Risposta entro 24h lavorative — Richiedi preventivo
123

Salute mentale

Privacy dei dati sanitari mentali

Risposta rapida

Lettura ~1 min
I dati relativi alla salute mentale sono dati particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003. Sono custoditi dal medico competente nella cartella sanitaria e di rischio (art. 25 D.Lgs. 81/08), accessibili al solo medico competente. Al datore di lavoro è comunicato esclusivamente il giudizio di idoneità ed eventuali limitazioni.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Avviso importante

Questa pagina non sostituisce la consulenza di uno psicologo o medico. Per situazioni personali, contatta il medico competente o un professionista qualificato.

Principi generali

  • I dati sanitari mentali rientrano fra le categorie particolari (art. 9 GDPR).
  • Trattamento ammesso per finalità di medicina del lavoro e idoneità (art. 9 par. 2 lett. h GDPR).
  • Custodia da parte del medico competente, secondo il segreto professionale.

Riferimenti normativi

  • Reg. UE 2016/679 (GDPR), artt. 5, 6, 9, 32.
  • D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. -- Codice Privacy.
  • D.Lgs. 81/08, art. 25 -- cartella sanitaria e di rischio.
  • Provvedimenti del Garante Privacy in materia di sorveglianza sanitaria.

Misure di tutela

  • Cartella sanitaria conservata in modo sicuro e separato dai dati amministrativi.
  • Accesso riservato al medico competente.
  • Trasmissione al datore di lavoro del solo giudizio di idoneità.
  • Informativa privacy aggiornata e formazione degli incaricati.

Ruolo del medico competente

Il medico competente è titolare/incaricato del trattamento secondo l'assetto definito dall'azienda ed è tenuto al segreto professionale.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Aiutiamo l'azienda a definire flussi conformi al GDPR per la gestione delle visite e dei dati sanitari.

Approfondimenti correlati

Esplora tutti i contenuti correlati

Domande frequenti

Il datore di lavoro può chiedere le diagnosi psichiatriche o psicologiche?
No. Il datore di lavoro riceve unicamente il giudizio di idoneità ed eventuali limitazioni operative. La diagnosi e i dati clinici sono coperti dal segreto professionale (art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008) e dall'art. 9 GDPR.
Per quanto tempo si conservano i dati sanitari mentali?
Per il periodo previsto dalla normativa di settore. Per la sorveglianza sanitaria, in linea generale, almeno fino alla cessazione del rapporto, salvo obblighi specifici (es. agenti cancerogeni, amianto, radiazioni). Per consultare i propri dati, il lavoratore può rivolgersi al medico competente.
Il Garante Privacy ha emesso provvedimenti sui dati sanitari mentali?
Sì. Il Garante Privacy ha emesso provvedimenti specifici sul trattamento dei dati sulla salute, ribadendo che i dati psicologici rientrano nelle categorie particolari ex art. 9 GDPR e richiedono misure di tutela rafforzate.
Il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria?
Sì. Ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha diritto di accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio e di riceverne copia richiedendola al medico competente. I diritti GDPR (accesso, rettifica) si esercitano nei confronti del medico competente come responsabile del trattamento.
Posso fare ricorso se ritengo che il giudizio di idoneità sia influenzato da dati sanitari non pertinenti?
Sì. Ai sensi dell'art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/2008, puoi presentare ricorso avverso il giudizio del medico competente entro 30 giorni dalla comunicazione, rivolgendoti all'organo di vigilanza (ASL/ATS). Per eventuali violazioni privacy, puoi rivolgerti al Garante Privacy.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 9 — categorie particolari di dati (inclusi dati sulla salute mentale); art. 9 par. 2 lett. h — trattamento per finalità di medicina del lavoro
  2. D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice Privacy) — disciplina nazionale del trattamento dei dati personali
  3. D.Lgs. 81/2008, art. 25 c. 1 lett. c — obbligo del medico competente di custodia della cartella sanitaria e di rischio; segreto professionale; accesso del lavoratore alla propria cartella — GU Serie Generale n. 101 del 30-04-2008
  4. Garante per la protezione dei dati personali — provvedimenti su dati sanitari nei rapporti di lavoro — In particolare: provvedimenti su accesso dei datori di lavoro ai dati diagnostici del lavoratore

Richiedi un preventivo per la tua azienda

Compila il modulo: ti contattiamo per valutare nomina, visite mediche e sorveglianza sanitaria adatte alla tua azienda.

  • Risposta entro 24h lavorative
  • Senza impegno
  • Trattamento dati conforme GDPR
Richiedi preventivo

oppure scrivi a info@123medicocompetente.it

Non inviare dati sanitari personali