie professionali).
  • La visita deve avvenire prima del rientro alla mansione soggetta a sorveglianza sanitaria.
  • Non si applica se la mansione non è soggetta a sorveglianza sanitaria, salvo richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c.

A cosa serve

  • Verificare la persistente idoneità alla mansione specifica.
  • Identificare eventuali limitazioni temporanee o permanenti (art. 41 c. 6 D.Lgs. 81/2008).
  • Programmare una ripresa graduale, se necessario.
  • Raccordare il rientro con eventuali indicazioni degli specialisti curanti.

Chi la organizza

Il datore di lavoro, in coordinamento con il medico competente, ha l'obbligo di attivare e programmare la visita di rientro. Il lavoratore ha diritto a essere convocato in tempo utile e a ricevere copia scritta del giudizio di idoneità ai sensi dell'art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/2008. Approfondisci: cosa significa idoneo con limitazioni.

Diritti del lavoratore (artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/08)

In coerenza con gli artt. 20 e 41 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto a:

  • Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità (art. 41 c. 6-bis).
  • Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
  • Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.
  • Richiedere una visita su propria iniziativa (art. 41 c. 2 lett. c) quando ritiene che le condizioni di salute siano correlabili ai rischi lavorativi. Approfondisci.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Conta solo la malattia legata al lavoro?
No. L'art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008 si applica per qualunque assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, indipendentemente dall'origine professionale o meno della malattia.
Posso rientrare prima della visita?
La visita è prevista prima della ripresa del lavoro. Confrontati con l'azienda e il medico competente per la corretta programmazione. Per la tua situazione specifica, rivolgiti al medico competente o a un legale.
Chi ha l'obbligo di attivare la visita di rientro?
Il datore di lavoro, in coordinamento con il medico competente, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. e-ter D.Lgs. 81/2008. Se l'azienda non la programma, hai diritto a richiederla e, se necessario, a segnalare l'inadempienza all'organo di vigilanza (ASL/ATS).
Posso richiedere io la visita di rientro?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può richiedere al medico competente una visita su propria iniziativa quando ritiene che le condizioni di salute siano influenzate dai rischi lavorativi, anche indipendentemente dall'obbligo di rientro.
Posso fare ricorso se non sono d'accordo con il giudizio di rientro?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/2008, puoi presentare ricorso avverso il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendoti all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS).
Il datore di lavoro conosce la diagnosi che ha causato l'assenza?
No. Il medico competente è tenuto al segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008): il datore di lavoro riceve solo il giudizio di idoneità ed eventuali limitazioni operative, non la diagnosi né altri dati sanitari personali.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 2 lett. e-ter — visita di rientro dopo lunga malattia — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 6 e 6-bis — giudizio di idoneità e copia al lavoratore — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  3. D.Lgs. 81/2008, art. 41 c. 9 — ricorso avverso il giudizio di idoneità — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  4. D.Lgs. 81/2008, art. 25 c. 1 lett. c — obblighi del medico competente: segreto professionale — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  5. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 9 — trattamento di categorie particolari di dati personali (dati sanitari del lavoratore)

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali