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Diritto alla disconnessione

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Il diritto alla disconnessione è la facoltà del lavoratore agile di non utilizzare strumenti tecnologici di lavoro nei tempi di riposo. Va disciplinato nell'accordo individuale (art. 19 L. 81/2017) e nel Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021, individuando fasce orarie e modalità che garantiscano il rispetto dei tempi di riposo e la tutela della salute.

Copertura nazionale

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Cos'è il diritto alla disconnessione

È un principio organizzativo che tutela il tempo di riposo del lavoratore agile, evitando una reperibilità di fatto continua tramite e-mail, chat e telefonate fuori dall'orario stabilito.

Normativa di riferimento

  • L. 81/2017, artt. 18-19 — contenuti dell'accordo individuale e disconnessione.
  • Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021.
  • D.Lgs. 66/2003 — orario di lavoro e riposi.
  • D.Lgs. 81/08, art. 28 c. 1-bis — obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato; la mancata disconnessione è un fattore organizzativo rilevante.
  • Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004 (ETUC-UNICE-UEAPME-CEEP), recepito in Italia con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008 — riconosce l'iperconnessione e i tempi di lavoro come fattori organizzativi di stress da considerare nella valutazione del rischio.

Obblighi del datore di lavoro

  • Definire nell'accordo le fasce di disconnessione e gli strumenti tecnici/organizzativi.
  • Inserire l'indicazione anche nell'informativa rischi.
  • Tenere conto della disconnessione nella valutazione dello stress lavoro-correlato.

Ruolo del medico competente

Il medico competente partecipa alla valutazione del rischio stress, considerando i tempi di lavoro effettivi e l'efficacia delle misure di disconnessione adottate.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Integriamo nei protocolli aziendali indicatori sul carico di lavoro e sul rispetto delle fasce di disconnessione, suggerendo misure di prevenzione coerenti con il protocollo sanitario.

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Domande frequenti

La disconnessione è obbligatoria?
Sì, va prevista nell'accordo individuale ai sensi dell'art. 19 L. 81/2017 e richiamata dal Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021.
Cosa devono indicare l'accordo e l'informativa?
L'accordo individuale (art. 19 L. 81/2017) deve indicare le fasce orarie in cui il lavoratore non è tenuto a fornire prestazione e le modalità tecniche per garantire la disconnessione; l'informativa rischi (art. 22 L. 81/2017) deve richiamare l'iperconnessione come fattore di rischio psicosociale.
Il mancato rispetto incide sul rischio stress?
Sì. In coerenza con l'Accordo Europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004, recepito con Accordo interconfederale del 9 giugno 2008, l'iperconnessione e i tempi di lavoro eccessivi sono fattori organizzativi di stress. Il datore di lavoro deve tenerne conto nella valutazione dello stress lavoro-correlato ex art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008.
Il lavoratore può segnalare la violazione del diritto alla disconnessione?
Sì. Il lavoratore può segnalare al datore di lavoro, al RLS e, in caso di inazione, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Può inoltre richiedere una visita al medico competente ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c D.Lgs. 81/2008, quando ritiene che l'iperconnessione comprometta la propria salute.
Il diritto alla disconnessione vale anche nei periodi di picco di lavoro?
Sì. Le fasce di disconnessione previste nell'accordo individuale (art. 19 L. 81/2017) non possono essere derogate unilateralmente dal datore di lavoro neanche durante periodi di intensità lavorativa elevata; eventuali eccezioni devono essere concordate e documentate, nel rispetto dei riposi minimi del D.Lgs. 66/2003.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-19
  2. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021
  3. D.Lgs. 66/2003
  4. INAIL - Smart Working

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