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Smart Working

Sorveglianza sanitaria per lo smart worker

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La sorveglianza sanitaria si applica anche al lavoratore agile quando prevista dal protocollo sanitario in base alla valutazione dei rischi (art. 41 D.Lgs. 81/08). Tipicamente riguarda i videoterminalisti che usano il VDT per almeno 20 ore settimanali al netto delle interruzioni, secondo il Titolo VII (artt. 172-179) del D.Lgs. 81/08, con visita medica e visiotest a periodicità definita dal medico competente (quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre).

Copertura nazionale

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Conformità D.Lgs. 81/08

Servizi in linea con il Testo Unico Sicurezza

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Calendario visite, allegato 3B, riunioni

Trasparenza su costi

Preventivi chiari, senza voci nascoste

Cos'è la sorveglianza sanitaria nello smart working

È l'insieme di visite ed esami a cura del medico competente per valutare l'idoneità alla mansione (art. 41 D.Lgs. 81/08). In smart working segue la stessa logica del lavoro in sede: si attiva quando la valutazione dei rischi la prevede, indipendentemente dal luogo in cui il lavoratore presta la propria attività. L'art. 22 della L. 22 maggio 2017 n. 81 ribadisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e che questi ha diritto alla stessa tutela assicurativa INAIL dei colleghi in sede.

Normativa di riferimento

  • L. 22 maggio 2017 n. 81, art. 22 — tutela della salute e sicurezza dello smart worker.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 25 — obblighi del medico competente.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 41 — sorveglianza sanitaria.
  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VII, artt. 172-179 — videoterminali (soglia 20 ore/settimana netto pause).
  • Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7 dicembre 2021 (Ministero del Lavoro).

Visite ed esami tipici per chi lavora al VDT da casa

  • Visita medica con anamnesi mirata (postura, sintomi visivi, muscolo-scheletrici).
  • Visiotest (screening visivo — obbligatorio per VDT ai sensi dell'art. 176 D.Lgs. 81/08).
  • Valutazione muscolo-scheletrica e indicazioni posturali.
  • Periodicità: quinquennale fino a 50 anni, biennale oltre i 50, salvo diverse indicazioni del medico competente o richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/08).

Ruolo del medico competente

Il medico competente definisce il protocollo sanitario, esprime il giudizio di idoneità alla mansione (anche con prescrizioni o limitazioni) e collabora alla valutazione dei rischi della prestazione agile, inclusa la valutazione ergonomica della postazione domestica. Deve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno (art. 25 c. 1 lett. l D.Lgs. 81/08): per i lavoratori sempre in remoto tale obbligo va interpretato in raccordo con il datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria e benessere organizzativo

La sorveglianza sanitaria obbligatoria (art. 41 D.Lgs. 81/08) è distinta dai programmi volontari di benessere aziendale (Workplace Health Promotion). Il medico competente può tuttavia raccordare i due ambiti: i dati aggregati della relazione sanitaria annuale (art. 40 D.Lgs. 81/08) possono alimentare indicatori di benessere organizzativo e orientare le iniziative WHP dedicate agli smart worker (es. moduli su ergonomia, rischio stress lavoro-correlato, gestione dei ritmi). Anche la formazione obbligatoria ex artt. 36-37 D.Lgs. 81/08 deve coprire i rischi specifici del lavoro agile.

Come 123 Medico Competente organizza le visite per smart worker

Organizziamo le visite in studio nelle nostre sedi o tramite clinica mobile in azienda nei giorni di rientro, gestendo gli appuntamenti e le scadenze. Per le aziende con lavoratori agili distribuiti sul territorio, proponiamo un calendario concentrato nei giorni di presenza, riducendo i disagi organizzativi.

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Domande frequenti

Lo smart worker deve fare la visita medica?
Sì, se la sua mansione è soggetta a sorveglianza sanitaria (tipicamente uso sistematico del VDT oltre 20 ore settimanali nette, ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08). La modalità smart working non modifica né sospende questo obbligo.
Le visite possono essere fatte in azienda nei giorni di rientro?
Sì, è la modalità più frequente, eventualmente con clinica mobile per concentrare gli appuntamenti nei giorni di presenza in sede.
La visita può essere svolta in modalità telematica?
La normativa (art. 41 D.Lgs. 81/08) prevede visita medica in presenza per il giudizio di idoneità. Alcune attività preliminari (anamnesi, questionari) possono essere gestite a distanza, ma la visita clinica e il visiotest richiedono la presenza.
Cosa prevede l'art. 22 della L. 81/2017 sulla salute dello smart worker?
L'art. 22 della L. 22 maggio 2017 n. 81 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e a tal fine consegna un'informativa scritta sui rischi generali e specifici; il lavoratore agile ha diritto alla stessa tutela assicurativa INAIL dei colleghi in sede.

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Fonti

Le fonti citate riguardano normativa primaria, documenti istituzionali e linee guida.

  1. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, artt. 25, 41 e Titolo VII (artt. 172-179) — Videoterminali e sorveglianza sanitaria
  2. L. 22 maggio 2017 n. 81 — Tutela del lavoro autonomo e lavoro agile, art. 22
  3. Protocollo nazionale sul lavoro agile, 7 dicembre 2021
  4. INAIL — Smart working e tutela del lavoratore

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