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Domanda

Serve il medico competente per lo smart working?

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Sì, i lavoratori in smart working mantengono gli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria quando attivata dai rischi della mansione (in particolare VDT oltre 20 ore settimanali). La modalità remota non esonera dal medico competente: il giudizio di idoneità si riferisce alla mansione, non al luogo di esecuzione.

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Risposta in dettaglio

L'art. 22 c. 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 (Legge sul lavoro agile) prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza del lavoratore in smart working, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. Pertanto, tutti gli obblighi di sorveglianza sanitaria restano invariati: se il lavoratore in smart working svolge mansioni soggette a sorveglianza (in particolare uso di videoterminale oltre 20 ore settimanali ai sensi dell'art. 174 D.Lgs. 81/08), il medico competente deve effettuare la visita preventiva e periodica, con la stessa cadenza prevista nel protocollo sanitario.

Norma di riferimento

Art. 22 c. 1 L. 22 maggio 2017, n. 81 (lavoro agile e sicurezza sul lavoro); art. 41 c. 1 e c. 2 D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria); art. 174 D.Lgs. 81/08 (soglia 20 ore/settimana per videoterminali); art. 176 D.Lgs. 81/08 (periodicità visite per VDT); art. 28 D.Lgs. 81/08 (DVR, obbligo di includere il lavoro agile nella valutazione dei rischi).

Cosa fare in azienda

Aggiornare il DVR per includere la valutazione dei rischi del lavoro agile; includere gli smart worker nel programma sanitario se svolgono mansioni soggette a sorveglianza; fornire l'informativa sui rischi ai sensi degli artt. 36–37 D.Lgs. 81/08; programmare le visite mediche periodiche indipendentemente dal luogo di svolgimento della prestazione.

Obblighi specifici per il datore con lavoratori in smart working

  • Consegnare al lavoratore l'informativa scritta sui rischi generali e specifici della modalità agile, ai sensi dell'art. 22 c. 1 L. 81/2017.
  • Includere la valutazione del rischio da videoterminale per la postazione domestica nel DVR (art. 28 D.Lgs. 81/08).
  • Garantire le visite mediche periodiche ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione (art. 41 D.Lgs. 81/08).
  • Coinvolgere il medico competente nel sopralluogo dei luoghi di lavoro, che può essere condotto in forma documentale per le postazioni domestiche non accessibili fisicamente.
  • Fornire attrezzature conformi ai requisiti ergonomici del Titolo VII D.Lgs. 81/08 anche per le postazioni remote, ove applicabile.

Sanzioni in caso di omessa sorveglianza per smart worker

Il datore di lavoro che omette la sorveglianza sanitaria per i lavoratori in smart working soggetti all'obbligo incorre nelle stesse sanzioni previste per qualsiasi altra omissione: art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs. 81/08 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 euro, aggiornati con D.M. 27 marzo 2023). La modalità agile non costituisce esimente.

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Domande frequenti

Il medico viene a casa del lavoratore?
No, la visita medica del lavoro si svolge in ambulatorio o presso la sede aziendale. Il luogo di svolgimento del lavoro (domicilio o spazio di coworking) non modifica le modalità della visita, che restano disciplinate dall'art. 41 D.Lgs. 81/08.
Vale anche per smart working occasionale?
Sì, l'obbligo dipende dalla mansione e dai rischi correlati, non dalla percentuale di lavoro in remoto. Se il lavoratore usa il videoterminale per più di 20 ore settimanali (art. 174 D.Lgs. 81/08), l'obbligo di sorveglianza sanitaria sussiste anche in modalità agile occasionale.
Chi valuta il rischio della postazione domestica?
Il datore di lavoro, con il supporto di RSPP e medico competente, valuta i rischi della postazione di lavoro agile sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore (art. 22 c. 1 L. 81/2017). Il lavoratore ha l'obbligo di cooperare e rispettare le misure indicate nel DVR integrato con la valutazione del lavoro agile.
Il DVR va aggiornato per includere lo smart working?
Sì, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi deve essere comprensiva di tutte le modalità lavorative, inclusa quella agile. Il DVR deve descrivere i rischi ergonomici e da videoterminale della postazione domestica, indicare le misure di prevenzione adottate e specificare i lavoratori in smart working soggetti a sorveglianza sanitaria.
Lo smart worker può richiedere autonomamente una visita?
Sì, come qualsiasi lavoratore, ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/08, lo smart worker può richiedere la visita al medico competente se ritiene che le condizioni di lavoro (incluse quelle della postazione domestica) incidano negativamente sulla propria salute. Il medico valuta la richiesta e, se fondata, effettua la visita.

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