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Salute mentale

Ruolo del medico competente nella salute mentale

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Il medico competente collabora con il datore di lavoro e l'RSPP alla valutazione dei rischi (art. 25 D.Lgs. 81/08), inclusi quelli psicosociali. In sorveglianza sanitaria può rilevare condizioni che orientano l'azienda su misure di prevenzione. Non eroga diagnosi né psicoterapia, attività riservate ai professionisti competenti (psichiatri e psicologi iscritti all'albo).

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Avviso importante

Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.

Compiti rilevanti (art. 25 D.Lgs. 81/08)

  • Collaborazione alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008 e in coerenza con l'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.
  • Sorveglianza sanitaria periodica e su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. b e c D.Lgs. 81/2008).
  • Sopralluoghi negli ambienti di lavoro (art. 25 c. 1 lett. l D.Lgs. 81/2008).
  • Indicazioni su misure di tutela, segnalazione di non idoneità e partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/08, art. 25 — obblighi del medico competente, incluso il segreto professionale.
  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — valutazione dei rischi psicosociali (SLC).
  • D.Lgs. 81/08, art. 41 — sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità.
  • D.Lgs. 81/08, art. 20 — diritti del lavoratore, incluso il diritto a richiedere una visita su propria iniziativa (art. 41 c. 2 lett. c).
  • Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 — integrazione della valutazione dei rischi psicosociali nella formazione aziendale.
  • Accordo Europeo sullo stress sul lavoro — 8 ottobre 2004.
  • ISO 45003:2021.

Limiti del ruolo

  • Non eroga diagnosi psichiatriche o psicoterapia.
  • Non gestisce procedure disciplinari né indagini su condotte.
  • Rispetta segreto professionale e tutela dei dati sanitari.

Raccordo con altre figure

Il medico competente si coordina con RSPP, RLS/RLST, HR e, quando necessario, con specialisti curanti del lavoratore, sempre nel rispetto della riservatezza.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Forniamo medici competenti qualificati e strutturiamo il loro intervento in modo coerente con la prevenzione dei rischi psicosociali.

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Domande frequenti

Il medico competente può visitare un lavoratore in difficoltà su richiesta?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto di richiedere una visita al medico competente quando ritiene che le proprie condizioni di salute siano correlate ai rischi lavorativi, inclusi i rischi psicosociali.
Il medico competente può imporre cure?
No. Può esprimere giudizi di idoneità e indicare la necessità di approfondimenti specialistici, ma le cure restano una scelta del lavoratore con il proprio medico curante o specialista.
Quali obblighi ha il medico competente in merito alla salute mentale?
Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria valutando anche i rischi psicosociali. Collabora alla valutazione del rischio SLC ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis e partecipa alla riunione periodica ex art. 35.
Il lavoratore può fare ricorso contro un giudizio di idoneità espresso per ragioni psicosociali?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può presentare ricorso avverso qualsiasi giudizio di idoneità entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ATS).
L'Accordo Stato-Regioni 2021 cambia qualcosa per la salute mentale in azienda?
Sì. L'Accordo Stato-Regioni dell'11 novembre 2021 rafforza l'integrazione della valutazione dei rischi psicosociali nei programmi formativi aziendali, richiedendo che i corsi di formazione ex D.Lgs. 81/2008 tengano conto dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 81/2008, art. 25 — obblighi del medico competente (sorveglianza sanitaria, sopralluoghi, segreto professionale) — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  2. D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 1-bis — obbligo di valutazione dei rischi psicosociali e dello stress lavoro-correlato — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  3. D.Lgs. 81/2008, art. 41 — sorveglianza sanitaria, giudizi di idoneità e ricorso avverso il giudizio (c. 9) — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  4. Accordo Europeo sullo stress sul lavoro — 8 ottobre 2004 — CES/UNICE/UEAPME/CEEP
  5. Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2010 — Indicazioni per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato — Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  6. INAIL — Metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato — INAIL
  7. ISO 45003:2021 — Occupational health and safety — Psychological health and safety at work — ISO

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