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Smart Working

Accordo individuale di lavoro agile

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L'accordo individuale di lavoro agile, previsto dagli artt. 18-19 della L. 81/2017, è stipulato in forma scritta a pena di nullità. Disciplina modalità di esecuzione, strumenti tecnologici, tempi di riposo e diritto alla disconnessione, oltre alle forme di esercizio del potere direttivo e di controllo, in coerenza con il Protocollo nazionale del 7 dicembre 2021.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è l'accordo individuale

È il documento contrattuale che regola la prestazione in modalità agile tra azienda e singolo lavoratore. Non sostituisce il contratto di lavoro, ma ne integra le modalità organizzative.

Normativa di riferimento

  • L. 81/2017, artt. 18-23 — disciplina del lavoro agile.
  • Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021.
  • D.Lgs. 81/08 — sicurezza sul lavoro.
  • D.Lgs. 66/2003 — orario di lavoro.

Contenuti minimi dell'accordo

  • Modalità di esecuzione e luoghi consentiti.
  • Strumenti tecnologici utilizzati.
  • Tempi di riposo e misure di disconnessione.
  • Forme di esercizio del potere direttivo e di controllo.
  • Condotte sanzionabili sul piano disciplinare.
  • Richiamo agli obblighi di sicurezza e all'informativa rischi.

Ruolo del medico competente

L'accordo richiama gli obblighi del datore in materia di salute e sicurezza, inclusa la sorveglianza sanitaria coordinata dal medico competente attraverso il protocollo sanitario.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Forniamo contenuti tecnico-sanitari per le clausole su sicurezza, sorveglianza sanitaria e gestione delle visite, integrando l'accordo con la informativa rischi.

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Domande frequenti

L'accordo di smart working deve essere in forma scritta?
Sì. L'art. 19 c. 1 della L. 81/2017 prevede la forma scritta a fini di regolarità amministrativa e di prova. La mancanza della forma scritta espone il datore a sanzioni amministrative e rende non opponibile al lavoratore le clausole in esso contenute.
L'accordo può essere a tempo determinato?
Sì. L'accordo individuale può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 19 c. 2 L. 81/2017, ciascuna parte può recedere con un preavviso di almeno 30 giorni (90 giorni per i lavoratori disabili).
Va comunicato a qualche ente?
Sì. L'accordo di lavoro agile va comunicato al Ministero del Lavoro tramite il portale Cliclavoro o le modalità telematiche vigenti, ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017. La comunicazione è necessaria anche per l'accesso alle agevolazioni eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
Il lavoratore può rifiutarsi di adottare lo smart working?
Sì, salvo che il contratto collettivo applicabile o un accordo aziendale non preveda obblighi specifici. La L. 81/2017 configura il lavoro agile come accordo volontario bilaterale: il rifiuto del lavoratore non costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento, ma va gestito nell'ambito del contratto individuale di lavoro.
Il datore di lavoro può revocare unilateralmente l'accordo di smart working?
Solo con il preavviso previsto dall'art. 19 L. 81/2017 (almeno 30 giorni, 90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato, o alla scadenza per quelli a termine. La revoca non modifica il contratto di lavoro sottostante né le mansioni del lavoratore.

Hai altre domande? Contatta 123 Medico Competente.

Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23
  2. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021
  3. D.Lgs. 81/08
  4. INAIL - Smart Working

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