Risposta in dettaglio
L'art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro a nominare il medico competente indipendentemente dal numero di lavoratori, ogni volta che la valutazione dei rischi (DVR, art. 28 D.Lgs. 81/08) individua mansioni soggette a sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08. La logica è preventiva: anche il singolo lavoratore esposto va tutelato. Esempi pratici: un solo artigiano esposto a polveri di legno duro (agente cancerogeno, art. 242 D.Lgs. 81/08), un unico impiegato videoterminalista oltre 20 ore settimanali (art. 174 D.Lgs. 81/08), un solo magazziniere con movimentazione manuale carichi a rischio significativo (art. 168 D.Lgs. 81/08).
Norma di riferimento
Art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08 (obbligo del datore); art. 41 c. 1 D.Lgs. 81/08 (casi di sorveglianza obbligatoria); art. 28 D.Lgs. 81/08 (DVR e valutazione dei rischi); art. 174 D.Lgs. 81/08 (videoterminali); art. 168 D.Lgs. 81/08 (movimentazione manuale carichi); art. 242 D.Lgs. 81/08 (agenti cancerogeni).
Cosa fare in azienda
Verificare nel DVR se la mansione del singolo lavoratore comporta rischi soggetti a sorveglianza. Se sì: nominare il medico competente con lettera di incarico scritta; predisporre un protocollo sanitario anche minimo (art. 25 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08); effettuare la visita preventiva prima che il lavoratore avvii la mansione a rischio (art. 41 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/08); conservare il giudizio di idoneità firmato.