Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al medico competente aziendale o a un legale di fiducia.
Quadro normativo
- L. 977/1967 — tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti: visite mediche obbligatorie, lavorazioni vietate, limiti orari.
- D.Lgs. 81/2008, art. 41 — sorveglianza sanitaria: visita preventiva, periodica (almeno annuale per i minori), giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 c. 1 — la valutazione dei rischi deve tenere conto delle specificità legate all'età dei lavoratori.
- D.Lgs. 167/2011 (T.U. Apprendistato) — il contratto di apprendistato non deroga alle tutele sanitarie previste per i minori.
Visita preventiva e sorveglianza periodica
Per i minori è obbligatoria la visita preventiva prima dell'ammissione al lavoro. La sorveglianza sanitaria va ripetuta periodicamente, di norma con cadenza almeno annuale, ai sensi della L. 977/1967 e dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008. Il medico competente esprime il giudizio di idoneità in relazione all'età, allo sviluppo fisico e ai rischi specifici della mansione.
Lavorazioni vietate
- Esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici pericolosi elencati dalla L. 977/1967 e dai relativi allegati del D.Lgs. 81/2008.
- Lavorazioni faticose o insalubri incompatibili con l'età e lo sviluppo fisico.
- Lavoro notturno (salvo specifiche eccezioni di legge per gli over 16, ai sensi dell'art. 11 L. 977/1967).
Apprendistato e cumulo delle tutele
L'apprendista è soggetto alla sorveglianza sanitaria prevista dai rischi della propria mansione. Per i minori in apprendistato si sommano le tutele ordinarie dei giovani lavoratori (L. 977/1967) e quelle previste dal contratto di apprendistato. Alla maggiore età, decadono le tutele specifiche per i minori ma restano quelle ordinarie da apprendista. Approfondisci: cosa controlla il medico competente.
Diritti del lavoratore minore (art. 20 D.Lgs. 81/08)
In coerenza con l'art. 20 D.Lgs. 81/2008, il lavoratore minore (o il genitore/tutore legale) ha diritto a:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti sanitari (art. 41 c. 5).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni all'organo di vigilanza (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.
- Non essere adibito a mansioni incompatibili con l'età o con il giudizio del medico competente.