Quando è prevista
È prevista per tutti i lavoratori minori di 18 anni (apprendisti, tirocinanti retribuiti, lavoratori a termine), in particolare gli apprendisti nei settori produttivi, e per i minori di 15 anni nei limiti consentiti dalla legge.
Cadenza indicativa secondo normativa
- Visita medica preventiva all'assunzione (art. 8 L. 977/67).
- Visite periodiche almeno annuali fino al compimento del 18° anno di età.
- Ulteriori visite per specifici rischi della mansione (D.Lgs. 81/08 art. 41).
- Divieto di lavori pericolosi elencati nell'Allegato I del D.Lgs. 345/99.
Fattori che possono modificare la cadenza
- Tipologia di mansione e rischi correlati.
- Esiti delle visite precedenti.
- Condizioni di salute del minore.
- Variazione di mansione o orario.
Come 123MC adatta la cadenza al caso aziendale
Il medico competente programma nel protocollo sanitario visite ed esami specifici per i minori, integrando la tutela rafforzata prevista dalla L. 977/67 con la sorveglianza per i rischi della mansione.
Accertamenti nel protocollo per i lavoratori minorenni (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08)
Il medico competente definisce gli accertamenti nel protocollo sanitario ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, integrando la tutela rafforzata della L. 977/67 con la valutazione dei rischi della mansione. Il protocollo per i lavoratori minorenni include tipicamente: visita medica con anamnesi mirata allo sviluppo psicofisico; valutazione ortopedica dell'apparato muscolo-scheletrico in presenza di MMC o posture incongrue; audiometria in presenza di esposizione a rumore (art. 195 D.Lgs. 81/08); accertamenti specifici per gli ulteriori rischi della mansione analoghi a quelli previsti per il lavoratore adulto. Gli esiti concorrono alla formulazione del giudizio di idoneità per minori e apprendisti ai sensi dell'art. 41 c. 2 D.Lgs. 81/08. Per una panoramica consulta il catalogo degli esami di sorveglianza sanitaria.