Avviso importante
Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.
Compiti rilevanti (art. 25 D.Lgs. 81/08)
- Collaborazione alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008 e in coerenza con l'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004.
- Sorveglianza sanitaria periodica e su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. b e c D.Lgs. 81/2008).
- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro (art. 25 c. 1 lett. l D.Lgs. 81/2008).
- Indicazioni su misure di tutela, segnalazione di non idoneità e partecipazione alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08, art. 25 — obblighi del medico competente, incluso il segreto professionale.
- D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — valutazione dei rischi psicosociali (SLC).
- D.Lgs. 81/08, art. 41 — sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità.
- D.Lgs. 81/08, art. 20 — diritti del lavoratore, incluso il diritto a richiedere una visita su propria iniziativa (art. 41 c. 2 lett. c).
- Accordo Stato-Regioni 11 novembre 2021 — integrazione della valutazione dei rischi psicosociali nella formazione aziendale.
- Accordo Europeo sullo stress sul lavoro — 8 ottobre 2004.
- ISO 45003:2021.
Limiti del ruolo
- Non eroga diagnosi psichiatriche o psicoterapia.
- Non gestisce procedure disciplinari né indagini su condotte.
- Rispetta segreto professionale e tutela dei dati sanitari.
Raccordo con altre figure
Il medico competente si coordina con RSPP, RLS/RLST, HR e, quando necessario, con specialisti curanti del lavoratore, sempre nel rispetto della riservatezza.
Come 123 Medico Competente supporta l'azienda
Forniamo medici competenti qualificati e strutturiamo il loro intervento in modo coerente con la prevenzione dei rischi psicosociali.