Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al medico competente, al medico curante, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro o a un legale di fiducia.
Quadro normativo: D.Lgs. 151/2001 e art. 28 c. 3 D.Lgs. 81/08
Le tutele per le lavoratrici madri derivano dall'integrazione di due pilastri normativi:
- D.Lgs. 151/2001 — Testo Unico maternità e paternità: disciplina il divieto di adibire la lavoratrice a lavorazioni faticose, pericolose o insalubri (art. 7 e allegati A e B), l'aggiornamento della valutazione del rischio (art. 11), la possibilità di spostamento ad altra mansione (art. 7 c. 2 e 3) e l'esonero dal lavoro notturno fino al compimento di un anno del bambino (art. 53).
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 3: impone al datore di lavoro di valutare i rischi connessi alle lavoratrici in età fertile e, in gravidanza, di aggiornare il DVR con la valutazione del rischio specifico, con il contributo del medico competente.
Quando comunicare lo stato di gravidanza
Appena possibile, con comunicazione scritta al datore di lavoro (art. 6 D.Lgs. 151/2001): la tutela si attiva dalla data di ricezione della comunicazione. Non è necessario attendere la fine del terzo mese.
Cosa è vietato (allegati A e B D.Lgs. 151/2001)
- Lavorazioni faticose, pericolose o insalubri elencate negli allegati A e B del D.Lgs. 151/2001, durante la gravidanza e fino a sette mesi dal parto.
- Lavoro notturno fino al compimento di un anno del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001).
- Trasporto e sollevamento manuale di carichi rilevanti.
- Esposizione ad agenti chimici classificati CMR (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione) e biologici a rischio fetotossico.
Cosa fa il medico competente (art. 28 c. 3 D.Lgs. 81/08)
In coerenza con l'art. 28 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e con l'art. 11 del D.Lgs. 151/2001, il medico competente:
- Collabora alla valutazione dei rischi specifici per la mansione svolta dalla lavoratrice gestante o puerpera.
- Formula un giudizio di idoneità alla mansione tenendo conto dello stato di gravidanza.
- Propone adeguamenti della postazione o il cambio temporaneo di mansione, se la mansione attuale presenta rischi non eliminabili.
- Informa la lavoratrice sui rischi valutati e sulle misure di protezione adottate.
La decisione formale di astensione anticipata spetta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (art. 17 D.Lgs. 151/2001).
Diritti della lavoratrice madre (art. 20 D.Lgs. 81/08)
La lavoratrice madre ha diritto a:
- Essere valutata specificamente per i rischi connessi alla gravidanza e all'allattamento (art. 28 c. 3 D.Lgs. 81/2008 e art. 11 D.Lgs. 151/2001).
- Essere spostata ad altra mansione compatibile senza riduzione della retribuzione (art. 7 c. 2 D.Lgs. 151/2001).
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis D.Lgs. 81/2008).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9 D.Lgs. 81/2008).