Risposta in dettaglio
L'art. 22 c. 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 (Legge sul lavoro agile) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Pertanto, tutti gli obblighi di sorveglianza sanitaria restano invariati: se il lavoratore in smart working svolge mansioni soggette a sorveglianza (in particolare uso di videoterminale oltre 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 81/08), il medico competente deve effettuare la visita preventiva e periodica, con la stessa cadenza prevista nel protocollo sanitario.
Norma di riferimento
Art. 22 c. 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 (lavoro agile e sicurezza sul lavoro); art. 41 c. 1 e c. 2 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria); art. 174 D.Lgs. 81/08 (soglia 20 ore/settimana per videoterminali); art. 176 D.Lgs. 81/08 (periodicità visite per VDT); art. 28 D.Lgs. 81/08 (DVR, obbligo di includere il lavoro agile nella valutazione dei rischi).
Cosa fare in azienda
Aggiornare il DVR per includere la valutazione dei rischi del lavoro agile; includere gli smart worker nel programma sanitario se svolgono mansioni soggette a sorveglianza; fornire l'informativa sui rischi ai sensi degli artt. 36–37 D.Lgs. 81/08; programmare le visite mediche periodiche indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.
Obblighi specifici per il datore con lavoratori in smart working
- Consegnare al lavoratore l'informativa scritta sui rischi generali e specifici della modalità agile, ai sensi dell'art. 22 c. 1 L. 81/2017.
- Includere la valutazione del rischio da videoterminale per la postazione domestica nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08).
- Garantire le visite mediche periodiche ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione (art. 41 D.Lgs. 81/08).
- Coinvolgere il medico competente nel sopralluogo dei luoghi di lavoro, che può essere condotto in forma documentale per le postazioni domestiche non accessibili fisicamente.
- Fornire attrezzature conformi ai requisiti ergonomici del Titolo VII D.Lgs. 81/08 anche per le postazioni remote, ove applicabile.
Sanzioni in caso di omessa sorveglianza per smart worker
Il datore di lavoro che omette la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in smart working soggetti all'obbligo incorre nelle stesse sanzioni previste per qualsiasi altra omissione: art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro, aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). La modalità agile non costituisce esimente.