Avviso importante
Queste informazioni hanno finalità divulgative e non sostituiscono il parere medico né quello legale. Per situazioni personali rivolgiti al tuo medico competente, al medico curante o a un legale di fiducia.
Cosa dice la legge (art. 20 D.Lgs. 81/08)
Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore ha il diritto-obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista dal protocollo sanitario aziendale. L'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le tipologie di visita obbligatorie:
- Visita preventiva prima dell'adibizione alla mansione.
- Visita periodica con cadenza stabilita dal medico competente nel protocollo.
- Visita in occasione di cambio di mansione comportante nuovi rischi.
- Visita di rientro dopo assenza superiore a 60 giorni (art. 41 c. 2 lett. e-ter).
Conseguenze del rifiuto
- Possibile azione disciplinare da parte del datore di lavoro (violazione art. 20 D.Lgs. 81/2008).
- Impossibilità di essere adibito alla mansione che richiede il giudizio di idoneità.
- Mancata espressione del giudizio di idoneità, con conseguenze per il rapporto di lavoro.
Quando puoi chiedere una visita su tua iniziativa
Ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, hai diritto a richiedere al medico competente una visita su propria iniziativa, quando ritieni che le condizioni di salute siano influenzate dai rischi lavorativi. Questa è una facoltà, non un obbligo. Approfondisci: come chiedere una visita straordinaria.
Diritti del lavoratore durante il percorso sanitario
Anche sottoposto alla sorveglianza obbligatoria, il lavoratore conserva i seguenti diritti ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/2008:
- Ricevere copia scritta del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 41 c. 6-bis).
- Conoscere i risultati degli accertamenti che lo riguardano (art. 41 c. 5).
- Fare ricorso avverso il giudizio entro 30 giorni (art. 41 c. 9). Come fare ricorso.
- Accedere alla propria cartella sanitaria e di rischio (art. 25 c. 1 lett. c).
Se hai dubbi sulla visita o sul protocollo
Puoi chiedere chiarimenti al medico competente, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o consultare un legale per situazioni specifiche. La riservatezza dei dati sanitari è tutelata dall'art. 25 D.Lgs. 81/2008 e dall'art. 9 del GDPR. Approfondisci: cosa sa il datore di lavoro sulla tua salute.