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Smart Working

Obblighi del datore di lavoro nel lavoro agile

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Nel lavoro agile il datore di lavoro mantiene tutti gli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08, come richiamato dall'art. 22 della L. 81/2017. Deve consegnare per iscritto un'informativa annuale sui rischi, garantire la sorveglianza sanitaria quando prevista, fornire formazione adeguata e cooperare con il medico competente per la tutela dello smart worker.

Copertura nazionale

Operiamo in tutte le regioni italiane

Medici iscritti elenco

Medici competenti abilitati e iscritti all’elenco nazionale

Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

Gestione scadenze inclusa

Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è il lavoro agile

Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, basata su un accordo individuale, senza precisi vincoli di orario o luogo, con possibile alternanza tra prestazione in sede e all'esterno. È disciplinato dagli artt. 18-23 della L. 22 maggio 2017, n. 81.

Quadro normativo

  • L. 81/2017, artt. 18-23 — definizione e disciplina del lavoro agile.
  • D.Lgs. 81/08, art. 22 — lavoratori a distanza e a domicilio.
  • D.Lgs. 81/08, Titolo VII (artt. 172-179) — uso del videoterminale.
  • Protocollo nazionale lavoro agile del 7 dicembre 2021.

Obblighi del datore di lavoro

  • Consegna annuale di informativa scritta sui rischi generali e specifici dello smart working (art. 22 L. 81/2017).
  • Garantire la sorveglianza sanitaria, ove prevista dal protocollo del medico competente.
  • Assicurare la formazione e l'informazione del lavoratore agile.
  • Cooperare con il medico competente, RSPP e RLS nella valutazione dei rischi.
  • Riconoscere e tutelare il diritto alla disconnessione.
  • Coprire l'assicurazione INAIL per infortuni e malattie professionali.

Ruolo del medico competente

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi della postazione domestica, definisce o aggiorna il protocollo sanitario e svolge le visite mediche previste, in particolare per i lavoratori al videoterminale.

Come 123 Medico Competente supporta l'azienda

Affianchiamo l'azienda nella definizione del protocollo sanitario per gli smart worker, organizziamo le visite mediche in studio o con clinica mobile, e gestiamo le scadenze sanitarie.

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Domande frequenti

Il lavoro agile riduce gli obblighi di sicurezza?
No. L'art. 22 della L. 81/2017 richiama espressamente l'applicazione del D.Lgs. 81/08 anche per lo smart worker.
L'informativa rischi va consegnata ogni anno?
Sì, ha cadenza almeno annuale e va consegnata per iscritto al lavoratore e al RLS.
Chi valuta i rischi della postazione di casa?
La valutazione è del datore di lavoro con il supporto di RSPP e medico competente; lo smart worker è tenuto a cooperare attuando le misure indicate.
Il medico competente visita anche i lavoratori da remoto?
Sì. Ai sensi dell'art. 22 della L. 81/2017 e del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria si applica a tutti i lavoratori, inclusi gli smart worker. In coerenza con l'art. 41 del D.Lgs. 81/08, le visite possono essere organizzate in studio, tramite clinica mobile o con modalità compatibili con il protocollo sanitario definito dal medico competente.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. L. 22 maggio 2017 n. 81
  2. D.Lgs. 81/08 - art. 22 e Titolo VII
  3. Protocollo nazionale lavoro agile, 7 dicembre 2021
  4. INAIL - Smart Working

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